Superbonus 110% e cessione del credito: emanazione provvedimenti attuativi. Dopo la firma del Decreto cd. “Asseverazioni” di cui vi abbiamo dato conto nella precedente comunicazione sono stati formati, nell’ordine: a) Il Decreto interministeriale cd. “Requisiti”, in data 6 agosto 2020, con cui sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente; b) Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture recante l’aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 (Sisma Bonus- Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, all’efficacia degli interventi effettuati) al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dagli articoli 119 e 121 del suddetto decreto-legge n. 34/2020, con particolare riferimento alle modalità di presentazione dell’asseverazione prevista dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del medesimo decreto legge; c) Il Provvedimento in data 8 Agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato: “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” oltre alla relativa modulistica per l’invio della prescritta comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa agli interventi; d) La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti in ordine alla Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si completa pertanto l’atteso quadro normativo per l’applicazione piena delle misure introdotte dal Decreto “Rilancio” e si entra nella fase pienamente operativa della importante misura, senza particolari sconvolgimenti dei testi rispetto alle anticipazioni che avevamo avuto modo di vedere prima della formalizzazione dei richiamati provvedimenti che potrete rintracciare anche si seguenti indirizzi web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110 http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+20 20.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77 A) DECRETO INTERMINISTERIALE CD. “REQUISITI”, IN DATA 6 AGOSTO 2020 Si tratta del provvedimento con il quale Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il provvedimento di compone di 12 articoli e di 9 allegati con le specifiche tecniche riferite alle diverse tipologie di interventi. In particolare, di seguito, quanto è previsto dall’articolato. Articolo 1: definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto. Articolo 2: definisce la tipologia e le caratteristiche degli interventi, richiamando nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici. Articolo 3: definisce, in relazione all’allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all'allegato B. Articolo 4: definisce i soggetti ammessi alla detrazione Articolo 5: elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili. Articolo 6: individua ed elenca gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. Articolo 7: definisce i casi in cui è obbligatoria la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare, è specificato che, per gli interventi ai sensi dell’articolo 119, commi 1 e 2, del DL Rilancio è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento. Articolo 8: stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L'asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Articolo 9: definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Articolo 10: disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Articolo 11: disciplina i controlli nell’ambito della vigente disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica. Articolo 12: disciplina l'entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa. Quanto agli allegati: • Allegato A Requisiti da indicare … Leggi tutto