MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
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Il Governo ha adottato in data odierna un nuovo DPCM con misure più restrittive del precedente, provvedimento NON ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore molto probabilmente da VENERDI' 6 NOVEMBRE 2020. Il provvedimento, come anticipato dai media, prevede la novità di integrare misure diversificate, valide su tutto il territorio nazionale o in determinate regioni, secondo scenari di elevata gravità o massima gravità (art. 2 e 3). Occorre ora attendere la pubblicazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute che riporterà l'elenco delle Regioni rientranti nell'uno o nell'altro scenario. ART1-3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Art. 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alt a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. ART. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività … Leggi tutto
Bandi per "alberghi assistiti" e hotel per autosufficienti La Regione Piemonte ha intenzione di creare una rete di “alberghi assistiti” che offrano supporto socio-sanitario agli ultra65enni positivi al Covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici, e camere d'albergo per pazienti dimessi dagli ospedali ma ancora positivi, che non necessitano di supporto sanitario ma non possono stare a casa con l'obiettivo di liberare posti letto La Regione Piemonte ha emesso un avviso per acquisire la manifestazione di interesse di strutture alberghiere con supporto socio-sanitario da riservare a pazienti ultra 65enni, autosufficienti o parziamente autosufficienti, risultati positivi al Covid-19 in forma asintomatica o paucisintomatica. Possono presentare domanda con la massima urgenza tutti i soggetti già coinvolti in progetti di assistenza e cura (imprese, cooperative, enti no profit) e tutte le strutture ricettive in grado di fornire i servizi richiesti attraverso raggruppamenti di impresa con realtà specializzate del settore. Alberghi assistiti Un “albergo assistito” dovrà garantire: un minimo di 20 camere provviste di bagno all’interno, il servizio di colazione, pranzo e cena, il cambio e la sanificazione della biancheria al massimo ogni tre giorni, 2 operatori socio-sanitari ogni 20 ospiti, un infermiere professionale che effettua 3 passaggi diurni di due ore per 20 ospiti, la reperibilità infermieristica h24. La fornitura dei dispositivi di protezione individuale sarà a carico del gestore, mentre il supporto sanitario sarà fornito dai medici di medicina generale o delle Usca. Le aziende sanitarie potranno procedere a stipulare i contratti sulla base dei rispettivi fabbisogni e di tariffe ritenute congrue in relazione ai servizi richiesti. Per consultare il bando clicca qui Hotel per pazienti in attesa di diventare negativi Un’altra misura voluta dalla Regione Piemonte coinvolge il sistema alberghiero per pazienti totalmente autosufficienti, dimessi dagli ospedali ma ancora positivi, che non necessitano di supporto sanitario ma non possono osservare la quarantena a casa in attesa di diventare negativi. Per consultare il bando clicca qui
BANDO REGIONE PIEMONTE _ BANDO A SOSTEGNO DELLA CULTURA Programmi di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo – Avviso pubblico di finanziamento per l’anno 2020 rivolto a enti privati, pubbliche amministrazioni e imprese – Leggi regionali 11/2018 e 13/2020. La Regione #Piemonte ha aperto un bando da oltre 7 milioni di euro dedicato al sostegno del comparto della #cultura, così come previsto dalla legge #RipartiPiemonte. I destinatari sono enti e associazioni dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle attività espositive, della divulgazione, dell’educazione culturale, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. LE RICHIESTE SI POSSONO INOLTRARE SINO AL 23 NOVEMBRE 2020 Per scaricare il bando clicca qui