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COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PASTAIO

PASTAIO  ATTIVITÀ / MANSIONI Attività di produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno e di quelle in scatola o surgelate; produzione di gnocchi. Valutazione della qualità nutrizionale e salutare della materia prima in ingresso, riconoscendo le caratteristiche produttive d’origine. Manipolazione dei prodotti alimentari e preparazione dell’impasto. Utilizzo di attrezzature e macchinari per la lavorazione. Trasformazione dell’impasto in tipologie di semilavorati. Stoccaggio e conservazione del prodotto. prodotto. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale. Creatività e senso delle forme. Marcato senso del gusto Figure professionali affini Pasticciere, panettiere, cuoco Nozioni e abilità richieste La conoscenza delle farine e dei prodotti lievitanti. Processi e cicli di lavorazione per la produzione delle paste. Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari per la lavorazione. Tecniche di manipolazione degli impasti. Gestione della filiera del freddo. Regole di stoccaggio e conservazione del prodotto. Competenza sulle reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari. Capacità di realizzare il semilavorato dall’impasto rispettando forma e dimensioni stabilite.Tecnica di assaggio e valutazione sensoriale dei pregi/difetti del prodotto.Conoscenza delle normative d’igiene, del sistema di autocontrollo ( HACCP) e della certificazione di qualità. Nozioni di marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati.Nei programmi di studio degli istituti professionali per i servizi alberghieri e la ristorazione sono inserite materie inerenti la formazione professionale. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Laboratori artigianali, industrie della pasta, ristoranti. Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta obbligatoriamente alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo laboratorio di pasta è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa.

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PAVIMENTISTA

PAVIMENTISTA   ATTIVITÀ / MANSIONI Trattasi di una professione rientrante nell’ambito dell’edilizia d’interni. Il pavimentista provvede alla posa a regola d’arte di pavimenti vari, secondo gli standard di abitabilità e funzionalità degli ambienti interni. La scelta del colore e della qualità di un pavimento – sia esso in PVC, linoleum, moquette, legno, parquet, ma anche in pietra o piastrelle di ceramica – è determinante ai fini dell’atmosfera di un locale o di una stanza. Prima della posa, il/la pavimentista realizza la soletta di sottofondo ed esegue i necessari controlli per verificare l’assenza di umidità. All’occorrenza esegue anche l’isolamento acustico e termico del pavimento. Alla fine del lavoro provvede al trattamento della superficie (ad es. levigatura e sigillatura delle fughe nei pavimenti). Nel caso di pavimenti di grandi dimensioni (per saloni, palazzetti dello sport ecc.) lavora in squadra con altri artigiani del settore. Il/La pavimentista opera prevalentemente in spazi interni.   spazi interni. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale, capacità di visualizzazione degli ambienti finiti, senso della precisione, resistenza alla fatica, costituzione fisica adeguata Figure professionali affini Piastrellista e posatore di pietra PERCORSO FORMATIVO Scuole: Scuole edili Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal compimento dei 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226). Durata del contratto di apprendistato professionalizzante: 48 mesi (III Gruppo) Il Piano formativo individuale (PFI), redatto sulla base dei profili formativi forniti dal FORMEDIL Nazionale, definisce il percorso formativo dell’apprendista coerentemente alla qualifica da raggiungere. 80 ore medie annue di formazione. Corsi formativi presso strutture formative accreditate dalla Regione, o all’interno dell’azienda di 120 ore per la durata del triennio. Apprendisti con età superiore ai 26 anni compiuti ore di formazione ridotte del 50% Al termine del percorso, l’apprendista ottiene la qualifica professionale acquisita ai fini contrattuali e la formazione verrà registrata nel Libretto personale di formazione professionale edile. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo Laboratori artigiani, imprese edili, cantieri Attività in proprio L’attività può essere esercitata in forma autonoma attraverso l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.  

DECRETO – CURA ITALIA- REVISIONE AUTO

DECRETO CURA ITALIA  – REVISIONE AUTO Nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – denominato “Cura Italia”- che contiene le misure di sostegno economico per sanità, famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le varie disposizioni, il Decreto, all’articolo 92 “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”, comma 4), stabilisce quanto segue: “in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo” (in allegato testo articolo 92). Con questa disposizione, che interessa i centri di controllo per il richiamo all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), viene previsto uno slittamento dei termini per cui le revisioni in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020 possono essere effettuate entro il 31 ottobre 2020. Questa norma non dispone la sospensione dell’attività dei centri di controllo, ma certamente la conseguenza sarà quella di una notevole riduzione o addirittura del blocco totale dell’attività stessa. Resta inteso che, in caso di svolgimento di attività, occorre comunque attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste dal DPCM 11 marzo 2020, di cui abbiamo dato specifiche indicazioni nelle precedenti informative (prot. n. 289 e 293 del 12-3-2020 e 309 del 16-3-2020). Siamo consapevoli delle enormi difficoltà e danni a cui vanno incontro le imprese associate, ma purtroppo bisogna tenere conto della situazione eccezionale che sta vivendo il Paese e che inevitabilmente si ripercuote su tutte le nostre attività, imponendo sacrifici e modificando i comportamenti di ciascuno di noi. Al momento l’unico segnale che può essere di aiuto è dato dalla possibilità di poter ricorrere ai provvedimenti di sostegno economico alle attività di impresa previsti dal medesimo Decreto. Per consultare il decreto clicca qui

EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 11 MARZO ANTENNISTI ELETTRONICI

A tutti i colleghi antennisti-elettronici figure determinanti per garantire al cittadino servizi essenziali Caro collega, riteniamo doveroso informare che con il DPCM della sera di mercoledì 11 marzo 2020 sono state definite nell’allegato 1 le attività commerciali al dettaglio che possono rimanere aperte previa adozione di adeguate misure di sicurezza sanitaria. Scopo finale del decreto è limitare al massimo la circolazione delle persone per impedire al virus di propagarsi tra la popolazione (il virus non ha gambe pertanto usa le nostre, se ci fermiamo si ferma anche il virus). Nell’elenco dell’allegato 1 sono presenti: ? Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.(codice ATECO 47.19.20) ? Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per telecomunicazione (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4) La ragione della presenza di queste attività commerciali è comprensibilmente motivata dal fatto che le persone obbligate a rimanere in casa hanno necessità di poter acquistare apparati elettronici per le esigenze di: – collegamenti per telelavoro – collegamenti per i figli che devono seguire lezioni – accesso all’informazione via tv (terrestre e satellitare) – intrattenimento per alleggerire la tensione causata dalla segregazione forzata – impianti allarme intrusione – impianti videosorveglianza Queste esigenze sono soddisfatte anche (soprattutto) attraverso gli impianti di comunicazione elettronica come l’impianto d’antenna terrestre e satellitare, la rete domestica LAN (connessioni via cavo) o WLAN (connessioni WiFi). Quando capita che gli impianti non funzionano fioccano le richieste di intervento urgente. La figura deputata alla installazione/manutenzione di tali impianti è il tecnico con i requisiti tecnico professionali definiti nel DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b), cioè per gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere. Da tutto ciò deriva la necessità che le aziende artigiane che si occupano di tali servizi vengano informate dettagliatamente per essere in condizione di poter intervenire senza il rischio di essere oggetto di contagio e/o soggetti che trasmettono il contagio. Serve pertanto una seria presa di coscienza da parte degli artigiani, sia che operino come ditta individuale, sia che operino con la collaborazione di dipendenti. Doveroso sottolineare che la situazione che stiamo vivendo NON HA PRECEDENTI pertanto anche le indicazioni delle autorità sono soggette ad aggiornamenti che siete invitati a consultare.   Suggerimenti per gli artigiani che svolgono attività di installazione e manutenzione impianti di comunicazione elettronica COME COMPORTARSI IN TEMPO DI CORONAVIRUS   Quando non sia possibile interrompere l’attività, sarebbe utile limitare al massimo le uscite per interventi a domicilio ai soli casi in cui sia indispensabile intervenire per ripristinare la funzionali di impianti come l’impianto d’antenna, l’impianto di rete LAN e/o WLAN domestica, l’impianto allarme furto e/o videosorveglianza. Quando si riceve una chiamata si consiglia di chiedere informazioni per stabilire se: 1. sia possibile guidare via telefono l’utente per rimediare al problema (in tal caso procedere impartendo le istruzioni del caso) 2. Se non è possibile risolvere da remoto è importante chiedere: a) descrizione del problema per capire se l’intervento deve avvenire: – all’interno dalla unità immobiliare – all’esterno (solaio, tetto, cantina, esterno edificio) b) ci sono casi di persone contagiate e/o in quarantena? c) ci sono casi di persone apparentemente “solo influenzate”? d) non ci sono casi sospetti? Nei casi in cui siano presenti casi di contagio è raccomandato evitare l’intervento suggerendo di rivolgersi alle autorità che potranno fornire le istruzioni operative per consentire, eventualmente, l’intervento. Nel caso non vi siano né casi di contagio né casi sospetti e si decide di procedere con l’intervento a domicilio perché non ci sono situazioni di rischio, è fondamentale predisporre in ogni caso tutte le azioni finalizzate alla sicurezza anti-contagio considerando le due possibilità: 1. il tecnico che interviene è un dipendente (ricordando che il datore di lavoro si assume la responsabilità del rischio) 2. il tecnico che interviene è il titolare della ditta  Nel primo caso può essere valutata la possibilità che al dipendente venga concessa la forma di “lavoro agile” (lavoro agile: la possibilità quindi per il dipendente, pubblico o privato, di lavorare in un luogo che non sia necessariamente l’azienda ed eventualmente in orari flessibili. Si tratta di un approccio al lavoro dove ad assumere rilievo è il raggiungimento dei risultati prefissati), rispettando in ogni caso gli obblighi per il datore di lavoro di mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale chiedendo il rispetto delle raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute (di seguito allegate). Nel secondo caso, anche il titolare dovrà preoccuparsi di adottare le stesse misure volte a garantire la sicurezza anti-contagio. In ogni caso deve essere evitata ogni leggerezza di comportamento (a volte il titolare tende ad essere meno scrupoloso nel rispetto delle regole di sicurezza) per evitare rischi di contagio per se ma anche per evitare che diventi sorgente di contagio per altri. Ribadiamo la necessità di essere molto prudenti e di seguire attentamente le prescrizioni (vengono aggiornate seguendo le indicazioni degli esperti che stanno procedendo con le ricerche) che si trovano sul portale del Ministero della Salute.

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 11 MARZO MARMISTI

Pubblichiamo una nota pervenuta al ns. Presidente regionale Marmisti e proveniente dal Coordinatore Nazionale Radoani, per tramite del Presidente Nazionale Marmisti.  " Sentito il parere dell'ufficio legislativo confederale riteniamo che l'attività di marmista sia una tipica attività di produzione, generalmente svolta in forma artigiana. A livello di Classificazione Ateco è inquadrabile con il codice 23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE, rientrante nella macrocategoria C "Attività manifatturiere". Tale attività, pertanto, non rientra tra quelle oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM 11 marzo 2020, che riguardano in particolare il commercio, i servizi alla persona e la somministrazione di alimenti. Pertanto il marmista che si reca al domicilio del cliente si sposta per evidenti ragioni di lavoro, motivazione prevista dal decreto citato. Si ritiene, inoltre, che non spetti al marmista indagare le motivazioni della richiesta del cliente, similmente a quanto è previsto per le attività ricettive. Queste ultime, infatti, possono rimanere aperte, nonostante gli spostamenti per motivi turistici siano vietati. Sul punto le FAQ del Governo chiariscono che non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento dei propri clienti (ad esempio per necessità). Ad ogni modo si ricorda che il marmista è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM per tutte le attività produttive, in primis il rispetto della distanza interpersonale "  

DECRETO CURA ITALIA – TRASPORTI

DECRETO ‘CURA ITALIA’, CONFARTIGIANATO TRASPORTI: DAL GOVERNO E MINISTRA DE MICHELI ATTENZIONE PER L’AUTOTRASPORTO MA MANCANO LE CISTERNETE ED IL RINVIO DELLA DICHIARAZIONE DI CAPACITA' FINANZARIA E DELLE FLESSIBILITA' SUI TEMPI DI GUIDA E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 17 marzo 2020 n. 18 cd. ‘Cura Italia’, con cui il Governo ha varato importanti misure a sostegno degli autotrasportatori, che stanno compiendo un sacrificio straordinario ed essenziale per tutto il Paese. Dopo le rassicuranti parole pronunciate al termine del Consiglio dei Ministri dal Ministro dell’Economia Gualtieri, il Governo ha previsto nel Decreto misure per il mondo del trasporto utili al mantenimento della liquidità aziendale per affrontare e contenere nell’immediato gli effetti derivanti dalla diffusione del coronavirus. Alcune previsioni di carattere generale sono estese a tutte le categorie d’impresa (per cui si può consultare la nota confederale di dettaglio) ed altre specifiche inerenti l’attività delle migliaia di imprese di autotrasporto e logistica come segue. NORME A SOSTEGNO DEL COMPARTO TRASPORTI E DELL’AUTOTRASPORTO SOSPENSIONE VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI Recependo le richieste avanzate da Confartigianato Trasporti, grazie all’intervento decisivo della Ministra Paola De Micheli, il testo entrato in Consiglio dei Ministri è stato modificato facendo rientrare anche le imprese di trasporto merci nella disposizione che consente la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail. Le imprese procederanno ad operare le ritenute ai propri dipendenti, ma non dovranno provvedere al versamento delle stesse che verrà effettuato entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con una rateizzazione in 5 rate mensili. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI Sono sospesi, inoltre, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono entro il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi vanno eseguiti entro il 30 giugno 2020. PROROGA REVISIONI VEICOLI Viene autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli che devono essere sottoposti entro il 31 luglio alle attività di visita e prova o alle attività di revisione come previste dal Codice della Strada. PROROGHE VALIDITA’ PATENTI E CERTIFICATI Proroga fino al 15 giugno della validità dei certificati, degli attestati e dei permessi autorizzativi concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Proroga fino al 31 agosto della validità dei documenti di identità e di riconoscimento comprese le patenti di guida e le patenti marittime. Sempre in ambito Trasporti il Decreto dispone su: Tassa di Ancoraggio, Canoni portuali e Diritti Doganali Viene previsto l’esonero dalla tassa di ancoraggio – comunque ristorata dall’Autorità di sistema portuale – fino al 30 aprile prossimo, la sospensione dei canoni relativi alle operazioni e concessioni portuali fino al 31 luglio e il differimento del pagamento dei diritti doganali per alcune categorie di operatori professionali. Attività Capitanerie di Porto Vengono stanziati 2 milioni e 964mila euro di risorse straordinarie per il potenziamento delle attività delle Capitanerie di Porto in relazione all’emergenza COVID19. Autoservizi pubblici non di linea Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, previsti contributi per dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. A tal fine è istituito un apposito fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Esprime un commento positivo il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani: “Abbiamo riscontrato la giusta attenzione del Governo per le nostre imprese in questo primo decreto. Sappiamo per certo che la Ministra De Micheli si è spesa per il settore ed ha voluto che fossero estese anche alle imprese di autotrasporto le misure che consentono la sospensione di tutti i versamenti, a conferma delle misure concordate con la categoria di cui sono stati riconosciuti il grande valore e l’utilità per l’economia e la vita sociale dell’intero Paese. “Sarà necessario continuare a monitorare gli sviluppi della crisi ed adottare nei prossimi decreti misure concrete per sostenere la crescita e la competitività del trasporto merci, a partire dalla sospensione di norme che introducono nuova burocrazia e costi come gli adempimenti per le cisternette, rimasta fuori dal decreto ‘Cura Italia’.  Ed infine serve maggior flessibilità per far rientrare i veicoli nelle aziende, data la carenza di servizi sulle strade ed autostrade, come pure la proroga del rinnovo annuale della Capacità Finanziaria.    

DECRETO LEGGE – CURA ITALIA IN SINTESI

DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 – CURA ITALIA. Carissime imprenditrici\tori come noto è stato pubblicato , in un’edizione speciale della Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge che il Governo ha approvato nella giornata di lunedì (DL potenziamento del SSN e sostegno economico famiglie, lavoratori e imprese – COVID-19).     Il testo pubblicato   in Gazzetta Ufficiale in gran parte conferma quanto contenuto nelle bozze che erano circolate in questi giorni e rappresenta una prima, parziale risposta alle emergenze “più urgenti” e, come preannunciato dal Governo, sarà seguito da un altro decreto nel mese di aprile. Un primo elemento positivo è che, diversamente da quanto contenuto nelle prime ipotesi in circolazione, le misure previste dal decreto si applicano a tutto il territorio nazionale e a tutti i settori. Come abbiamo evidenziato in questi giorni le misure più urgenti sono relative alle scadenze fiscali, a quelle in materia previdenziale e contributiva, nonché alla liquidità delle imprese. In tal senso sono state recepite molte delle nostre sollecitazioni, a partire dalla sospensione e proroga di versamenti e adempimenti tributari e previdenziali. In questa direzione vanno la moratoria dei mutui in essere fino al 30 settembre 2020 e la copertura delle sospensioni dal lavoro con forme in deroga di cassa integrazione per tutti i dipendenti. Così come è stata recepita la nostra richiesta di una norma a carattere generale di sospensione di tutti gli adempimenti amministrativi che sono stati prorogati al 30 giugno 2020 (dal MUD che sarebbe scaduto il 30 aprile a tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni in scadenza). In allegato una SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO  clicca qui 

DELUCIDAZIONE- CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS, INFORMATIVA SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

CONTENIMENTO CONTAGIO DA CORONAVIRUS INFORMATIVA SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO PER IMPRESE E LAVORATORI A seguito della pubblicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo scorso su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra tutte le Parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, Confartigianato Imprese Piemonte, con il supporto tecnico del CTC Comitato Tecnico di CoodinamentoSicurezza, ha predisposto il Documento Informativo da distribuire a Imprese e Lavoratori. Il titolo del documento elaborato è “Indicazioni per Aziende non Sanitarie e Attività produttive in genere ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del Contagio da Coronavirus” e si configura come uno strumento operativo ai fini dell’adozione del Protocollo sopra richiamato. Il datore di lavoro DOVRA’ consultare preventivamente l’RLS/RLST per la condivisione del documento utilizzando l’apposito Modulo predisposto che dovrà essere inviato agli RLST a mezzo mail. Si invitano tutti i soggetti interessati ad inviare una mail all’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Biella (sicurezza@biella.confartigianato.it), che provvederà ad evadere e a rispondere alle vs. richieste nel più breve tempo possibile e a fornirvi copia del protocollo condiviso e la modulistica da predisporre e nei confronti dell’RLST.