Dal 3 agosto 2026 sono operative le nuove soglie minime di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previste dal
D.Lgs. 5/2026 DEL 4 FEBBRAIO 2026 Le nuove richieste di titolo edilizio devono quindi tenerne conto, quando applicabili.
Il decreto ha infatti aggiornato il quadro delle percentuali minime dei consumi energetici negli edifici che devono essere coperte
attraverso le fonti rinnovabili.
Di seguito una sintesi:
Intervento Quota FER richiesta
Nuova costruzione 60% ACS ( Acqua Calda Sanitaria)+ riscaldamento + raffrescamento
Ristrutturazione importante di 1° livello 40% ACS + riscaldamento + raffrescamento
Ristrutturazione importante di 2° livello 15% riscaldamento + raffrescamento
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% riscaldamento + raffrescamento
- Edifici nuovi
o 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
o 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
- Ristrutturazioni importanti di primo livello
o 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
o 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
TECNOLOGIE UTILIZZABILI

Ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico o 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (la produzione di acqua calda sanitaria qui non è considerata).
Solo per gli edifici in classe energetica B o superiore, gli obblighi potranno anche essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi di cui sopra sono maggiorati del 5% e gli obblighi relativi alla potenza elettrica (le cui soglie sono stabilite tramite una formula sulla base della superficie in pianta dell’edificio) sono incrementati del 10%.

La novità più importante è quindi che la deroga non è più collegata esclusivamente all’impossibilità tecnica: il decreto considera anche la non convenienza economica, che deve essere dimostrata dal progettista nella relazione prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005.