Il regime forfetario è un regime riservato alle persone fisiche la cui attività è di minime dimensioni (ricavi/compensi = € 85.000) e che prevede tra l’altro una semplificazione degli adempimenti.IVA
FATTURAZIONE
I contribuenti forfetari, pur se obbligati ad avere la partita IVA:
- non addebitano in fattura l’IVA a titolo di rivalsa. Le fatture sono quindi senza IVA;
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
Di conseguenza i contribuenti forfetari:
- nella fattura (utilizzando il codice natura N2.2) riportano la seguente dicitura: Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014
Dall’1.1.2024 l’obbligo di fatturazione elettronica vige per tutti i contribuenti forfetari;
- sono esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica IVA e della relativa comunicazione (LIPE), dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e da tutti gli obblighi contabili previsti dal decreto IVA quali la registrazione delle fatture emesse, di acquisto e dei corrispettivi nonché la tenuta dei relativi registri;
- devono conservare le fatture emesse;
- devono conservare le fatture (si ritiene necessaria la conservazione elettronica) e i documenti di acquisto;
- devono, qualora esercitino l’attività di commercio al minuto o assimilata, “certificare i corrispettivi” mediante il documento commerciale emesso dall’RT ed effettuare l’invio telematico.
La fattura emessa da un soggetto forfetario senza IVA e incassata in un anno successivo nel quale il contribuente applica il regime ordinario non deve essere modificata. Dal 2023, in caso di ricavi/compensi percepiti che superano € 100.000 in corso d’anno, si verifica l’uscita dal regime con immediata applicazione degli adempimenti IVA ordinari e tassazione IRPEF già nell’anno di superamento del limite.
FATTURE CON REVERSE CHARGE E OPERAZIONI CON L’ESTERO
In alcuni casi particolari, analogamente ai soggetti in regime ordinario, i contribuenti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi IVA in luogo del cedente/prestatore integrando la fattura con indicazione dell’imponibile e dell’IVA nonché versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo (codice tributo 6001, 6002, ecc.). L’IVA a credito della fattura così integrata risulta comunque indetraibile. Quanto sopra si verifica:
- per le fatture ricevute da un soggetto (in regime ordinario) che ha applicato il reverse charge in edilizia, per i servizi di pulizia, ecc. (art. 17, comma 6, DPR 633/72);
- per le fatture ricevute in relazione ad acquisti di servizi presso soggetti non residenti;
- nel caso di acquisti intracomunitari (si rammenta che gli acquisti di beni nella UE sono considerati acquisti intracomunitari solo quando viene superato il limite di € 10.000).
CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NELLA UE: non costituiscono cessioni intracomunitarie; il contribuente deve in tal caso indicare nella fattura (utilizzando il codice N2.2) che l’operazione: Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, DL 331/93
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE ALL’ESTERO: vanno fatturate seguendo i criteri generali di territorialità IVA previsti per gli altri soggetti passivi IVA. Così, ad esempio, per le prestazioni cd. generiche ex art. 7-ter effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti va riportata in fattura la dicitura “reverse charge“.
ESTEROMETRO: dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio dell’esterometro con invio puntuale tramite SDI. Detto obbligo interessa anche i forfetari in quanto tenuti all’emissione della fattura elettronica.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE
Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari a € 2 che va assolta con modalità elettroniche valorizzando a “SI” il tag <BolloVirtuale>. Tale importo, se addebitato al cliente, costituisce ricavo/compenso.
IMPOSTE SUI REDDITI
Ai fini delle imposte sui redditi, ai soggetti forfetari è riconosciuto l’esonero da qualsiasi obbligo di registrazione e tenuta dei registri contabili di tipo fiscale. Devono conservare i documenti emessi e ricevuti e sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito imponibile è determinato con il principio di cassa come:
Non è deducibile alcun costo in maniera analitica in quanto tutti i costi sono assorbiti nella quota deducibile forfetariamente, differenziata in base al codice ATECO.
In caso di esercizio di più attività aventi differenti coefficenti di redditività, per ciascuna attività esercitata va applicato ai ricavi/compensi lo specifico coefficente.
L’Agenzia delle Entrate ha opportunamente chiarito che le plus/minusvalenze e le sopravvenienze non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito, incluse quelle riferite a beni acquistati prima dell’ingresso nel regime.In caso di cessione dell’azienda la plusvalenza riferita ai beni costituenti l’azienda non è tassabile mentre il corrispettivo imputabile all’avviamento costituisce ricavo o in alternativa è soggetto a tassazione separata.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Al reddito come sopra determinato è applicata un’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misuradel 5% per i forfetari (start up) che intraprendono un’attività con i requisiti di novità per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività. L’IRAP non è dovuta e pertanto non va presentata la relativa dichiarazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I contribuenti forfetari sono esclusi dagli ISA. Nella dichiarazione dei redditi sono previsti specifici obblighi informativi circa l’attività svolta dal contribuente che non compila il modello ISA. Tali informazioni sono fornite nel quadro RS (RS375 – RS381) del mod REDDITI PF.
RITENUTE SUBITE
Considerata l’esigua misura dell’imposta sostitutiva è previsto che i forfetari non subiscano la ritenuta d’acconto nei casi in cui questa sia prevista (lavoro autonomo, provvigioni).
A tal fine è necessaria un’apposita comunicazione al committente, che può essere direttamente inserita in fattura con la seguente dicitura:
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 |
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
I contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa (artigiani/commercianti) possono, effettuando apposita comunicazione all’INPS in via telematica entro il 28.2 (anche negli anni bisestili), adottare il regime contributivo agevolato con la riduzione dei contributi nella misura del 35%. Per coloro che iniziano l’attività la comunicazione va inoltrata al momento dell’avvio dell’attività. L’INPS ha precisato che, per i soggetti già in regime contributivo agevolato nell’anno precedente la comunicazione non deve essere “rinnovata”. Va invece comunicato entro il 28.2 il venir meno del regime agevolato in caso di fuoriuscita dal regime forfetario.
OBBLIGHI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
I contribuenti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte qualora corrispondano somme soggette a ritenuta, tranne l’ipotesi di ritenute effettuate ai dipendenti.
Così, ad esempio, la fattura ricevuta da parte di un professionista va pagata al lordo della ritenuta (anche nel caso in cui il professionista abbia indicato la ritenuta in fattura).
Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti forfetari devono indicare il codice fiscale del percettore dei compensi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare pagato (righi RS371-RS373).
(ARTICOLO DA SEAC.IT)