Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Cari Colleghi, il nuovo DPCM, approvato dal Governo lo scorso 26 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, ha avviato la cosiddetta “Fase 2”, quella di riapertura delle attività economiche. Il decreto entra in vigore oggi, 4 maggio, e si applicherà fino al 17 maggio. Le misure si applicheranno su tutto il territorio nazionale anche se si continueranno ad applicare le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Le riaperture avranno luogo a partire dal 4 maggio e rispondono alla scelta del Governo di prevedere una graduale ripresa delle attività. In particolare si tratta delle attività di produzione contenute nell’Allegato 3 allo stesso decreto (che potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze). Tra le attività artigiane che potranno riaprire il 4 maggio si evidenziano: – l’intero comparto delle costruzioni (codici da 41 a 43); – l’intero comparto del tessile (codice 13) e della confezione di articoli di abbigliamento (codice 14) e della fabbricazione di articoli in pelle (codice 15), prima limitati ad alcuni specifici settori; – la fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (codice 23), che interessa l’attività di ceramisti, vetrai e marmisti; – le attività della meccanica (attraverso la riapertura completa dei codici 17, 20, da 22 a 30, 32); – la fabbricazione di mobili (codice 31); – l’attività di produzione degli orafi (codice 32); – le imprese del verde, prima limitate alla sola attività di “cura e manutenzione”, per le quali decade il divieto delle attività di “realizzazione” (codice 81.3); – l’intero settore della “riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (codice 95) all’interno del quale operano tappezzieri, calzolai, antennisti e riparatori di elettrodomestici; – le attività di “pubblicità e ricerche di mercato” (codice 73) e i servizi di fotocopiatura (codice 82) che coinvolgono i grafici; – le attività di estrazione (codici 07 e 08), il commercio all’ingrosso (codici 45 e 46) e le attività immobiliari (codice 68). Inoltre, nella serata di sabato 2 maggio sono state pubblicate alcune FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio (quelle di impatto sulle attività delle nostre imprese sono tempestivamente pubblicate anche nella sezione apposita del sito confederale dedicata all’emergenza COVID-19) tra le quali quella che recepisce le sollecitazioni di Confartigianato dando il via libera alle attività di restauro a partire da oggi, 4 maggio. Tra le attività artigiane che avranno minori restrizioni a partire dal 4 maggio si evidenziano: – le attività artigiane del settore alimentazione, tra cui: gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie e pizzerie a taglio (ricomprese nel codice Ateco 56). Queste imprese potranno riprendere la vendita da asporto, sinora preclusa. Rimangono, invece, fermi il divieto di consumo sul posto, il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali e l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane, ovviamente, consentita la vendita con consegna a domicilio. Le imprese a cui è consentito riprendere l’attività dal 4 maggio sono autorizzate, sin dal 27 aprile 2020, a svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) nonché allo specifico Protocollo per i cantieri (Allegato 7) e a quello per il trasporto e la logistica (Allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza. È stato, inoltre, affidato alle Regioni il compito di monitorare l’andamento del contagio e – in caso di aggravamento – di proporre al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive presenti nelle aree interessate. Viene, infine, soppressa la disposizione (contenuta nell’art. 3, commi 3 e 6, del DPCM 10 aprile) che consentiva di proseguire l’attività, previa comunicazione al Prefetto, nei casi di imprese funzionali a determinate filiere o che avessero impianti a ciclo produttivo continuo. Rimangono, invece, sospese le attività artigiane di acconciatura ed estetica, considerate dall’Inail “ad alto rischio”. Il decreto non ha, per il momento, accolto le richieste per la riapertura di tali imprese nonostante le misure redatte ad hoc per le 2 categorie dalla Confederazione che continua, incessantemente, a promuovere azioni nei confronti del Governo e del Parlamento tese a favorire la riapertura di queste imprese, compatibilmente con la verifica della situazione dei contagi, prima della data del 1° giugno prospettata dal Presidente del Consiglio. Viene, inoltre, specificatamente confermata la chiusura dei centri benessere e dei centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza). Permangono anche le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già previste dal DPCM 10 aprile. Unica riapertura consentita è quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, che era stata oggetto di notevoli dubbi interpretativi a causa della scarsa chiarezza del decreto citato. Rimangono consentite le attività di servizi alla persona, lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri (Allegato 2 del decreto). Ulteriori novità sono state introdotte relativamente agli spostamenti. Vengono, infatti, allargate le maglie che in questa fase hanno bloccato anche gli spostamenti per motivi economici, consentendo la possibilità di muoversi con maggiore libertà nel territorio nazionale. In particolare: ? il divieto di trasferirsi o spostarsi negli altri Comuni cede il posto al divieto di spostarsi in altre Regioni, facendo sempre salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute; ? vengono considerati come necessari anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti. Decade anche il divieto di svolgere cerimonie funebri, che sono ora consentite pur nel rispetto di alcune prescrizioni (massimo 15 congiunti presenti, distanza interpersonale di un metro, utilizzo di mascherine e funzione da svolgersi preferibilmente … Leggi tutto