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REGIONE PIEMONTE AL VIA BONUS A FONDO PERDUTO PER SETTORE BELLEZZA , RISTORAZIONE E TAXISTI

Il governo della Regione Piemonte stamattina per la Fase 2 ha deliberato un " Bonus  Piemonte"  che prevede un contributo a fondo perduto di euro 2.500 per parrucchiere, estetiste, istituti di bellezza, ristoranti, bar, gelaterie, catering, sale da ballo e discoteche. Mentre per  la ristorazione senza somministrazione, gastronomie, piadinerie, rosticcerie, pasticcerie, pizza al taglio oltre che per le spa il bonus è di euro 2.000. Un bonus di euro 1.000 per tassisti e ncc., un aiuto per le spese che dovranno sostenere per attrezzare le auto con separzione in pleiglass. Per l' erogazione si adotterà un nuovo criterio, la Regione invierà una pec alle singole imprese che dovranno rispondere indicando le coordinate bancarie. ATTENZIONE : LE IMPRESE DEI SETTORI  INTERESSATI  DEVONO VERIFICARE ATTENTAMENTE LA FUNZIONALITA’ E L' ATTIVAZIONE DELLA PROPRIA PEC E PRESTARE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE E DA FINPIEMONTE. CHI AVESSE NECESSITA’ DI ATTIVARE UN INDIRIZZO PEC O HA PROBLEMI AD ACCEDERVI,  PUO’ CONTATTARCI ALLO 015 8551710.

AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA EFFETTUATE IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. DECRETO MINISTERIALE 28.11.2019

AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA EFFETTUATE IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. DECRETO MINISTERIALE 28.11.2019    si trasmette in allegato (sia la versione univoca, sia in versione di estratto dalla Gazzetta Ufficiale) Il Decreto Ministeriale 28.11.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30.01.2020 entra in vigore dal prossimo 14.2.2020,e finalmente regolamenterà  le modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali in natura effettuate in favore degli Enti del Terzo Settore.   Si tratta di un provvedimento molto atteso, per il quale molti importanti Enti ed Associazioni avevano presentato istanze di sollecito al Ministero competente e che dovrebbe fornire un significativo incentivo all’economia circolare.   Ricordiamo preliminarmente che l’art. 83 del Codice del Terzo settore prevede le seguenti agevolazioni fiscali per le donazioni in natura in favore degli Enti del Terzo Settore (compresi gli ETS commerciali, a condizione che le donazioni da questi ricevute siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale):   per le persone fisiche: detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 30% del valore della donazione, elevato al 35% se in favore di una ODV, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta; oppure deduzione del 10% del valore della donazione dal reddito complessivo dichiarato, con possibilità di computare l’eccedenza negli anni successivi entro il quarto;   per le imprese: deduzione del 10% del valore della donazione dal reddito complessivo dichiarato,con possibilità di computare l’eccedenza negli anni successivi entro il quarto.  Le novità del Decreto Ministeriale 28.11.2019 sono molto importanti e si possono così sintetizzare:   sono agevolabili tutte le categorie di beni (dunque sia beni merce, sia beni strumentali).  Possono essere beneficiari delle donazioni in natura, con beneficio fiscale per il donante,tutti gli Enti del Terzo settore, tranne le imprese sociali costituite in forma di società. I beni donati dovranno essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria dell’ente beneficiario, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.   In via immediata, le agevolazioni si applicano alle ONLUS, alle ODV ed alle APS iscritte nei relativi registri, mentre per gli altri soggetti sarà necessario attendere il periodo d’imposta nel quale interverrà l’autorizzazione della Commissione Europea sulle misure di carattere fiscale del Codice del Terzo settore e, comunque, se successivo, il periodo d’imposta di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.   L’ammontare della detrazione o deduzione spettante viene quantificato sulla base deldell’art.9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e cioè sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.? Per le erogazioni liberali in natura effettuate da imprese, se si tratta di beni strumentaliil valore di riferimento sarà rappresentato dal costo residuo non ammortizzato, mentrese si tratta di beni merce esso sarà rappresentato dal minore tra il “valore normale” ed il costo di acquisto o di produzione risultante dalle scritture contabili dell’impresa donante.    Se il valore della donazione unitaria, al di fuori dei casi riguardanti le imprese, supera i30.000= euro oppure non si sia in grado di determinare il valore sulla base di criteri oggettivi,il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, di datanon antecedente a 90 giorni.   In ultimo, la donazione in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazionedel donatore con l’indicazione analitica dei beni donati e dei relativi valori, nonché la dichiarazione dell’ente beneficiario contenente l’impegno ad utilizzare i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si tratta dunque di un atto congiunto tra le parti (donatore e beneficiario).    Tenuto conto dell’ampio campo di applicabilità della normativa illustrata, è opportuno che gli Enti del Terzo settore valutino da subito come sfruttare la nuova opportunità di fundraising indiretto, che si prevede possa diventare un’importante fonte alternativa di sostenimento per l’attività di molti Enti, oltre che un forte incentivo al riutilizzo ed allo smaltimento di beni o merci ancora in possesso di un’utilità economica, da parte di imprese e privati cittadini.    Per scaricare il decrete clicca qui       

CORONAVIRUS REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI, LA COMMISSIONE UE ACCOGLIE L’APPELLO DI CONFARTIGIANATO

CORONAVIRUS – Regolamento europeo dispositivi medici: la Commissione Ue accoglie l’appello di Confartigianato La Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides ha dichiarato oggi in conferenza stampa che la Commissione presenterà a giorni una proposta legislativa per posticipare l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, per consentire al sistema imprenditoriale europeo di focalizzarsi sul COVID-19. Positivo il commento di Confartigianato che – interpretando le richieste della Categoria degli Odontotecnici – aveva nei giorni scorsi annunciato un’azione a livello europeo mirata ad ottenere un rinvio della data di applicazione del Regolamento, fissata al prossimo 26 maggio 2020. “Siamo soddisfatti” dichiara il Presidente degli Odontotecnici di Confartigianato Gennaro Mordenti. “La nostra Associazione – spiega – aveva infatti messo in evidenza l’impatto dell’emergenza sanitaria e della conseguente situazione di stasi delle imprese del settore sull’attività di adeguamento nei tempi previsti agli adempimenti legati alla prossima entrata in vigore del Regolamento”.

PARTE LA VETRINA – MADE IN ITALY AMAZON-

Gentili iscritti, vi informiamo che l'ICE ha avviato una nuova campagna di advertising digitale della vetrina “Made in Italy Amazon” dedicata alle imprese artigiane piccole e medie Come ricorderete, la vetrina “Made in Italy Amazon” è stata realizzata con un accordo ICE-Amazon, finalizzato a selezionare almeno 600 imprese artigiane, piccole e medie tra le più rappresentative del Made in Italy (di cui 350 nella condizione di zero export <25mila euro di fatturato sui mercati internazionali) e a dare visibilità ai prodotti in alcune sezioni specifiche: Food & Wine, Design, Fashion e Beauty. Il lancio della nuova campagna prevede un flusso aggiuntivo di traffico – per un periodo di 18 mesi generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall’Agenzia ICE – solo per le 300 imprese già presenti nell’ambito del progetto. Si è però riaperto il recruiting di nuove aziende per raggiungere il target dei 600 account previsto dal progetto. Per ogni informazione utile sul mondo e-commerce e sull’accordo di collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon potete consultare il sito ICE http://www.ice.it/it/amazon. Come di consueto rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero 015 8551710.  

RISPARMIO ENERGETICO – COSA CONSIGLIARE AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE ENERGETICAMENTE INEFFICACE ?

RISPARMIO ENERGETICO – COSA CONSIGLIARE AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE ENERGETICAMENTE INEFFICACE ? È una delle domande a cui ha dato risposta Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno, Vice presidente di Confartigianato Biella in cui è anche Responsabile del settore Legno .Samuele Broglio è un serramentista che conosce perfettamente non solo gli aspetti tecnici del suo settore, ma anche quelli normativi.È infatti membro in sede di comunitaria della Commissione tecnica per serramenti, oscuranti, facciate continue e relativi accessori. Samuele Broglio, in virtù delle numerose esperienze maturate in capo normativo, cosa si sentirebbe di consigliare al proprietario di un immobile energeticamente inefficace? Consiglio, senza ombra di dubbio, di procedere alla riqualificazione del proprio edificio senza perdere tempo, approfittando del grande aiuto offerto dall’incentivo. Quali vantaggi derivano a seguito della riqualificazione energetica di una costruzione?Oltre agli evidenti vantaggi economici derivanti dall’abbattimento dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, è a mio avviso fondamentale ridurre le emissioni inquinanti derivanti dalle carenze del sistema edilizio. E le costruzioni di vecchia concezione sono di un’inefficienza quasi imbarazzante! È inoltre opportuno sottolineare che un’abitazione adeguatamente riqualificata sotto il profilo energetico, nella quale sono ridotti al minimo gli apporti energetici negativi (spifferi e radianze fredde in inverno, radianze calde e sovra-irraggiamenti in estate) essendo decisamente più confortevole, migliora la qualità della nostra vita nel luogo in cui trascorriamo la maggior parte del tempo. Come dovrebbe comportarsi il contribuente rispetto alla possibilità, ventilata da alcuni, di detrarre al 65% le spese sostenute per l’acquisto e la posa delle zanzariere intendendole come schermature solari, senza rischiare di incorrere nel reato di evasione fiscale?La nostra legislazione, giustamente, si riferisce con molta chiarezza alla normazione europea. Quest’ultima ha ormai da tempo abbandonato l’approccio descrittivo, basato sull’illustrazione di come deve essere fabbricato un articolo, per passare a un approccio prestazionale, incentrato sulla resa che un prodotto può fornire.n particolare la legge nazionale, per definire la detraibilità dei dispositivi schermanti, fa riferimento alla norma UNI EN 13651, che include anche le zanzariere (definite insect screen).A mio avviso risulta evidente dalla norma che la zanzariera può essere fiscalmente detratta purché fornisca una prestazione relativa alle sue proprietà radiative e quindi abbia un valore di gtot ufficialmente dichiarato. Solo in questo caso la zanzariera diventa una “chiusura tecnica”, al pari di una tenda, e può quindi accedere all’ecobonus. Cosa si intende per gtot? Si tratta del parametro che indica il fattore di trasmissione solare della vetrata in combinazione con la schermatura solare. In sostanza indica la quantità complessiva di energia solare trasferita all’interno di un ambiente in relazione all’irraggiamento incidente su una finestra. La norma UNI EN 14501 identifica 5 classi di prestazione delle schermature solari sulla base del valore gtot. Classe 0: gtot ≥ 0, 50 (apporto: decisamente minimo) Classe 1: 0,35 ≤ gtot < 0,50 (apporto: minimo) Classe 2: 0,15 ≤ gtot < 0,35 (apporto: moderato) Classe 3: 0,10 ≤ gtot < 0,15 (apporto: buono) Classe 4: gtot < 0,10 (apporto: ottimo) Oltre ai rischi legati a false dichiarazioni, quali altri effetti potrebbe comportare la scelta di richiedere la detrazione fiscale per le zanzariere intese, talvolta forzatamente, come dispositivi per il contenimento dell’irraggiamento solare? Portare in detrazione una zanzariera, in mancanza di certificazione del valore gtot comporterebbe, in caso di accertamento fiscale, la revoca del beneficio e l’applicazione delle sanzioni previste. Per inciso, il medesimo effetto si determinerebbe anche nel caso di una richiesta di detrazione relativa a una tenda solare priva della prestazione dichiarata. Come sappiamo, l’allegato F pubblicato sul portale ENEA permette l’accesso alla detrazione fiscale per qualsiasi classe di schermatura solare senza porre limiti al valore gtot. È utile però ricordare che da ottobre 2015 è in vigore in Italia il Decreto Requisiti Minimi che si applica a qualsiasi intervento che influenza il bilancio energetico di un edificio e quindi anche all’installazione di dispositivi schermanti su un edificio esistente. Tale decreto stabilisce in 0,35 il valore minimo del fattore di trasmissione solare g dei componenti finestrati (ossia finestra + oscurante), corrispondente alla prestazione minima della classe 2. Quindi, malgrado ENEA non abbia ancora recepito tale limite, continuando ad accettare sistemi in classe 0 e 1, la dichiarazione di aver installato oscuranti appartenenti a tali classi equivale a un’autodenuncia pubblica e ufficiale di infrazione ai requisiti minimi con tutti i rischi che ciò comporta. BIOGRAFIA – Chi è Samuele Broglio Biellese, presidente di Confartigianato Legno, è un professionista con significative conoscenze degli aspetti tecnici e normativi che regolano il settore. Inoltre riveste la carica di Vice presidente di Confartigianato Biella in cui è anche Responsabile del settore Legno . Trent’anni fa infatti, al conseguimento del diploma di geometra, entrava nell’attività di famiglia in qualità di falegname serramentista. E, soprattutto, da più di dieci anni partecipa ai lavori del Gruppo UNI CT33 GL12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori” presso l’Ente normatore nazionale. Da tre anni è membro del CEN TC33 WG1 “Windows and doors” (Gruppo di lavoro specifico per i serramenti presso il Comitato Europeo di Normazione) e dal 2015 fa parte del CEN TC33 Plenary (Commissione tecnica per serramenti, oscuranti, facciate continue e relativi accessori sempre in sede comunitaria). Attualmente opera come consulente aziendale specializzato e come perito di parte nelle cause legali.   Articolo di Alessandro Palazzo ?Architetto, consulente energetico CasaClima, esperto in riqualificazione energetica degli edifici. È professore presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano.

IMPIANTI GPL\METANO PER AUTOTRAZIONI – REQUISITI OFFICINE

IMPIANTI GPL/METANO PER AUTOTRAZIONE REQUISITI OFFICINE Alla luce di nuovi e gravi casi di problemi derivanti dall'alimentazione dei veicoli a GPL/Metano (come ad esempio l’episodio dello scorso 1° gennaio dell’auto “esplosa” a Torino), si ritiene utile ricordare che gli interventi di installazione/manutenzione di dispositivi per l’alimentazione dei veicoli a GPL/Metano possono essere realizzati solo ed esclusivamente in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Circolare ministeriale n. 190/84 (allegata di seguito), esplicativa del D.P.R. 10/1/1984, n. 16 che ha sostituito l’art. 351 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. “I casi verificatisi – commenta Claudio Piazza, presidente regionale e nazionale del Gruppo Installatori GPL/Metano – sono dovuti alla prassi purtroppo diffusa di interventi sulle auto non autorizzati, da parte di imprese che non sono in regola con i requisiti di legge (e pertanto non in possesso delle competenze richieste), con conseguente esercizio abusivo della professione. Ciò genera sfiducia nell'utenza in tali impianti e gettano inoltre discredito sull'intero comparto, screditando le imprese che invece, in quanto autorizzate dalla Motorizzazione Civile, eseguono gli interventi di installazione e manutenzione non solo a regola d’arte ma anche nel rispetto delle norme vigenti”. Siamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti al numero 015 8551710 Per scaricare la circolare clicca qui 

RIDURRE LE TASSE AI PENSIONATI, LE PROMESSE DEL GOVERNO DEVONO DIVENTARE FATTI

RIDURRE LE TASSE AI PENSIONATI, LE PROMESSE DEL GOVERNO DEVONO DIVENTARE FATTI Le parole del Presidente Celaschi di ANAP sulla riforma fiscale che dovrebbe coinvolgere i pensionati “Finalmente i pensionati hanno sentito delle parole confortanti, anche se per ora si tratta soltanto di parole. Vogliamo vedere fatti concreti.” Così ha commentato Guido Celaschi, Presidente di ANAP Confartigianato – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati – le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Conte circa il piano di riforma fiscale che dovrebbe coinvolgere anche i pensionati. “Quella di una più adeguata tassazione dei trattamenti pensionistici – ha proseguito Celaschi – è una delle nostre rivendicazioni più importanti. E questo per due ragioni. La prima è perché i pensionati italiani sono tra i più tassati in Europa: ad esempio su una pensione annua di circa 20.000 euro lordi (tre volte il minimo), in Italia si pagano quattro mila euro di Irpef (il 20 %), mentre la media in Europa è del 13 %. Il secondo motivo è perché ridurre il carico fiscale sugli assegni previdenziali è una questione di equità, visto che i pensionati subiscono paradossalmente una tassazione più pesante rispetto ai lavoratori dipendenti per effetto delle detrazioni più basse. Eppure si tratta di 16 milioni di persone. E la Legge di Bilancio riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ma non per i pensionati, ha compiuto un’ulteriore sperequazione.” “Del resto – ha concluso Celaschi – si tratterebbe di una forma di compensazione per la pesante perdita del potere d’acquisto delle pensioni che si è registrata in questo ultimo decennio per effetto sia degli interventi penalizzanti sulla perequazione sia proprio della pressione fiscale, soprattutto a livello locale”.

PORTE TAGLIAFUOCO, BROGLIO CERCA DI FARE CHIAREZZA SULLA CIRCOLARE DEL 6 NOVEMBRE

Porte tagliafuoco, Broglio: così la Circolare in regola con la UE   Continua il dibattito sulle porte tagliafuoco, esterne e interne, alla luce della Circolare del 6 novembre del Ministero dell’Interno che fissa le nuove regole a partire dal 2 novembre, data di inizio della obbligatorietà della marcatura CE secondo EN 14351-1 e EN 16034 sulle porte pedonali esterne e i portoni, interi ed esterni, resistenti al fuoco. Nel corso della discussione Samuele Broglio, noto normatore italiano ed europeo, aveva sollevato il tema del possibile rischio di infrazione alle regole comunitarie da parte della Circolare. Al normatore abbiamo chiesto di chiarire meglio questo punto e, esercizio ancor più difficile, abbiamo chiesto di ipotizzare il modo in cui la Circolare avrebbe dovuto essere scritta per stare all’interno delle regole dell’Unione. Con un chiaro paletto: attenzione che da rispettare ci sono sia le regole normative che quelle sull’efficienza energetica (DM 26 giugno 2015) adombrate nella Circolare in un preciso passaggio: “Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).” L’evocazione del DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi in materia di efficienza energetica in edilizia è immediata. Con il senno di poi sarebbe stata opportuna una maggiore evidenziazione delle leggi sull’efficienza energetica in edilizia e del loro rispetto. Qui di seguito ospitiamo il raffinato contributo di Broglio che ringraziamo per l’esercizio intellettuale. A fine testo, il lettore troverà anche una nostra ipotesi di lavoro. Ammesso che la volontà del Ministero degli Interni all’atto dell’emanazione della Circolare fosse quella di: stabilire il nuovo modus operandi da tenere a fronte della variazione normativa rappresentata dall’entrata in vigore della EN 16034, e nel contempo di integrare le richieste sue proprie con quelle più di competenza di MISE e quindi di creare una sorta di differenziazione tra le “porte tagliafuoco senza altre necessità prestazionali” (p.ex porte tra locale caldaia e autorimessa o porte da porre tra locali entrambi non riscaldati) e le “porte tagliafuoco con altre necessità prestazionali” (proprio le porte caposcala, come quelle che per esempio dividono gli uffici da un locale officina) il mio timore è che, pur essendo condivisibile lo scopo, la via scelta non sia la più efficace e soprattutto non sia quella meno foriera di rischi. È anzitutto necessario tenere presente che le norme oggi esistenti non sono per nulla contraddittorie né vaghe in materia di cosa si intenda per porta interna od esterna. Tenuto conto che: nello scopo della 14351-1 si statuisce chiaramente che tale norma non si applica alle porte coperte da prEN 14351-2 (oggi EN 14351-2, seppur non ancora armonizzata) nel capitolo 3 “termini e definizioni”, nello specifico al punto 3.1, si stabilisce che “porte di entrata in appartamenti o uffici dovrebbero essere considerate come porte interne”, tra le caratteristiche proprie dei serramenti esterni sono comprese permeabilità all’aria e resistenza al carico del vento, caratteristiche assenti tra quelle delle porte interne e le cui relative sollecitazioni non agiscono su porte poste all’interno di vani scala chiusi ancorché non riscaldati, nella EN 14351-2 è prevista la tipologia di “porte pedonali interne…..previste per essere utilizzate ove sono richieste una o più delle seguenti caratteristiche, rumore, energia, permeabilità all’aria e sicurezza in uso” proprio per permettere di trattare tra le porte interne quelle che debbano dare prestazioni più avanzate rispetto alla semplice regolazione della comunicazione interna in un edificio. fatto salvo il “dovrebbero” normativo, che viene utilizzato per obbligo in quanto non si può vietare che in caso di particolari necessità la norma più idonea venga applicata di conseguenza (nel caso specifico se una porta di ingresso ad un appartamento o ad un ufficio fosssero sollecitate ad acqua e vento sarebbe indispensabile e motivato trattarle come porte da esterno), è evidente che le porte caposcala normali inserite in un vano scala chiuso seppur non riscaldato debbano venire trattate senza se e senza ma come porte interne in quanto: non sono assolutamente sottoposte a sollecitazioni proprie dei serramenti esterni, data la struttura dell’Allegato ZA possono essere sottoposte a EN 14351-2, cosa questa che esclude ogni possibilità di deroga rispetto alla definizione di cui al punto 3.1 (il “dovrebbero” di cui sopra serve a permettere deroghe,ma solo se motivate). Assunto che l’obbiettivo fosse quello di cui all’apertura, quindi il rischio è che la toppa sia peggio del buco e che la Circolare ministeriale, seppur animata di buone intenzioni, rischi di essere oltre che confusiva anche facile da attaccare sia da parte di chi non voglia vedere nascere la differenziazione di cui sopra sia da parte di produttori che vedano lesa in questo modo la libera circolazione delle merci. Quel che è peggio è il fatto che la Commissione, a fronte di segnalazioni in merito all’infrazione commessa, non potrebbe fare altro che constatarne l’esistenza (inserire nel campo di applicazione di una Norma già armonizzata oggetti chiaramente esclusi dallo scopo della stessa è sicuramente infrattivo) ed agire di conseguenza. Il fatto è che il doppio obbiettivo di apertura a mio avviso potrebbe essere facilmente e comodamente raggiunto, oltretutto con una certa eleganza, semplicemente sfruttando il fatto che: le porte interne non sono ancora normate tramite Norma Armonizzata, ma che in ogni caso la norma tecnica su di esse già esiste, e tecnicamente (con buona pace della Commissione) è più che idonea alla determinazione/dichiarazione delle loro caratteristiche prestazionali. Sarebbe stata quindi sufficiente una Circolare nella quale, invece di far diventare esterno ciò che non lo è, si richiedesse: per le porte veramente esterne (poste su cavedi aperti, in facciata, su passaggi o su trombe scala non chiuse ecc….) la Marcatura CE ai sensi del combinato disposto UNI EN 14351-1 + UNI EN 16034, per le porte poste all’interno di vani chiusi ma di divisione tra diversi climi (caposcala, porte tra uffici ed aree produttive o di magazzini ecc…) o diverse situazioni ambientali (porte di camera d’albergo che devono isolare dal rumore ecc….) una certificazione nazionale basata sul combinato disposto tra UNI EN 14351-2 … Leggi tutto

VIA ALLA GARA, TUTTI GLI APPALTI PUBBLICI A PORTATA DI CLICK

Per consentire alle piccole imprese di cogliere le importanti opportunità legate al mercato dei lavori pubblici, Confartigianato Edilizia ha realizzato l’innovativa piattaforma web “Via alla gara”, attraverso la quale è possibile ottenere la mappa dettagliata di tutte le gare pubbliche che si svolgono in Italia e i relativi esiti. Il servizio, erogato via web (clicca QUI), è riservato alle imprese associate alla confederazione, che possono utilizzarlo gratuitamente. Dopo aver effettuato il login, l’utente può personalizzare la ricerca per territori, importo di gara, categoria SOA di interesse. Una volta identificata la gara, è possibile stampare una scheda di riepilogo delle informazioni o acquisire il bando integrale. E se l’appalto è già stato aggiudicato, consultando gli esiti si può entrare in contatto con l’impresa vincitrice per candidarsi a collaborare. Insomma, un servizio reale e per di più gratuito. Le imprese associate possono richiedere le credenziali di accesso alla propria associazione. Se sei interessato non esitare a contattarci allo 015 8551710