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PATENTE A CREDITI

IMPORTANTE

OBBLIGO PATENTE A CREDITI DAL 01 OTTOBRE 2024


A partire dal 1 ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una patente di qualificazione cosiddetta “patente a
crediti”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei
cantieri; si precisa che per “lavoratore autonomo” si intendo anche le imprese individuali senza dipendenti.
L’obbligo di possesso della patente riguarderà pertanto anche le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti, serramentisti,
fabbri, imprese del verde, imprese di pulizie…
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza, nonché
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite un portale che sarà attivo dal 1 ottobre 2024 accedendo allo stesso tramite SPID personale o CIE
del legale rappresentante; la domanda potrà essere presentata anche tramite soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

Nell’attesa che venga aperto il Portale dell’Ispettorato del Lavoro (I.N.L.)( 1 OTTOBRE 2024)  è quindi utile che le aziende ed i lavoratori autonomi soggetti all’obbligo effettuino una accurata verifica sul
possesso dei requisiti indispensabili all’ottenimento della patente 
ed eventualmente perfezionino la loro situazione rivolgendosi ai propri consulenti.

requisiti sono espressamente indicati dalla normativa e riguardano:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei datori
di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
c) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa
vigente;
e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.
Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà.
Si riporta qui di seguito un estratto della circolare dell’I.N.L. del 23/09/24:

IMPORTANTE

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il
modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81,
laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a
presentare domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo
indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
a) Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo
titolare della patente;
b) Dati anagrafici del richiedente;
c) Data di rilascio e numero della patente;
d) Punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
f) Eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
g) Eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27,
comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15, con
l’eccezione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso
ispettivo. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri: ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 crediti attribuibili nel
tempo per attività, investimenti e formazione. In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo
di 20 crediti.
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

  • Decurtazione di 20 crediti: infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • Decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • Decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle
aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l’effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili,
saranno soggetti a:
. una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art.301-bis
del citato decreto;
. esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Gli uffici di Confartigianato restano a disposizione per la presentazione della richiesta della patente ma visto il numero di imprese coinvolte dalle nuove disposizioni vi chiediamo
gentilmente di segnalarci le vostre necessità di informazioni o di assistenza inviando una mail a patentecrediticonfbi@gmail.com  e sarà cura del nostro personale ricontattarvi in
tempi brevi; si ricorda che l’ufficio per la presentazione delle domande riceverà solo su appuntamento dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Cordiali saluti.
Il direttore 
Massimo Foscale

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