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CREDITO D’ IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI, SCADE IL 7 SETTEMBRE

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI – Comunicazione entro il 7 settembre – Indicazione delle spese da sostenere La compilazione del rigo è necessaria per la determinazione del plafond individuale di credito spendibile. Nel ricordare la scadenza del 7 settembre p.v. per la trasmissione delle comunicazioni delle spese per la sanificazione e acquisto dei DPI (dispositivi protezione individuale) per poter fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 125 D.L. n. 34/2020, si fornisce un chiarimento utile per la corretta compilazione dell’istanza e per la conseguente fruizione del credito. Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia (punto 5.3 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2020). In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun soggetto, fermo restando il rispetto del limite complessivo di 200 milioni di euro stabilito dall’articolo 125 per il 2020. Ai fini del rispetto del limite di spesa, il direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento da emanare entro l’11 settembre 2020, renderà nota una percentuale (uguale per tutti i soggetti), ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti con le predette comunicazioni. Pertanto, conclusa l’acquisizione delle comunicazioni, ciascun soggetto avrà a disposizione un plafond individuale di credito spendibile, calcolato applicando la suddetta percentuale (uguale per tutti) all’ammontare del credito che risultava dalla sua comunicazione. Si ricorda che l’ammontare del credito che risulta dalla comunicazione è pari al 60% della somma fra “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione” e “Spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020”. Ad esempio, se complessivamente i crediti d’imposta risulteranno inferiori al limite di spesa di 200 milioni di euro, ciascun contribuente potrà beneficiare dell’intera misura (100% del 60%) per un importo totale non superiore a 60.000 euro; se, diversamente, il limite di spesa sarà superato, il provvedimento indicherà la percentuale (ad esempio, 90%) con cui il credito potrà essere utilizzato (quindi, 54%, pari al 90% del 60%). Nei limiti di tale plafond individuale, ciascun soggetto potrà fruire del credito d’imposta in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020. Eventuali comunicazioni successive al 7 settembre non possono essere prese in considerazione, perché incrementerebbero i plafond individuali già calcolati e determinerebbero il superamento del limite di spesa imposto dal legislatore. Di conseguenza, nel rigo “Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020”, andrà indicato un importo di spesa verosimile e ragionevole, al fine di evitare che l’indicazione di una somma esorbitante, che poi non sarà sostenuta, penalizzi tutti i contribuenti che verrebbero a fruire di una percentuale più