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FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

È prevista inoltre l’assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame.

In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:

  • nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
  • nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
  • nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.

È inoltre stato previsto che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate dal 31.1 al 31.12.2024, la garanzia del predetto fondo è rilasciata nella misura massima:

  • dell’80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
  • dell’85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
  • del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.

Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete / ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

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