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CORONVIRUS MASCHERINE A NORMA, CHIAREZZA SULLE REGOLE PER PRODURLE

CORONAVIRUS – Mascherine a norma. Confartigianato Varese fa chiarezza sulle regole per produrle  In questa situazione di emergenza sanitaria e di carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale molte aziende hanno deciso di convertire la produzione e realizzare questa tipologia di materiale. Ma per mettere sul mercato mascherine e dpi sicuri ed efficaci bisogna conoscere e rispettare precise norme. Confartigianato Imprese Varese fa chiarezza sull’argomento con un ampio approfondimento pubblicato sul proprio portale in cui fornisce indicazioni preziose e pratiche alle aziende che vogliono realizzare questi prodotti. Confartigianato è grata a Confartigianato Varese per questa iniziativa. In un momento tanto grave e spesso confuso per tutti noi, cittadini e imprenditori, non possiamo permetterci di improvvisare. Questo contributo di chiarezza serve alle nostre aziende a svolgere correttamente il proprio lavoro. Di seguito l’approfondimento di Confartigianato Varese Mascherine e Dpi, c’è troppa confusione in giro. Eppure il tema, anche data la situazione, è terribilmente serio. Proviamo dunque a fare chiarezza, partendo da una breve 1/5 premessa: qualsiasi prodotto realizzato nei Paesi avanzati, Italia compresa, deve rispettare normative necessarie a tutelare i consumatori e, a volte, anche il mercato interno. Non fanno eccezione mascherine e dispositivi di protezione individuale (DPI). Come tutti sanno, si tratta di prodotti che potrebbero proteggerci in questa fase e che, ad oggi, risultano pressoché introvabili, motivo per cui in molti hanno deciso di avviare nuove produzioni, con il consenso dei media e dell’opinione pubblica. Tutto sistemato? «Non proprio» spiega il consulente ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Varese, Davide Baldi, «perché sono ovviamente ancora in vigore precise regole sulla produzione dei Dpi». Regole che devono essere osservate. Cerchiamo di essere più specifici analizzando il problema per capitoli. I MATERIALI «Non tutti i materiali sono idonei e chi, fino a ieri, produceva altro, potrebbe non saperlo», dice Baldi. Spieghiamone le ragioni: le norme specifiche sulle semi-maschere filtranti UNI EN 149:2009 e sulle maschere facciali a uso medico UNI EN 14683, non dicono che materiale occorra per produrle ma elencano le caratteristiche che devono avere, così da consentire anche l’impiego di nuovi materiali. Ma in momenti di emergenza non c’è il tempo di studiare nuovi materiali. Che fare dunque? Il 21 marzo Regione Lombardia, con il Politecnico, ha fissato dei requisiti minimi: «Il materiale può consistere in TNT (tessuto-non-tessuto) in polipropilene o (come seconda opzione) in poliestere… diametro 1-3 micron… almeno 20 g/mq di mel blow in singolo strato oppure come somma di più strati». Si tratta di una indicazione semi-ufficiale dato che né Regione Lombardia e né Politecnico hanno potere normativo, ma nello specifico è stato valutato che un materiale del genere può rispondere a buoni requisiti di funzionamento. «Alle aziende non possiamo far altro che dire: se non avete a disposizione simili materiali, non potete realizzare mascherine considerate idonee» specifica Baldi, che tuttavia prende atto di alcune criticità oggettive: i costi del TNT sono lievitati e trovarlo è quasi impossibile. LA PRODUZIONE Capitolo produzione: la differenza tra realizzazione di mascherine a uso medico e realizzazione di mascherine non a uso medico è sostanziale. «In caso di maschere non a uso medico ma semplicemente di semi-maschere filtranti, non pare ci siano particolari restrizioni anche se è sottointeso che non possono essere contaminate, soprattutto in un momento di pandemia virale, e non possono essere un potenziale rischio di infezione». La norma comunque specifica che «devono essere imballate in modo da essere protette contro danni meccanici e contaminazioni prima dell’uso». Quindi anche la produzione deve evitare contaminazioni. 2/5 È comunque previsto che vi sia un sistema di gestione della qualità, ISO 13485 o Good Manufacturing Practices (GMP). «Se, invece, le mascherine sono a uso medico, tutto diventa più complicato». «Il fabbricante deve aver predisposto e implementato un sistema di gestione della qualità per garantire e regolare, mantenere e controllare i requisiti di base relativi all’attività di produzione»: tradotto, questo non significa che il sistema deve essere certificato ma che bisogna seguire procedure e registrazioni adeguate a garantire l’assenza di contaminazione batteriologica. IL PRODOTTO Sia le semi-maschere filtranti che le maschere a uso medico prevedono test severi, che consentono di classificarle in base al grado di protezione. In particolare, le semimaschere come FFP1, FFP2, FFP3 in base al grado di penetrazione degli aerosol di prova e le maschere medicali Tipo I, II, IIR in base alla filtrazione batterica. Le norme prevedono l’effettuazione obbligatoria di test di classificazione. LE DEROGHE L’Istituto Superiore della Sanità (ISS), vista la situazione di emergenza, ha emesso una nota esplicativa indicando una «procedura di produzione in deroga di maschere facciali a uso medico (Art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)». In questa nota si prende atto del fatto che, in considerazione dell’urgenza, non c’è tempo per effettuare l’intero iter burocratico necessario a produrre un dispositivo medico. Il produttore può dunque autocertificare il rispetto di tutti requisiti previsi dalle varie norme, sottoporlo all’ISS e vendere le mascherine senza marcature CE. L’ISS non effettuerà alcuna prova sul campione ma si limiterà a una valutazione documentale in modo da rispondere entro tre giorni nel merito dell’idoneità. In caso contrario, il produttore o il commerciante dovrà ritirare tutta la merce immessa sul mercato. «La responsabilità è tutta in capo al produttore o al commerciate – sintetizza Davide Baldi – Di suo l’ISS non si assume alcuna responsabilità sul prodotto, ma solo sulla documentazione fornita». REGIONE LOMBARDIA Regione Lombardia ha sottoscritto un accordo con il Politecnico che consente di inviare all’ateneo dieci campioni di mascherine da testare, specificando se si tratta di DPI o di mascherine chirurgiche. Entro tre giorni si riceverà un riscontro di merito. La Regione specifica inoltre che «è possibile produrre e immettere in commercio mascherine chirurgiche destinate agli operatori sanitari e sociosanitari o DPI destinati a tutti gli altri lavoratori tuttora autorizzati a svolgere la propria attività e non in condizione di mantenere la 3/5 distanza interpersonale di almeno un metro se e solo se esse hanno caratteristiche di protezione identiche a quelle certificate». «Le altre tipologie di mascherine, non idonee, per caratteristiche tecniche … Leggi tutto

CORONAVIRUS, ISTRUZIONI PER PRESENTARE LE DOMANDE AL FSBA

CORONAVIRUS – FSBA, istruzioni per presentare le domande relative alle prestazioni di sostegno al reddito COVID-19 FSBA, il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ha deliberato un piano speciale di sostegno al reddito in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia. Si tratta di un piano importante per tutelare i dipendenti che si trovano temporaneamente sospesi dal lavoro a causa degli effetti dell’emergenza Covid 19 sulle aziende. Viene aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, introducendo tra le causali quella riferita all’emergenza COVID–19. L’aggiornamento di tali regolamentazioni riguarda l’assetto istituzionale e procedimentale già autorizzato dal Ministero del Lavoro. Anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione COVID-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione della relativa posizione. Tale regolarizzazione potrà avvenire anche mediante la rateizzazione dell’importo dovuto a partire dalla ripresa del versamento dei contributi. Possono essere presentate le domande per le prestazioni emergenza COVID-19, secondo le modalità stabilite da FSBA. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio, sia le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto. Tali domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2020. Tutte le procedure, l’iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica FSBA. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a FSBA – via email info@fondofsba.it e seguendo le istruzioni nel sito FSBA all’indirizzo http://www.fondofsba.it/

PRESENTAZIONE MODELLI INTRAST, ESTEROMETRO E RIMBORSO ACCISE PROROGATE AL 30 GIUGNO

Per effetto della sospensione degli adempimenti tributari la presentazione dei modelli intrastat, dell’esterometro e dell’istanza di rimborso delle accise del 1° trimestre 2020 con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 può essere effettuata entro il 30 giugno 2020 L’articolo 62, comma 1 del D.L. 18/2020, dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Come già indicato nell’Informativa n. 15 del 19 marzo 2020, tra i gli adempimenti di natura tributaria in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 interessati dalla predetta sospensione al 30 giugno 2020, rientra: la comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 in scadenza il 30 aprile, i modelli riepilogativi Intrastat (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio), l’istanza di rimborso delle accise del 1° trimestre 2020. PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT Con riferimento ai modelli Intrastat si evidenzia che la sospensione della presentazione dei predetti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie è stata confermata dall’Agenzia delle Dogane con un proprio comunicato del 20 marzo 2020 secondo cui rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica dei Modelli Intrastat di cui all’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993. La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi: delle cessioni intracomunitarie di beni (Intra -1 bis); degli acquisti intracomunitari di beni (Intra -2 bis), dei servizi resi (Intra -1 quater); dei servizi ricevuti (Intra -2 quater). Come è noto, l’ordinario termine di presentazione dei predetti modelli è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Pertanto, dal momento che sono sospesi gli adempimenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la predetta sospensione al 30 giugno 2020 riguarda la presentazione dei modelli intrastat relativi: al mese di febbraio 2020, il cui termine di presentazione è il 25 marzo 2020; al mese di marzo 2020 il cui termine di presentazione è il 25 aprile 2020; al mese di aprile 2020 il cui termine di presentazione è il 25 maggio 2020; al 1° trimestre 2020 il cui termine di presentazione è il 25 aprile 2020. PRESENTAZIONE DELL’ESTEROMETRO DEL 1° TRIMESTRE 2020 Per quanto riguarda, invece, l’esterometro si ricorda che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015. Pertanto, a decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.4.2018, la trasmissione telematica è effettuata tenendo conto della data del documento per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Con riferimento, quindi, all’esterometro relativo al 1° trimestre 2020, la cui scadenza ordinaria è fissata al 30 aprile 2020, a seguito della sospensione disposta dal predetto articolo 62, la presentazione può essere effettuata entro il 30 giugno 2020. BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO: RIMBORSO DELLE ACCISE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO 2020 Con una Nota n. 96399/RU del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane, Direzione Accise ricorda che per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali (rimborso delle accise) può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. Nel caso in cui a causa della crisi sanitaria in atto, il soggetto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’Agenzia delle dogane con la citata Nota conferma che la presentazione della predetta dichiarazione, la cui scadenza è compresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potrà godere della sospensione degli adempimenti tributari introdotta con l’articolo 62 del D.L. n. 18/2020, e pertanto, tale adempimento potrà essere assolto per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’articolo 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.