DECRETO RILANCIO, MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TESSILE , DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI
Art. 38-bis "Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori" e Art. 48-bis "Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori" del Decreto Rilancio. Segnaliamo che il testo della Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 contiene due misure indirizzate al comparto Moda. L’Art. 38-bis prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere, a livello nazionale, le imprese del tessile, della moda e degli accessori con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione ed allo scopo di promuovere i giovani talenti dei medesimi settori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. Le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L’Art.48-bis, relativo alle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), un contributo nella forma di credito d’imposta nella misura del 30 % del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020. 2 Il credito d’imposta, riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro è destinato ai soggetti con bilancio certificato, poiché i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Il credito d’imposta è inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, ossia 19 luglio 2020. I criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta, le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa sono stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro Dell’economia e delle Finanze. Gli strumenti, per quanto valutati positivi ed in linea con alcune delle richieste di Confartigianato Moda, non sono tuttavia sufficienti a sostenere le imprese – siano esse start-up o già strutturate – ad affrontare la ripartenza post-COVID, non considerano il grave danno economico costituito dalle scorte di magazzino, anche in considerazione delle valutazioni relative agli ISA ed accrescono gli oneri amministrativi ed economici delle imprese. Sarà nostra cura tenerVi informati una volta pubblicati i Decreti attuativi. Per scaricare gli art. 38 bis e 48 bis clicca qui