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EMERGENZA CORONAVIRUS – TRASPORTI INTERNAZIONALI

CORONAVIRUS, INTERNAZIONALI: UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI BILATERALI PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI     Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dei Trasporti ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo delle autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci fino al 3 aprile 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19. Alcuni paesi comunitari hanno sospeso il servizio di trasporto viaggiatori con il treno verso il nostro Paese, con la conseguenza che si è reso di fatto impossibile effettuare autotrasporti internazionali di merci tramite il sistema della c.d. "autostrada viaggiante" (navetta ferroviaria RO-LA), in quanto non è consentito agli autisti utilizzare i vagoni "passeggeri" del convoglio ferroviario dedicato a tale servizio.   In relazione a ciò – e tenuto conto di quanto previsto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 relativi all'emergenza in questione – è stato disposto che le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell'uso del mezzo ferroviario in entrata ed in uscita dall'Italia possano, fino al 3 aprile p.v., essere utilizzate anche come autorizzazioni ordinarie, valide cioè per il per il percorso stradale.  Gli organi di controllo sono stati informati. Per consultare la circolare clicca qui 

CORONAVIRUS – SETTORE EDILE

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per le imprese del settore edile, alla luce dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 emanati nell’ambito del contrasto e del contenimento del COVID-19. Innanzitutto, si evidenzia che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio nazionale, come per altri settori specificatamente indicati nel Decreto. In precedenza, il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, su tutto il territorio nazionale, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non si rendono necessarie specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per tali attività, che potranno essere giustificati mediante elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze di lavoro. Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli operatori negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione sulla scorta dello specifico documento-tipo emanato dal Ministro dell’Interno, che potrà essere resa anche seduta stante agli agenti adibiti a tali controlli che ne sono in possesso. Il DPCM 11 marzo 2020 raccomanda a coloro che svolgono attività produttive: – di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; – la sospensione dei reparti non essenziali alla produzione; – l’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con l’adozione di dispositivi di protezione individuale; – l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine ammortizzatori sociali. Ove possibile, sia per quanto concerne gli appalti pubblici che i lavori privati, e nel caso in cui il proseguire dell’attività possa comportare un mancato rispetto delle misure imposte, si suggerisce di presentare alla Stazione Appaltante, al Comune o al Committente una comunicazione via PEC finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori oppure sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione) e richiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri di urbanizzazione. Si richiamano inoltre le seguenti misure introdotte in ambito fiscale, applicabili sull’intero territorio nazionale, che attualmente riguardano i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata posticipati al 30 settembre 2020, gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta, stabilite dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019), rinviati al 15 febbraio 2021 e la sospensione dei procedimenti giudiziari civili e penali, salvo specifiche eccezioni, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni tributarie, eventualmente prorogabile sino al 31 maggio 2020, su decisione dei capi degli uffici giudiziari (art.2, co.2 lett.g e co.11). In seguito alla sottoscrizione dell’Accordo per il credito 2019, da parte delle Associazioni di rappresentanza delle imprese in data 6 marzo 2020, è prevista l’estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale dei finanziamenti, in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e la richiesta di ampliare l’operatività del fondo di garanzia per le PMI per mitigare le perdite economiche subite. Si ricorda infine che il DPR 120/17, riguardante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, prevede, al termine dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo – DAU ai sensi dell’art.7. Il termine perentorio di presentazione è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell’opera) e può essere oggetto di istanza di proroga da presentarsi prima della sua scadenza. Suddetto termine può essere prorogato per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17), ma se la proroga non dovesse essere concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale. In relazione alla possibile evoluzione della situazione generale, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce delle novità che dovessero emergere per il settore edile.

EMERGENZA CORONAVIRUS – I CALZOLAI

Emergenza Coronavirus: nuove disposizioni Il Presidente del consiglio dei ministri e il Ministro della salute considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, hanno ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Premesso che l’attività di calzolaio (riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili) rientra tra “altre attività di servizi” lettera S 95.23 dei codici ATECO Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie e Servizi di pompe funebri e attività connesse) Premesso inoltre che La popolazione per uscire di casa deve compilare un autocertificazione valida per i seguenti motivi: lavoro, necessità (alimentari e altre) (Il calzolaio non è tra le destinazioni consentite), salute Cosa possono fare le attività di calzolaio*? *Attenzione si tratta di una interpretazione alla luce del dpcm 11/3/2020 in attesa che vengano aggiornate le FAQ ministeriali È SOSPESA • La vendita/riparazione/manutenzione diretta al pubblico • Il ritiro e la consegna diretta al pubblico È POSSIBILE • andare a lavorare in laboratorio • tenere aperta la duplicazione chiavi per chi ce l’ha Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro E' sospesa la vendita al dettaglio ma non la eventuale duplicazione chiavi e la produzione/riparazione/manutenzione di scarpe (o altro) per soggetti non privati o collettivi. (solo a titolo di esempio, un ente pubblico o una squadra di calcio). Le imprese in caso di attività con dipendenti devono osservare quanto previsto dall'art.1 commi 7, 8 e 10. Per chi tiene aperta al pubblico la duplicazione chiavi E’ consigliato mettere un cartello “Non si effettua nessun tipo di vendita al dettaglio” http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299