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CORONAVIRUS, ONLINE IL MODULO PER LA RICHIESTA DI GARANZIA FINO A 25 MILA EURO

CORONAVIRUS – Disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro   Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, clicca QUI per scaricarlo, che l’impresa richiedente dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) per chiedere il finanziamento alla banca o al confidi. Dopo che questa notte la Commissione europea ha considerato le misure previste nel Decreto legge dell’8 aprile coerenti con la normativa europea sugli aiuti di stato, la disponibilità del modulo di domanda per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro è un ulteriore importante passaggio per la piena operatività di tale misura.    

REGOLAMENTO PNEUMATICI, LA NUOVA GESTIONE AI SENSI DEL DM 182\2019

Regolamento Pneumatici: obblighi e costi di gestione ai sensi del DM 182/2019 In Gazzetta ufficiale dell'8 aprile 2020 l'atteso Regolamento del Ministero dell'Ambiente in materia di pneumatici fuori uso. Nel Decreto 19 novembre 2019, n. 182 vengono fissati dunque tempi e modalità dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso ai sensi del Testo Unico Ambiente. Entrerà formalmente in vigore il 23 aprile 2020 e si tratta di un "Decreto End of Waste" che riferisce a 400 mila tonnellate medie su base annua di questo tipo di rifiuti, cui viene data una destinazione, trasformandoli in materia prima seconda:  così Costa ne aveva parlato nei giorni scorsi.   OBBLIGHI Il Decreto End of Waste Pneumatici (182/2019) disciplina i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Il decreto riguarda i produttori e gli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio Sono esclusi: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. Mercato del ricambio di Pneumatici: cosa dice il DM 182/2019? Il Capo II del DM 19 novembre 2019, n. 182 si occupa in particolare, del mercato del ricambio, richiedendo ai produttori e agli importatori degli pneumatici di adempiere all'obbligo di effettuare la gestione degli PFU in forma individuale (articolo 3) o in forma associata (articolo 4), utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio (regolato all'art. 6 che impone il suo obbligo di comunicazione al Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno attraverso uno specifico Modulo). Tale adempimento è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell'adempimento del predetto obbligo. All'art. 4 si definisce la possibilità di adempiere in forma associata all'obbligo costituendo uno o più consorzi o società consortili che però devono essere conformi ai principi di cui all'articolo 237 del Testo unico Ambientale (necessaria comunicazione al Ministero dell'ambiente, mediante modulo di cui all'Allegato II del DM 18/2/2019) e devono adempierlo sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. All'articolo 5 si ricorda che: • i produttori e importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di gestione, in forma individuale, devono comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici (regolamentato all'articolo 7). • i produttori o importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. • i produttori o importatori che immettano nel mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli sopra previsti, sono tenuti a dimostrare con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione é organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, che il sistema è effettivamente e autonomamente funzionante ed é in grado di conseguire gli obiettivi fissati dal decreto. Dovranno quindi allegare comunicazione di un progetto descrittivo idoneo a dimostrare ciò ed il programma deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno dichiarare, mediante il modulo di cui all'Allegato VII da inserire nel Registro, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. CONTRIBUTO AMBIETALE  Il contributo ambientale (previsto nel testo unico ambiente all'art. 228 comma 2) deve assicurare la copertura dei costi della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell'ambito della predetta gestione. All'art.6 del DM 182/2019 aggiunge che va differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici, individuate nell'Allegato I. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, e/ò le loro forme associate di gestione, devono comunicare, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel Registro, il contributo ambientale al Ministero dell'ambiente che, se necessario, può richiedere integrazioni e chiarimenti. In caso di rideterminazione del contributo, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro forme associate, devono darne motivata comunicazione al Ministero almeno trenta giorni prima dell'applicazione. Tale comunicazione deve essere contestuale all'inizio dell'attività e produttori/importatori applicano il contributo ambientale risultante dalla comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio attività, utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare. Ciò vale anche per produttori o importatori neo operanti (si veda il dettato del comma 3 dell'articolo 6). Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. SANZIONI  Ai sensi dell'articolo 8, • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate all'articolo 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. • i produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, … Leggi tutto

CCIAA TORINO, PROGETTO DEDICATO ALLE AZIENDE SETTORE PRODOTTI ALBERGHIERI

Buon pomeriggio a tutti, l'ente camerale di Torino è promotore di un progetto di internazionalizzazione – Torino Piemonte Hotellerie, di cui di seguito le specifiche.   Business development per il settore Ho.re.ca. Torino Piemonte Hotellerie è un progetto di business development dedicato alle aziende piemontesi che realizzano prodotti e servizi destinati al settore hotellerie / restaurant / catering. L’iniziativa si pone l’obiettivo iniziale di promuovere le eccellenze del territorio in modo innovativo e integrato, presentando agli operatori stranieri coinvolti un catalogo di prodotti, riconducibili ai 4 ambienti principali di una struttura ricettiva: la reception e la hall; la sala della colazione e il bar; la camera da letto; la sala da bagno. Obiettivi finali del progetto sono il posizionamento delle aziende sui mercati esteri attraverso un’attenta analisi delle potenzialità del prodotto e l’ideazione di una strategia commerciale personalizzata, nonchè l'introduzione dei loro prodotti nei cataloghi degli operatori stranieri coinvolti. La partecipazione al progetto è riservata alle sole aziende piemontesi operanti nei seguenti comparti: agroalimentare e bevande, sistema casa e design, tessile, cosmetica. Mercati target 2020: Svizzera e Repubblica Ceca.   Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione Camera di commercio di Torino export.agrofood@to.camcom.it   MI INTERESSA