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PORTE TAGLIAFUOCO, BROGLIO CERCA DI FARE CHIAREZZA SULLA CIRCOLARE DEL 6 NOVEMBRE

Porte tagliafuoco, Broglio: così la Circolare in regola con la UE   Continua il dibattito sulle porte tagliafuoco, esterne e interne, alla luce della Circolare del 6 novembre del Ministero dell’Interno che fissa le nuove regole a partire dal 2 novembre, data di inizio della obbligatorietà della marcatura CE secondo EN 14351-1 e EN 16034 sulle porte pedonali esterne e i portoni, interi ed esterni, resistenti al fuoco. Nel corso della discussione Samuele Broglio, noto normatore italiano ed europeo, aveva sollevato il tema del possibile rischio di infrazione alle regole comunitarie da parte della Circolare. Al normatore abbiamo chiesto di chiarire meglio questo punto e, esercizio ancor più difficile, abbiamo chiesto di ipotizzare il modo in cui la Circolare avrebbe dovuto essere scritta per stare all’interno delle regole dell’Unione. Con un chiaro paletto: attenzione che da rispettare ci sono sia le regole normative che quelle sull’efficienza energetica (DM 26 giugno 2015) adombrate nella Circolare in un preciso passaggio: “Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).” L’evocazione del DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi in materia di efficienza energetica in edilizia è immediata. Con il senno di poi sarebbe stata opportuna una maggiore evidenziazione delle leggi sull’efficienza energetica in edilizia e del loro rispetto. Qui di seguito ospitiamo il raffinato contributo di Broglio che ringraziamo per l’esercizio intellettuale. A fine testo, il lettore troverà anche una nostra ipotesi di lavoro. Ammesso che la volontà del Ministero degli Interni all’atto dell’emanazione della Circolare fosse quella di: stabilire il nuovo modus operandi da tenere a fronte della variazione normativa rappresentata dall’entrata in vigore della EN 16034, e nel contempo di integrare le richieste sue proprie con quelle più di competenza di MISE e quindi di creare una sorta di differenziazione tra le “porte tagliafuoco senza altre necessità prestazionali” (p.ex porte tra locale caldaia e autorimessa o porte da porre tra locali entrambi non riscaldati) e le “porte tagliafuoco con altre necessità prestazionali” (proprio le porte caposcala, come quelle che per esempio dividono gli uffici da un locale officina) il mio timore è che, pur essendo condivisibile lo scopo, la via scelta non sia la più efficace e soprattutto non sia quella meno foriera di rischi. È anzitutto necessario tenere presente che le norme oggi esistenti non sono per nulla contraddittorie né vaghe in materia di cosa si intenda per porta interna od esterna. Tenuto conto che: nello scopo della 14351-1 si statuisce chiaramente che tale norma non si applica alle porte coperte da prEN 14351-2 (oggi EN 14351-2, seppur non ancora armonizzata) nel capitolo 3 “termini e definizioni”, nello specifico al punto 3.1, si stabilisce che “porte di entrata in appartamenti o uffici dovrebbero essere considerate come porte interne”, tra le caratteristiche proprie dei serramenti esterni sono comprese permeabilità all’aria e resistenza al carico del vento, caratteristiche assenti tra quelle delle porte interne e le cui relative sollecitazioni non agiscono su porte poste all’interno di vani scala chiusi ancorché non riscaldati, nella EN 14351-2 è prevista la tipologia di “porte pedonali interne…..previste per essere utilizzate ove sono richieste una o più delle seguenti caratteristiche, rumore, energia, permeabilità all’aria e sicurezza in uso” proprio per permettere di trattare tra le porte interne quelle che debbano dare prestazioni più avanzate rispetto alla semplice regolazione della comunicazione interna in un edificio. fatto salvo il “dovrebbero” normativo, che viene utilizzato per obbligo in quanto non si può vietare che in caso di particolari necessità la norma più idonea venga applicata di conseguenza (nel caso specifico se una porta di ingresso ad un appartamento o ad un ufficio fosssero sollecitate ad acqua e vento sarebbe indispensabile e motivato trattarle come porte da esterno), è evidente che le porte caposcala normali inserite in un vano scala chiuso seppur non riscaldato debbano venire trattate senza se e senza ma come porte interne in quanto: non sono assolutamente sottoposte a sollecitazioni proprie dei serramenti esterni, data la struttura dell’Allegato ZA possono essere sottoposte a EN 14351-2, cosa questa che esclude ogni possibilità di deroga rispetto alla definizione di cui al punto 3.1 (il “dovrebbero” di cui sopra serve a permettere deroghe,ma solo se motivate). Assunto che l’obbiettivo fosse quello di cui all’apertura, quindi il rischio è che la toppa sia peggio del buco e che la Circolare ministeriale, seppur animata di buone intenzioni, rischi di essere oltre che confusiva anche facile da attaccare sia da parte di chi non voglia vedere nascere la differenziazione di cui sopra sia da parte di produttori che vedano lesa in questo modo la libera circolazione delle merci. Quel che è peggio è il fatto che la Commissione, a fronte di segnalazioni in merito all’infrazione commessa, non potrebbe fare altro che constatarne l’esistenza (inserire nel campo di applicazione di una Norma già armonizzata oggetti chiaramente esclusi dallo scopo della stessa è sicuramente infrattivo) ed agire di conseguenza. Il fatto è che il doppio obbiettivo di apertura a mio avviso potrebbe essere facilmente e comodamente raggiunto, oltretutto con una certa eleganza, semplicemente sfruttando il fatto che: le porte interne non sono ancora normate tramite Norma Armonizzata, ma che in ogni caso la norma tecnica su di esse già esiste, e tecnicamente (con buona pace della Commissione) è più che idonea alla determinazione/dichiarazione delle loro caratteristiche prestazionali. Sarebbe stata quindi sufficiente una Circolare nella quale, invece di far diventare esterno ciò che non lo è, si richiedesse: per le porte veramente esterne (poste su cavedi aperti, in facciata, su passaggi o su trombe scala non chiuse ecc….) la Marcatura CE ai sensi del combinato disposto UNI EN 14351-1 + UNI EN 16034, per le porte poste all’interno di vani chiusi ma di divisione tra diversi climi (caposcala, porte tra uffici ed aree produttive o di magazzini ecc…) o diverse situazioni ambientali (porte di camera d’albergo che devono isolare dal rumore ecc….) una certificazione nazionale basata sul combinato disposto tra UNI EN 14351-2 … Leggi tutto