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OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO I DANNI CATASTROFALI

Obbligo di assicurazione contro i DANNI CATASTROFALI per le imprese –
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 – Aspetti operativi e scadenze
Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, è stato pubblicato il Decreto
30 gennaio 2025, n. 18: “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi
di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2023, n. 213”, che entrerà in vigore dal 14 marzo prossimo.
Si completa così il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili
delle imprese previsto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (legge
213/2023).
Come confermato dal Decreto Milleproroghe 2025 le imprese iscritte dovranno stipulare
entro il 31 marzo 2025 (31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura)
contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali
direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane,
inondazioni ed esondazioni).
Non è stata infatti presa in considerazione l’istanza di proroga del termine di entrata in vigore
dell’obbligo avanzata a più riprese dalla Confederazione, in relazione ai numerosi punti critici
ancora aperti e ai molti dubbi che espongono le imprese alle incertezze di un mercato non
ancora maturo in termini di offerta.
In particolare, il perimetro applicativo non chiarissimo, unito alla indeterminazione dei beni
assicurati e dei rischi coperti, esporranno le imprese al rischio di stipulare polizze non
pienamente rispondenti alle aspettative maturate al momento della sottoscrizione. In
presenza di questa situazione, pertanto, sarà doveroso cercare di fornire ogni utile
indicazione alle imprese, al fine di consentire scelte consapevoli su ciò che si va a stipulare.Lettura di sintesi del combinato disposto della legge, integrata dal richiamato DM

  1. Finalità della normativa
    L’obbligo assicurativo mira a garantire una più rapida copertura economica per le
    imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo al contempo l’onere finanziario per
    lo Stato.
  2. Soggetti obbligati ed esclusioni
    Sono tenute a stipulare la polizza tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese,
    escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., che continuano a rientrare nella
    disciplina del Fondo mutualistico nazionale.
  3. Beni oggetto di copertura
    La polizza assicura i danni a:
  • Terreni;
  • Fabbricati destinati all’attività d’impresa;
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.
    Sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi e quelli non conformi alle
    normative urbanistiche.
  1. Eventi catastrofali coperti
    Le polizze dovranno copriranno i danni derivanti da:
  • Sismi;
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • Frane.
    Restano escluse alcune specifiche situazioni geologiche come il bradisismo, così come
    fenomeni meteorologici intensi non espressamente menzionati dal Decreto.
  1. Imprese assicuratrici abilitate
    Le polizze potranno essere sottoscritte presso imprese di assicurazione autorizzate in
    Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali).
  2. Scadenze e obblighi
    Le imprese dovranno sottoscrivere la polizza entro il 31 marzo 2025. Le compagnie
    assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in
    caso di rifiuto ingiustificato.
    In caso di mancata adesione all’obbligo assicurativo, il mancato rispetto potrà
    incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni
    pubbliche.

  1. Determinazione dei premi
    I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto
    della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. La fascia di
    costo stimata oscilla tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili variazioni
    per aree a rischio elevato.
  2. Massimali e franchigie
    Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così
    suddivisi:
  • Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata;
  • Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata;
  • Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.
  1. Trasparenza e aggiornamenti
    Le compagnie assicurative dovranno pubblicare le condizioni contrattuali presso i
    punti vendita e sui loro siti internet. Non ha trovato applicazione nelle previsioni del
    Decreto Ministeriale la norma contenuta nella legge annuale per la concorrenza che
    ha previsto l’istituzione di uno specifico portale di confronto tra le offerte realizzato
    a cure dell’IVASS.

Principali criticità riscontrate

  1. Definizione degli “eventi catastrofali” e criteri di inclusione/esclusione
    Il DM si propone di coprire i danni derivanti da eventi catastrofali, ma la definizione
    giuridica di “catastrofe naturale” rimane ambigua e potrebbe generare confusione
    sia per le compagnie assicurative che per le imprese. In particolare, il decreto si
    concentra su eventi di natura straordinaria come terremoti, alluvioni, frane, incendi
    boschivi e altri fenomeni estremi legati al cambiamento climatico. Tuttavia, non è
    chiaro se l’ambito di applicazione del decreto includa tutti i fenomeni naturali che
    possono avere un impatto distruttivo su larga scala (come, ad esempio, le
    precipitazioni intense) o se siano esclusi eventi meno frequenti ma comunque
    pericolosi, come le eruzioni vulcaniche o i maremoti. Inoltre, l’individuazione del
    “territorio a rischio” diventa un altro nodo problematico. L’assenza di una
    classificazione dettagliata delle zone ad alta vulnerabilità, sia sul piano geografico che
    su quello tipologico (ad esempio, aree urbane vs. aree rurali), potrebbe portare a
    un’applicazione disomogenea del decreto. Le aree ad alto rischio sismico o
    idrogeologico potrebbero beneficiare maggiormente della copertura, mentre le
    regioni meno esposte a determinati tipi di calamità potrebbero risultare escluse da
    alcune forme di risarcimento o beneficiare di polizze meno vantaggiose, sollevando
    interrogativi di equità.
  2. Obbligatorietà o facoltatività della polizza
    Un altro aspetto importante riguarda il grado di obbligatorietà della polizza
    catastrofale, che sembrerebbe limitato alle sole ipotesi previste dalla legge e dal
    Decreto, lasciando alla sfera facoltativa l’inclusione nelle polizze degli eventuali
    ulteriori rischi, a discrezione dell’impresa. In particolare, ad esempio, nel Decreto non

si fa alcun riferimento a danni a merci, scorte e magazzino, così come ad eventi
catastrofici ormai frequenti, ma non contemplati, come le precipitazioni intense e i
conseguenti allagamenti. Un’altra possibile fonte di incertezza si verifica con
riferimento alle categorie di edifici ed ai relativi titoli di proprietà degli stessi,
soprattutto in caso di coesistenza di polizze distinte stipulate sia dal proprietario
dell’immobile che dal locatario, con una conseguente non uniformità di applicazione
e ad un’iniquità nella distribuzione dei rischi e dei benefici, con conseguente disparità
di protezione.

  1. Limitazioni e soglie di copertura
    Le soglie di copertura e le limitazioni territoriali costituiscono un ulteriore ambito
    critico. Il DM avrebbe dovuto chiarire non solo quali tipi di danni vengono coperti, ma
    anche la quantificazione massima dei risarcimenti in base alla gravità dell’evento
    catastrofale e alla specificità della zona colpita. Se, ad esempio, il decreto prevede
    una copertura integrale per le aree ad alto rischio sismico, ma solo una copertura
    parziale per i beni agricoli o le attività produttive, potrebbero sorgere problemi di
    disomogeneità nell’accesso alla protezione. Alcune aree potrebbero risultare
    completamente coperte, mentre altre potrebbero essere penalizzate da un livello di
    protezione insufficiente rispetto al rischio effettivo, mettendo in discussione
    l’effettività della misura.
  2. Integrazione con altri strumenti di protezione civile e di welfare pubblico
    L’ambito di applicazione del DM deve essere visto anche in relazione alla normativa preesistente, che regola i settori della protezione civile, dell’assistenza post- catastrofe e dei fondi di solidarietà. Se il DM prevede la creazione di polizze private

obbligatorie o incentivanti, la questione della sovrapposizione tra i beneficiari di tale
protezione assicurativa e coloro che accedono alle risorse pubbliche destinate alle
emergenze è di fondamentale importanza. La definizione dell’ambito di applicazione
del DM avrebbe dovuto quindi chiarire il rapporto tra le polizze e gli altri strumenti di
assistenza pubblica, evitando conflitti tra protezione privata e solidale.
In conclusione, l’ambito di applicazione del DM sulle polizze catastrofali del 28 febbraio 2025
presenta quindi delle ambiguità, con il rischio di interpretazioni diverse e applicazioni
disomogenee. La definizione di “catastrofe naturale”, la determinazione dell’obbligatorietà
della polizza, le limitazioni di copertura e la compatibilità con altre normative di protezione
civile dovrebbero essere chiariti in modo più preciso per garantire una distribuzione equa
della protezione e una gestione efficace dei rischi. La difficoltà nell’integrare la polizza
catastrofale con altri strumenti, potrebbe inoltre compromettere l’efficacia del
provvedimento, ostacolando la sua piena realizzazione.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo cordiali saluti.