Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

REGIONE PIEMONTE, SI ALLA VENDITA DI ARTICOLI CARTOLERIA ALL’ INTERNO DELLE ATTIVITA’ CHE VENDONO ALIMENTARI

EMERGENZA CORONAVIRUS- DECRETO 35 REGIONE PIEMONTE RIF. VENDITA ARTICOLI DI CARTOLERIA E FORNITURE UFFICIO. All’interno delle attività di vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a chiusura sarà possibile a partire da oggi lunedì 30 marzo la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20). Lo stabilisce, in deroga al Decreto nazionale che vieta il commercio di questa tipologia di prodotti, l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il documento è stato definito in collaborazione con l’assessore al Commercio Vittoria Poggio – Assessore Regionale e gli assessori all’Istruzione Elena Chiorino e ai Bambini Chiara Caucino – Assessore Regionale. Parallelamente le cartolibrerie e gli altri esercizi commerciali, che da Decreto devono mantenere i locali chiusi al pubblico, potranno proseguire la vendita di questi prodotti di cancelleria per corrispondenza con consegna a domicilio, come già avvenuto fino ad oggi. https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._35_-_29_marzo_2020.pdf?fbclid=IwAR3LlXwckXLD2gjKikkkYBMEoZ-EU6u8WdXSH4cu8ddhdKm78nVpg20bPlU

PRONTUARIO DELLE PMR E SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE

Prontuario Covid-19 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020 n. Z0006 Ordinanza del Presidente Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010 Ordinanza Sindaca Roma 20 marzo 2020, n. 65 Prontuario delle sanzioni e sospensioni applicate a chi non ottempera quanto stabilito dal decreto 25 marzo 2020 per consultare il prontuario clicca qui 

ACCISE TRASPORTI, COME OTTENERE I RIMBORSI

ACCISE GASOLIO: NOVITÀ NELLE DICHIARAZIONI PER OTTENERE I RIMBORSI Confartigianato Trasporti informa che le misure contro le frodi fiscali emanate dalla Legge 157/2019 comprendono novità per ottenere la riduzione delle accise per il gasolio consumato dai veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate (e motori superiori a Euro 2) delle imprese di autotrasporto. La prima novità è il limite massimo di un litro di gasolio per chilometro percorso. Nella sezione relativa ai chilometri percorsi l’impresa deve scrivere quelli effettivamente compiuti da ciascun veicolo nel trimestre di riferimento (valore che deve corrispondere alla differenza tra il valore registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre in oggetto e quello rilevato alla fine del trimestre precedente). Quindi non bisogna più scrivere il valore del contachilometri alla fine del trimestre, che comunque potrà essere chiesto dall’Ufficio delle Dogane. Per gli impianti frigoriferi, silo e betoniere montati sui veicoli industriali che hanno un proprio motore diesel, il consumo si calcola sulle ore di funzionamento. Nel quadro A compare ora una sezione dedicata ai mezzi speciali, ossia i rimorchi e semirimorchi per trasporti speciali che montano attrezzature permanenti mosse da motori diesel e con serbatoi autonomi (che devono comparire sulla carta di circolazione o da idonea documentazione). Questi veicoli hanno modalità specifiche per la rilevazione dei consumi. Al posto dei chilometri percorsi bisogna scrivere le ore di funzionamento dell’attrezzatura sulla base del contatore dell’impianto. Se il veicolo non ha il contatore, l’impresa deve comunicarlo all’Ufficio delle Dogane per concordare un sistema di rilevazione. Tra i nuovi obblighi c’è la compilazione del Quadro A, che rende automatica la visualizzazione della sezione Dati Contabile del frontespizio, la produzione e consegna telematica dei file che contengono la dichiarazione, l’inserimento della targa dei veicoli con l’indicazione dei chilometri. Nella sezione dei titoli di possesso, l’impresa deve scegliere tra una delle possibilità indicate (locazione con facoltà di compera, ossia il leasing; locazione senza conducente; usufrutto; acquisto con patto di riservato dominio; comodato senza conducente). Sempre riguardo ai veicoli speciali, l’impresa deve allegare alla dichiarazione oltre ai libretti di circolazione dei mezzi speciali, anche gli eventuali attestati. Inoltre, il trasportatore deve conservare un riepilogo trimestrale da poter esibire su richiesta con le principali informazioni sul rimorchio o semirimorchio: targa, capacità del serbatoio e lettura del contatore. Se il rimorchio dell’impresa viene trainato da altri vettori, bisogna indicare anche le targhe dei veicoli da cui è stato trainato.

DAL 1 APRILE E’ POSSIBILE FARE DOMANDA PER IL BONUS LAVORATORI

Gentilissima Imprenditrice, Gentilissimo Imprenditore, da oggi è attiva la casella di posta elettronica dedicata per la richiesta della Indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo 2020, prevista dal Decreto Cura Italia a favore di alcune categorie di lavoratori quali autonomi, titolari di P.Iva, professionisti, stagionali, del turismo, agricoli, dello spettacolo e collaboratori (art. 27, 28, 29, 30 e 38, DL 18 del 17/03/2020). I soggetti sopraelencati  non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme obbligatorie (lavoratori dipendenti, professionisti iscritti alle casse di appartenenza………), ad eccezione della Gestione Separata. La richiesta può essere fatta, dal 1 aprile 2020,  direttamente dall’interessato in possesso del PIN sul sito dell' INPS,  cliccando qui   o attraverso il nostro ufficio patronato: in questo caso non necessita il PIN. Questo è un servizio completamente gratuito per tutti anche per i non associati. In attesa dell’emanazione della relativa circolare, nonché della messa in linea dei programmi da parte dell’Inps ti alleghiamo modulo ( per scaricarlo clicca qui ) da compilare in maniera chiara e leggibile senza saltare nessun dato richiesto e inoltrarlo al seguente indirizzo email patronato@biella.confartigianato.it .   Nel ricordare che la nostra struttura, pur applicando le restrizioni previste dalla normativa vigente, rimane a disposizione degli associati tramite i consueti canali e-mail e telefonici; ti ricordiamo che sul sito www.confartigianatobiella.it  troverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza COVID-19. Il direttore Massimo Foscale                      .  

CORONAVIRUS DEFINITE LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

Coronavirus: definite linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili Sono disponibili le linee guida per la sicurezza nei Cantieri con le quali le Parti sociali dell’edilizia forniscono indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti lavorativi delle imprese delle costruzioni, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. Il protocollo è stato condiviso ieri da ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ANCE, Cooperazione, CNA Costruzioni, CONFAPI-Aniem, FIAE Casartigiani, CLAAI, Fillea CGIL, FiIca CISL, Feneal UIL. Si tratta di specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del comparto delle costruzioni, coerenti con il Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali Confederali del 14 marzo u.s e con il DPCM del 22 marzo 2020, che saranno validi fino al termine dell’emergenza Covid-19. Le linee guida illustrano dettagliatamente tutte le procedure che occorre seguire per garantire la sicurezza in un cantiere: le informazioni fornite da parte del datore di lavoro ai dipendenti, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igieniche, le indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici, la pulizia e la sanificazione, la distanza di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale, l’organizzazione aziendale, la gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, la formazione, la gestione di una persona sintomatica. Nel documento vengono altresì presentate alcune situazioni ipotetiche con la corretta procedura da adottare. Ad esempio, nel caso in cui la lavorazione da eseguire in cantiere imponesse di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non fossero possibili altre soluzioni organizzative e non fossero disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..), le Parti raccomandano la sospensione delle lavorazioni. Resta fermo infatti l’obiettivo prioritario della tutela della salute delle maestranze e per le unità produttive e cantieri nei quali le prescrizioni indicate non potessero essere attuate, le Parti convengono il ricorso agli ammortizzatori sociali emanati dal Governo su tutto il territorio nazionale. Allo stesso modo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno gli strumenti normativi e contrattuali a disposizione. Data:   25/03/2020     Allegato Dimensione Linee guida cantieri

ODONTOTECNICI – REGOLAMENTO UE 2017\745 DISPOSITIVI MEDICI VICINO ALLA PROROGA

Regolamento UE su dispositivi medici: vicina la proroga dell’entrata in vigore   Ufficializzata dalla UE la volontà di posticipare l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici   La Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides ha ufficializzato ieri 25 marzo 2020 in una conferenza stampa l’intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa per posticipare l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, per consentire al sistema imprenditoriale europeo di focalizzarsi sul COVID-19.  Il Regolamento 745/2017 doveva abrogare definitivamente le Direttive europee in materia di dispositivi medici a partire dal 26 maggio 2020, ponendo pertanto fine al periodo transitorio di tre anni durante i quali le imprese del settore avrebbero dovuto adeguare i propri prodotti, processi produttivi e certificazioni alle nuove norme e regole di classificazione. A darne notizia è la Confartigianato odontotecnici che sottolinea come la Commissione abbia raccolto “le richieste della Categoria degli Odontotecnici che proprio nei giorni scorsi avevano chiesto un’azione a livello europeo mirata ad ottenere un rinvio della data di applicazione del Regolamento, fissata al prossimo 26 maggio 2020. “Siamo soddisfatti” dichiara il Presidente degli Odontotecnici di Confartigianato Gennaro Mordenti. “La nostra Associazione – spiega – aveva infatti messo in evidenza l’impatto dell’emergenza sanitaria e della conseguente situazione di stasi delle imprese del settore sull’attività di adeguamento nei tempi previsti agli adempimenti legati alla prossima entrata in vigore del Regolamento”.  Soddisfazione anche di UNIDI che da tempo indica che il periodo transitorio "di per sé già troppo corto se si pensa alle numerose criticità riscontrate dalle aziende – e messe più volte in evidenza dalle associazioni -, a causa dei ritardi nella costruzione di un impianto regolatorio adeguato e nell’adozione delle linee-guida necessarie ad una corretta interpretazione ed implementazione delle nuove disposizioni di legge". "L’emergenza COVID-19 -continua una nota UNIDI- non ha fatto altro che aggravare le criticità, spostando l’attenzione delle Istituzioni e dei Governi sul diffondersi del contagio da Coronavirus, adottando le misure necessarie per il suo contenimento. Misure che hanno coinvolto la popolazione e le Imprese, con un impatto notevole sui sistemi economici di tutti gli Stati Membri dell’UE. E’ pertanto inevitabile un posticipo dell’applicazione del Regolamento UE per diversi motivi messi in evidenza anche dalle maggiori federazioni dell’industria medicale europea, tra cui FIDE (Federation of European Dental Industries): Rischio di non disponibilità di dispositivi medici indispensabili nella lotta al COVID-19, a causa della scadenza di certificati MDD o di ritardi nella certificazione dei dispositivi in virtù delle nuove norme; Le restrizioni nazionali per gli spostamenti e gli obblighi di quarantena limitano o addiritturaimpediscono agli organismi notificati di svolgere il proprio lavoro in tempo utile. Ciò si traduce inevitabilmente in ritardi nell’emissione di nuovi certificati MDR e/o rinnovi di certificati MDD in scadenza; Le indagini cliniche risultano sospese in virtù della priorità assoluta riservata dalle organizzazioni sanitarie alla lotta contro il COVID-19. UNIDI che conclude la nota sottolineando la necessità di "una soluzione armonizzata al fine di assicurare la continuità nella cura dei pazienti, preservando l’uniformità sul mercato europeo. L’industria del settore dei dispositivi medici e UNIDI, attraverso la sua federazione di riferimento in Europa, supportano l’iniziativa della Commissione UE, nell’interesse di una corretta ed efficiente implementazione del MDR a beneficio della salute pubblica".

CORONAVIRUS- BONUS LAVORATORI AUTONOMI DALLA PROSSIMA SETTIMANA IL VIA ALLE PROCEDURE

CORONAVIRUS – Bonus lavoratori autonomi: il Presidente Inps annuncia avvio da prossima settimana delle procedure per accedere   “Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo”. Lo ha annunciato oggi il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parlando su Raiuno delle misure previste dal Cura Italia. Le domande per la cassa integrazione e per il congedo sono già attive. Per i bonus verrà attivata sul sito dell’Istituto una “procedura semplificata con un Pin semplificato”. L’annuncio fa seguito alle precisazioni dell’Inps che, nei giorni scorsi, su sollecitazione di Confartigianato, aveva rassicurato sul fatto che l’accesso ai bonus non sarebbe avvenuto tramite la modalità del click day. Modalità che Confartigianato aveva duramente contestato considerando  “assurdo e inaccettabile, in un momento tanto critico, immaginare di utilizzare la procedura del click day per consentire ai lavoratori autonomi di richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia”.  

CORONAVIRUS- MODIFICATO L’ ELEBNCO DELLE DITTE CHE POSSONO RIMANERE APERTE

Nella giornata di ieri è stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che possono proseguire l’attività, il DPCM del 22 marzo che aveva già molto limitato queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020. Nell’allegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti – e quindi consentendo alcune attività –, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali. In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi: – le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità; – l’attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta dall’impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che, laddove l’attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività; – le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile; – le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge (v. infra), possono essere più restrittive. In particolare devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di: Settore Manifatturiero: – 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti – 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici – 17.24 Fabbricazione di carta da parati – 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti – 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi – 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi – 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale – 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio – 22.1 Fabbricazione articoli in gomma – 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature – 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica – 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicultura – 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) -33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine – 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale – 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni – 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate – 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche – 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa – 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo – 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento – 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali – 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) Costruzioni: – 42.91 Costruzione di opere idrauliche – 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca Commercio: – 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto Possono, invece, riprendere le attività di: Settore Manifatturiero: – 23.13 Fabbricazione di vetro cavo – 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale – 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo – 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici – 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: – 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. – 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti). Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che entra in vigore oggi. L’adozione di questo decreto legge si è resa necessaria per ovviare a possibili criticità interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nell’ultima settimana. È stata, quindi, scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il più chiaro possibile. Per quanto riguarda le misure si prevede: ? la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020); ? le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2): – limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a)); – limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (c)); – applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d)); – divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus (e)); – possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione … Leggi tutto