Pubblicata nel S.O. n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia da oggi. Con la legge di conversione, i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, risultano abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti. Di seguito, elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione in ambito lavoristico e fiscale. AMMORTIZZATORI SOCIALI L’articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. Nello specifico, viene disposto il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa (Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020), nonché dei datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni; per tali periodi aggiuntivi l’assegno ordinario è concesso, inoltre, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (co. 10 bis). Per le relative domande sono poi previste alcune semplificazioni procedurali. In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (art. 14 del D.Lgs. 148/2015). Orbene, nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Ancora, allo scopo di inserire nel provvedimento quanto già disposto dall’art. 14 del D.L. 9/2020 (decreto che evrrà abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonchè degli effetti già prodottisi e dei rapporti giuridici sorti), il Senato ha disposto il riconoscimento della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo di tre mesi anche alle aziende site nei Comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 20, co. 7-bis). CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA In tema di cassa integrazione in deroga, poi, è ora previsto che l’accordo con le organizzazioni sindacali non sia necessario, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, co. 1). PROROGA O RINNOVARE DEI CONTRATTI A TERMINE All’articolo 19 del DL n. 18/2020, si fa seguire l’articolo 19bis contenente una norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. L’emendamento approvato nel passaggio al Senato risponde alle insistenze del mondo imprenditoriale in merito all’esigenza di allentare i vincoli sui contratti a termine, quale strumento utile nella presente emergenza ed al momento della futura ripresa. La disposizione – introdotta durante l’esame presso il Senato – prevede, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento in esame, nei termini ivi indicati, sia consentita la possibilità, in deroga alle previsioni vigenti, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Secondo l’articolo 20 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 infatti l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, mentre secondo il comma 2 dell’articolo 21 cit., qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Con l’introduzione, invece, dell’articolo 19 bis, il decreto Cura Italia prevede la possibilità che le aziende in cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid19, possano prorogare o rinnovare i contratti che altrimenti sarebbero scaduti, derogando all’attuale normativa. CONGEDO COVID19, BONUS BABYSITTING, PERMESSI EX ART. 33, L. N. 104 Nessun cambiamento sostanziale in materia di Congedo Covid19 ed alternativo bonus babysitting, circa invece i giorni di permesso retribuito ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (il cui numero è stato incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020), l’articolo 24 convertito, prevede un comma 2bis in cui si precisa che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio in questione si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che … Leggi tutto