AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA EFFETTUATE IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. DECRETO MINISTERIALE 28.11.2019 si trasmette in allegato (sia la versione univoca, sia in versione di estratto dalla Gazzetta Ufficiale) Il Decreto Ministeriale 28.11.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30.01.2020 entra in vigore dal prossimo 14.2.2020,e finalmente regolamenterà le modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali in natura effettuate in favore degli Enti del Terzo Settore. Si tratta di un provvedimento molto atteso, per il quale molti importanti Enti ed Associazioni avevano presentato istanze di sollecito al Ministero competente e che dovrebbe fornire un significativo incentivo all’economia circolare. Ricordiamo preliminarmente che l’art. 83 del Codice del Terzo settore prevede le seguenti agevolazioni fiscali per le donazioni in natura in favore degli Enti del Terzo Settore (compresi gli ETS commerciali, a condizione che le donazioni da questi ricevute siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale): per le persone fisiche: detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 30% del valore della donazione, elevato al 35% se in favore di una ODV, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta; oppure deduzione del 10% del valore della donazione dal reddito complessivo dichiarato, con possibilità di computare l’eccedenza negli anni successivi entro il quarto; per le imprese: deduzione del 10% del valore della donazione dal reddito complessivo dichiarato,con possibilità di computare l’eccedenza negli anni successivi entro il quarto. Le novità del Decreto Ministeriale 28.11.2019 sono molto importanti e si possono così sintetizzare: sono agevolabili tutte le categorie di beni (dunque sia beni merce, sia beni strumentali). Possono essere beneficiari delle donazioni in natura, con beneficio fiscale per il donante,tutti gli Enti del Terzo settore, tranne le imprese sociali costituite in forma di società. I beni donati dovranno essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria dell’ente beneficiario, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In via immediata, le agevolazioni si applicano alle ONLUS, alle ODV ed alle APS iscritte nei relativi registri, mentre per gli altri soggetti sarà necessario attendere il periodo d’imposta nel quale interverrà l’autorizzazione della Commissione Europea sulle misure di carattere fiscale del Codice del Terzo settore e, comunque, se successivo, il periodo d’imposta di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L’ammontare della detrazione o deduzione spettante viene quantificato sulla base deldell’art.9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e cioè sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.? Per le erogazioni liberali in natura effettuate da imprese, se si tratta di beni strumentaliil valore di riferimento sarà rappresentato dal costo residuo non ammortizzato, mentrese si tratta di beni merce esso sarà rappresentato dal minore tra il “valore normale” ed il costo di acquisto o di produzione risultante dalle scritture contabili dell’impresa donante. Se il valore della donazione unitaria, al di fuori dei casi riguardanti le imprese, supera i30.000= euro oppure non si sia in grado di determinare il valore sulla base di criteri oggettivi,il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, di datanon antecedente a 90 giorni. In ultimo, la donazione in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazionedel donatore con l’indicazione analitica dei beni donati e dei relativi valori, nonché la dichiarazione dell’ente beneficiario contenente l’impegno ad utilizzare i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si tratta dunque di un atto congiunto tra le parti (donatore e beneficiario). Tenuto conto dell’ampio campo di applicabilità della normativa illustrata, è opportuno che gli Enti del Terzo settore valutino da subito come sfruttare la nuova opportunità di fundraising indiretto, che si prevede possa diventare un’importante fonte alternativa di sostenimento per l’attività di molti Enti, oltre che un forte incentivo al riutilizzo ed allo smaltimento di beni o merci ancora in possesso di un’utilità economica, da parte di imprese e privati cittadini. Per scaricare il decrete clicca qui