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RIPARTI PIEMONTE, APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DA 800MLN

 " RIPARTI PIEMONTE" APPROVATO IL DISEGNO LEGGE DA 800mln Il provvedimento contiene "le misure per mettere benzina in questa nostra Regione che ha bisogno di ripartire". Un provvedimento a 360°, che non tralascia nessun settore, di cui #Confartigianato è stata parte integrante. Circa 172 milioni riguardano le imprese e gli autonomi, con particolari incentivi per coloro che vorranno riconvertire la produzione per realizzare DPI. 62 milioni circa riguardano l’artigianato, 68 per l’edilizia e 67 per il commercio per cercare di sostenere questi due settori chiave per l’economia. 55 milioni per la sanità, 42 per il settore dell’agricoltura, 11 per la cultura in modo da includere anche coloro che lavorano per i teatri, eventi, tecnici luci, service e fotografi; per il turismo che include ovviamente le strutture ricettive e le agenzie di viaggio 34 milioni, 7.5 milioni per lo sport, 2 per i centri diurni, 40 per la ricerca e 3,2 per la digitalizzazione e lo smart working, 8.7 per la montagna. 44.5 milioni per l’ambiente. "Il cronoprogramma – rimarca Cirio – prevede l'approvazione definitiva entro metà maggio. C'è la disponibilità man mano che approviamo pezzi del piano a stralciarli per iniziare subito a mettere in campo le relative misure. Per esempio gli 88 milioni del Bonus Piemonte, appena avuto via libera consiglio li accrediteremo sui conti correnti dei beneficiari. Lavoreremo tutti i giorni fino al 15 maggio, domeniche comprese, per questo obiettivo". "Siamo orgogliosi di questo piano – aggiunge Cirio – perché mette soldi nuovi, non spreca quelli vecchi e usa al meglio le risorse che ci sono"

EDILIZIA, INALI PUBBLICA L’ ELENCO DELLE MASCHERINE DA UTILIZZARE

Cantieri e DPI: l’elenco delle mascherine validate dall’INAIL Da oggi 4 maggio si torna in cantiere, ma occorrerà rispettare sempre le misure di sicurezza necessarie a contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, laddove lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, è necessario l’utilizzo di mascherine, occhiali e altri dispositivi di protezione individuale (dpi). In soccorso di imprese e datori di lavoro per districarsi sulle varie tipologie di dispositivi in commercio, l'Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, INAIL, ha stilato un elenco dei dpi validati in costante aggiornamento. L’art.15, comma 3, del decreto legge n.18 del 2020 ha infatti attribuito all’INAIL la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi, funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso. Nell’elenco, è riportata per ciascun dispositivo la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile. La lista – consultabile a questo link – si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco. Quasi tutti i dispositivi sottoposti all’esame dell’Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative INAIL dello scorso 19 marzo. Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto Superiore di Sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori. Elenco dispositivi autorizzati INAIL  

DL CURA ITALIA – MODIFICHE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI,LAVORO,AMBIENTE

DL CURA ITALIA – modifiche in materia di ammortizzatori sociali, lavoro ed ambiente apportate in sede di conversione in legge Si riportano di seguito le modifiche di maggiore rilevanti in materia di ammortizzatori sociali, lavoro ed ambiente apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (CURA ITALIA). Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario Al comma 1 è stata introdotta una formulazione più chiara riguardo alla durata massima del periodo di 9 settimane fruibile, che pertanto scade al 31 agosto 2020. Al comma 2, ai fini della procedura di richiesta dei trattamenti di cassa integrazione ed assegno ordinario, è stata soppressa la specifica previsione concernente l’obbligo del datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Pertanto resta efficace la dispensa generale dagli obblighi in materia di informazione e consultazione previsti dal D.Lgs. 148/2015, già disposta dall’art. 19, di cui la disposizione, eliminata in sede di conversione in legge, costituiva eccezione. I commi 10-bis, ter e quater riprendono la disciplina in materia di trattamenti di sostegno al reddito di cui all’art. 13 del DL 9/2020, a favore dei datori di lavoro con unità produttive rientranti nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cd. zone rosse), ovvero se esterne agli stessi territori limitatamente ai lavoratori ivi residenti, per i quali è previsto un periodo aggiuntivo di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario non superiore a 3 mesi. A tal scopo il comma 10-ter mantiene il finanziamento già disposto per il 2020, pari complessivamente a 10,2 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 10-quater). Art. 19 bis Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine L’articolo 19bis, introdotto in sede di conversione in legge, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e per la durata della stessa, dispone che i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020 (CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario) possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli articoli 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 (che vietano il ricorso ai contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni). La disposizione in esame consente, inoltre, di derogare alla disciplina del c.d. stop and go (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) in caso di rinnovo di un contratto a termine (intervallo temporale di dieci giorni per contratti di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni per contratti di durata superiore a sei mesi). Restano, tuttavia, ferme le altre condizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, l’indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi. Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria I commi 7-bis e 7-ter riprendono la disciplina di cui all’art. 14 del DL 9/2020, aggiungendo un periodo di ulteriori 3 mesi di trattamento di cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro con unità produttive rientranti nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cd. zone rosse) che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. Viene confermato il limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga Al comma 1, ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, è stata estesa l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, esclusione originariamente prevista per i soli datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti, anche ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica. Al comma 4 viene chiarita la competenza del Ministero del Lavoro ad emanare i decreti autorizzativi del trattamento di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive ubicate in più Regioni o Province autonome. I commi 8-bis e 8-ter riprendendo quanto già disposto dall’art. 15 del DL 9/2020, prevedono 3 mesi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2010 (cd. zone rosse), ovvero se esterne limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti. Viene anche in questo caso mantenuto il finanziamento pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, previsto dal citato art. 15. Al comma 8-quater per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi ubicate, ovvero se esterne al territorio della Regione limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, viene previsto un ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga per massimo 4 settimane. A tale scopo viene previsto uno stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse attribuite alle predette Regioni ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs. 148/15. Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità L’articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi le misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DIS – COLL, integrazioni salariali), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. La sospensione è disposta anche per alcune procedure relative al collocamento obbligatorio (chiamata nominativa o stipula di convenzioni), nonché per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato dei lavoratori disoccupati. In sede di conversione, è stato previsto che tale sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza, fermo restando lo … Leggi tutto

COVID-19, IDONEITA’ PSICOFISICA ALLA GUIDA, LA DEMATERIALIZZAZIONE SLITTA AL 6 LUGLIO 2020

CORONAVIRUS, IDONEITÀ PSICOFISICA ALLA GUIDA: LA DEMATERIALIZZAZIONE SLITTA AL 6 LUGLIO 2020 Si informa che il Ministero dei Trasporti, con circolare n. 11760 del 27 aprile 2020, comunica che viene rinviato al rinvio al prossimo 6 luglio l’entrata in vigore della dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida. Il Ministero dei Trasporti specifica inoltre che il rinvio è stato deciso a causa della crisi emergenziale determinata dall’epidemia da COVID-19, che ha visto impegnati, su tutto il territorio nazionale, la maggior parte dei medici che possono svolgere la verifica dei requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, per svolgere attività di assistenza alle persone contagiate, non ha consentito alle strutture sanitarie previste dall’art. 119 del codice della strada, cui afferiscono i predetti medici, di attivare le procedure necessarie per la dematerializzazione del certificato medico, dal prossimo 4 maggio (data indicata nella circolare prot. 6942 del 27 febbraio 2020).

DCPM 26 APRILE CHI RIPARTE IL 4 MAGGIO

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Cari Colleghi, il nuovo DPCM, approvato dal Governo lo scorso 26 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, ha avviato la cosiddetta “Fase 2”, quella di riapertura delle attività economiche. Il decreto entra in vigore oggi, 4 maggio, e si applicherà fino al 17 maggio. Le misure si applicheranno su tutto il territorio nazionale anche se si continueranno ad applicare le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Le riaperture avranno luogo a partire dal 4 maggio e rispondono alla scelta del Governo di prevedere una graduale ripresa delle attività. In particolare si tratta delle attività di produzione contenute nell’Allegato 3 allo stesso decreto (che potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze). Tra le attività artigiane che potranno riaprire il 4 maggio si evidenziano: – l’intero comparto delle costruzioni (codici da 41 a 43); – l’intero comparto del tessile (codice 13) e della confezione di articoli di abbigliamento (codice 14) e della fabbricazione di articoli in pelle (codice 15), prima limitati ad alcuni specifici settori; – la fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (codice 23), che interessa l’attività di ceramisti, vetrai e marmisti; – le attività della meccanica (attraverso la riapertura completa dei codici 17, 20, da 22 a 30, 32); – la fabbricazione di mobili (codice 31); – l’attività di produzione degli orafi (codice 32); – le imprese del verde, prima limitate alla sola attività di “cura e manutenzione”, per le quali decade il divieto delle attività di “realizzazione” (codice 81.3); – l’intero settore della “riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (codice 95) all’interno del quale operano tappezzieri, calzolai, antennisti e riparatori di elettrodomestici; – le attività di “pubblicità e ricerche di mercato” (codice 73) e i servizi di fotocopiatura (codice 82) che coinvolgono i grafici; – le attività di estrazione (codici 07 e 08), il commercio all’ingrosso (codici 45 e 46) e le attività immobiliari (codice 68). Inoltre, nella serata di sabato 2 maggio sono state pubblicate alcune FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio (quelle di impatto sulle attività delle nostre imprese sono tempestivamente pubblicate anche nella sezione apposita del sito confederale dedicata all’emergenza COVID-19) tra le quali quella che recepisce le sollecitazioni di Confartigianato dando il via libera alle attività di restauro a partire da oggi, 4 maggio. Tra le attività artigiane che avranno minori restrizioni a partire dal 4 maggio si evidenziano: – le attività artigiane del settore alimentazione, tra cui: gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie e pizzerie a taglio (ricomprese nel codice Ateco 56). Queste imprese potranno riprendere la vendita da asporto, sinora preclusa. Rimangono, invece, fermi il divieto di consumo sul posto, il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali e l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane, ovviamente, consentita la vendita con consegna a domicilio. Le imprese a cui è consentito riprendere l’attività dal 4 maggio sono autorizzate, sin dal 27 aprile 2020, a svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) nonché allo specifico Protocollo per i cantieri (Allegato 7) e a quello per il trasporto e la logistica (Allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza. È stato, inoltre, affidato alle Regioni il compito di monitorare l’andamento del contagio e – in caso di aggravamento – di proporre al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive presenti nelle aree interessate. Viene, infine, soppressa la disposizione (contenuta nell’art. 3, commi 3 e 6, del DPCM 10 aprile) che consentiva di proseguire l’attività, previa comunicazione al Prefetto, nei casi di imprese funzionali a determinate filiere o che avessero impianti a ciclo produttivo continuo. Rimangono, invece, sospese le attività artigiane di acconciatura ed estetica, considerate dall’Inail “ad alto rischio”. Il decreto non ha, per il momento, accolto le richieste per la riapertura di tali imprese nonostante le misure redatte ad hoc per le 2 categorie dalla Confederazione che continua, incessantemente, a promuovere azioni nei confronti del Governo e del Parlamento tese a favorire la riapertura di queste imprese, compatibilmente con la verifica della situazione dei contagi, prima della data del 1° giugno prospettata dal Presidente del Consiglio. Viene, inoltre, specificatamente confermata la chiusura dei centri benessere e dei centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza). Permangono anche le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già previste dal DPCM 10 aprile. Unica riapertura consentita è quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, che era stata oggetto di notevoli dubbi interpretativi a causa della scarsa chiarezza del decreto citato. Rimangono consentite le attività di servizi alla persona, lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri (Allegato 2 del decreto). Ulteriori novità sono state introdotte relativamente agli spostamenti. Vengono, infatti, allargate le maglie che in questa fase hanno bloccato anche gli spostamenti per motivi economici, consentendo la possibilità di muoversi con maggiore libertà nel territorio nazionale. In particolare: ? il divieto di trasferirsi o spostarsi negli altri Comuni cede il posto al divieto di spostarsi in altre Regioni, facendo sempre salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute; ? vengono considerati come necessari anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti. Decade anche il divieto di svolgere cerimonie funebri, che sono ora consentite pur nel rispetto di alcune prescrizioni (massimo 15 congiunti presenti, distanza interpersonale di un metro, utilizzo di mascherine e funzione da svolgersi preferibilmente … Leggi tutto

SMALTIMENTO SCORTE IMBALLI ED ETICHETTE PRODOTTI ALIMENTARI

Smaltimento scorte imballaggi ed etichette prodotti alimentari. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico Facciamo seguito alla circolare Prot. n. 435 del 2 aprile scorso, prt comunicarvi che la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una nota in allegato) relativa alla possibilità per le imprese alimentari di poter continuare ad utilizzare fino alla fine dell’anno eventuali scorte di etichette e/o imballaggi dei prodotti, in loro possesso per contratti di fornitura stipulati anteriormente alla data del 1° Aprile 2020 (data di entrata in vigore del Reg. UE 775/2018 ), nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali di origine (pasta, riso, pomodoro, latte ), in via di adozione. Per scaricare la comunicazione MISE clicca qui