Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? IL BRUCIATORISTA MANUTENTORE

IL BRUCIATORISTA MANUTENTORE  FIGURA PROFESSIONALE DISCIPLINATA DAL DM 22 GENNAIO 2008 N. 37 (GU 61 DEL 12 MARZO 2008) ATTIVITÀ / MANSIONI Specializzato/a nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di combustione variamente alimentati. Nei suoi compiti principali rientrano il calcolo della potenza termica richiesta per un’abitazione/un ufficio e la consulenza al/la cliente sui vari sistemi in commercio. Per mettersi in proprio è necessaria l’iscrizione al relativo registro presso la Camera di Commercio che fornisce informazioni dettagliate al riguardo Poiché il funzionamento dei moderni bruciatori è assicurato da sistemi di comando e di controllo elettrici ed elettronici, questo/a professionista deve possedere competenze specifiche che gli permettano di scegliere, montare e regolare ciascun apparecchio secondo la situazione. Le sue capacità si estendono al montaggio di elementi di raccordo in vari materiali e delle condutture per il combustibile e l’acqua potabile, nonché alle misurazioni di parametri termici e meccanici atte a garantire il buon funzionamento e la sicurezza degli impianti. L’attività deve essere svolta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge del settore (norme antincendio e sulla riduzione delle emissioni, leggi sulla tutela dell’ambiente, la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e i dispositivi di protezione individuale. ATTITUDINI, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità tecnico-manuali, comprensione e capacità di correlazione tra nozioni tecniche e scienze naturali, capacità di calcolo, scrupolosità Figure professionali affini Elettromeccanico, frigorista PERCORSO FORMATIVO I requisiti tecnico-professionali necessari allo svolgimento dell’attività in forma autonoma sono, in alternativa, uno dei seguenti: diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti Apprendistato professionalizzante Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. ATTIVITÀ PROFESSIONALE In proprio: L’attività può essere esercitata solo a chi possiede requisiti morali e professionali previsti. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal Responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa. Per aprire l’attività è necessario presentare una denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA. Come dipendente: Inserimento presso industrie, imprese o laboratori artigiani specializzati. "COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? " è una rubrica di Confartigianato Biella che vuol  aiutare i ragazzi a  riscoprire i lavori artigianali.    

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? LA CAKE DESIGN

CAKE DESIGNER   ATTIVITÀ / MANSIONI Specializzato nella realizzazione e nella decorazione di torte e dolci colorati e particolarmente coreografici soprattutto per eventi e ricorrenze particolari (matrimoni, compleanni, ecc.). Il cake design, nato negli Stati Uniti, si sta progressivamente affermando come una campo professionale autonomo e complementare rispetto alla pasticceria tradizionale, di cui ovviamente mutuo le materie prime e le tecniche unendole ad un’altissima creatività e maestria nel realizzare vere e proprie sculture commestibili (utilizzando il burro, la glassa di zucchero, il cioccolato plastico e altri composti edibili) e dolci di grande impatto estetico (macarons, cupcakes). Il cake designer lavora a stretto contatto, oltre che con i pasticceri, anche con le figure professionali che si occupano dell’ideazione e dell’organizzazione di eventi e ricorrenze (come gli organizzatori di eventi e i wedding planner, specializzati in matrimoni). Spesso il cake designer è un professionista che trasforma in attività professionale una hobby per la cucina e la pasticceria e per le arti visive.  ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale, memoria, accuratezza e precisione, senso delle forme e dei colori, creatività, resistenza fisica, passione per il cibo. Nozioni e abilità richieste Nozioni e abilità richieste Conoscenza merceologica, della fisiologia e della chimica degli alimenti e processi produttivi, norme igieniche, sistema di autocontrollo ( HACCP), certificazione di qualità, marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. Figure professionali affini Pasticcere, cioccolatiere, panettiere, pizzaiolo, chef PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati. A titolo esemplificativo: Università dei sapori – Umbria; Italian Chef Accademy, Roma; Accademia Nazionale Professioni Alberghiere; Scuole professionali alberghiere. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Lavoro autonomo anche da casa. Consulenza a pasticcerie e ristoranti. Attività in proprio Per esercitare l’attività in forma di impresa artigiana è necessaria l’iscrizione al relativo registro presso la Camera di Commercio Ti servono ulteriori approfondimenti? Noi siamo a tua disposizione allo 015 8551710 "COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? " è una rubrica di Confartigianato Biella che vuol  aiutare i ragazzi a  riscoprire i lavori artigianali.          

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL FALEGNAME

FALEGNAME   ATTIVITÀ / MANSIONI Il termine falegname indica in senso lato colui che lavora il legno, per la fabbricazione e riparazione di mobili, infissi ed altre suppellettili ed in passato era associato quasi esclusivamente al lavoro in bottega o in piccole aziende artigiane. La successiva crescente specializzazione ha fatto si che nel settore della lavorazione del legno si formassero specifiche figure professionali che ritroviamo non solo più nel campo dell’artigianato ma anche in quello dell’industria. Parliamo quindi non più di falegname in senso generico bensì di esperto della lavorazione del legno, falegname, mobiliere, tecnico di falegnameria e stipetteria, ebanista, intagliatore, tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, corniciaio. Nella realtà lavorativa queste figure spesso s’ intrecciano e si sovrappongono rendendo difficile una precisa descrizione delle loro specifiche mansioni.  ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Attitudine alla precisione, buona vista e capacità di distinguere i colori, affidabilità, e senso di responsabilità, attitudine per le correlazioni tecniche e logiche. PERCORSO FORMATIVO Scuola Presso gli Istituti Professionali per l’Industria e l’Artigianato si consegue dopo tre anni la qualifica di Operatore per l’industria del mobile e dell’arredamento; se si prosegue per altri due anni si consegue la maturità professionale di Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento Università Corso di laurea in Tecniche forestali e tecnologie del legno presso l’Università della Tuscia; Corso di laurea in Tecnologie del legno presso l’Università di Firenze; Corso di laurea in Tecnologie e industrie del legno presso l’Università di Padova.Apprendistato Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo laboratorio è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa. "COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA? " è una rubrica di Confartigianato Biella che vuol  aiutare i ragazzi a  riscoprire i lavori artigianali.? Se vuoi informazioni non esitare a contattarci  allo 015 8551710    

EMERGENZA CORONAVIRUS – LE OFFICINE POSSONO RIMANERE APERTE

LE OFFICINE POSSONO RESTARE APERTE ?????? Le officine di riparazioni delle auto possono restare aperte. Lo prevede il decreto dell'11 marzo che stabilisce però l'obbligo di adottare misure di tutela per i clienti e per i dipendenti. Con riferimento all’emergenza “coronavirus” e alle misure di prevenzione e contrasto varate dal Governo per contenere il rischio contagio, Vi informiamo che è stato emanato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto che allarga ulteriormente il campo delle restrizioni già previste su tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020 (“Resto a Casa”) ad altre, specifiche, categorie prevalentemente commerciali. Come è noto il DPCM del 9 marzo u.s. ha stabilito l’estensione e l’applicazione a livello nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del precedente DPCM 8 marzo 2019, rendendo l’intero territorio italiano zona protetta, in particolare con il divieto di spostamento delle persone fisiche, a meno di giustificate ragioni (esigenze lavorative, stati di necessità e motivi di salute) da comprovare mediante autocertificazione. Il nuovo Decreto varato (che trasmettiamo in allegato) individua la tipologia di attività che sono sospese fino al 25 marzo 2020, indicando espressamente negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) l’elenco categorico delle attività consentite. Per quanto riguarda l’autoriparazione, ricompresa fra le attività produttive e professionali citate dal Decreto, è consentita con raccomandazioni e prescrizioni di comportamenti da osservare. Ne consegue che le imprese del settore autoriparazione possono continuare a svolgere l’attività, a condizione che vengano rispettate e garantite le misure di prevenzione indicate al punto 7 dell’articolo 1 del DPCM 11-3-2020, per contenere il rischio contagio a salvaguardia degli imprenditori, dei dipendenti e dei clienti. Fermi restando tutti i necessari approfondimenti sui contenuti e sull’applicazione del Decreto, vale la pena evidenziare che l’autoriparazione rientra quindi fra quelle attività offerte al pubblico che in quanto ritenute essenziali, sono quindi ammesse e possono motivare gli spostamenti degli utenti/clienti, secondo le previste modalità di autocertificazione. Ai fini di indicare dei comportamenti guida rispetto alle raccomandazioni richieste dal Decreto, trasmettiamo in allegato dei modelli di riferimento sulle misure di prevenzione e precauzioni da adottare sia nei rapporti con i clienti sia per quanto concerne i rapporti con i dipendenti. Con riserva di tempestivi aggiornamenti e a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo cordiali saluti. fax simile da appendere in officina per i dipendenti clicca qui  per scaricare il decreto varato clicca qui 

EMERGENZA CORONAVIRUS – REGISTRATORI TELEMATICI, COSA FARE?

EMERGENZA CORONAVIRUS – REGISTRATORI TELEMATICI Istruzioni operative per gli esercenti dotati di RT in servizio che sospendono l’attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19. Gli esercenti dotati di un Registratore Telematico “in servizio” che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, sospendono l’attività per l’emergenza sanitaria COVID-19, non devono attuare procedure specifiche tramite il Portale Fatture & Corrispettivi, né effettuare comunicazioni. Devono soltanto assicurarsi: di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione, e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine. Le specifiche tecniche 9.0, par. 2.7 (pag. 25), espressamente prevedono che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”. Di conseguenza, alla ripresa dell’attività, il RT provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi con importo “zero” relativi al periodo di sospensione. ( da Confartigianato Cuneo)

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 11 MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS Dpcm 11 marzo 2020 Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Scarica il Decreto   Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.   SONO CHIUSI  i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI  (Articolo 1, Punto 3) POSSONO RESTARE  APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE  (Allegato 2) POSSONO RESTARE  APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2) SONO GARANTITI  i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di  trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi SONO SOSPESE  le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporti Attività degli artigiani e delle piccole imprese Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8) 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali s i raccomanda che: – sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distan -a; – siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; – siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; – assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; – siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus. Si interpreta quindi che possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva  (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti, carrozzieri, centri di revisione, …); possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni di sanificazione; le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici, cartongessisti, decoratori, … Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il cantiere sul quale sta andando a lavorare) Altre attività economiche POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione al testo del DPCM. In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità, confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni. Il direttore Massimo Foscale

CORONAVIRUS – PROROGA VALIDITA’ CARTE CQC , PATENTINO ADR E PERMESSI GUIDA.

CORONAVIRUS: FIRMATI DALLA MINISTRA DE MICHELI DECRETI DI PROROGA VALIDITÀ CARTE CQC, PATENTINO ADR E PERMESSI GUIDA AVVISO IMPORTANTE Confartigianato Trasporti informa che a seguito dell’emergenza da coronavirus ed ai conseguenti provvedimenti urgenti assunti che hanno sospeso l’effettuazione di tutte le lezioni di scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida, la Ministra Paola De Micheli ha firmato due decreti che prorogano la validità di carte della qualificazione conducente, certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose e il permesso provvisorio di guida. Attraverso i due provvedimenti, che sono stati assunti dalla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti De Micheli per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci in ottemperanza con le norme previste dai Dpcm, viene disposta la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e quella del permesso provvisorio di guida. In particolare, la prima disposizione riguarda le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida – rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 – possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Non appena disponibili renderemo fruibili i testi dei decreti ministeriali.