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Nuoca classificazione dei rifiuti derivanti da sfalci e potature

 Nuova classificazione dei rifiuti derivanti da sfalci e potature. Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme per la classificazione dei rifiuti, introdotte con i decreti di recepimento dei pacchetti di Direttive europee sull’economia circolare. È stato soppresso il concetto di rifiuto speciale assimilabile a rifiuto urbano e questo rappresenta la novità più rilevante per tutti i settori produttivi. Qui di seguito forniamo alcune indicazioni redatte in collaborazione con il Responsabile confederale Ambiente ed Economia Circolare Daniele Gizzi su che cosa cambi per le Imprese del verde e a quali pericoli e opportunità esse vadano incontro. Scarti derivanti da manutenzione verde pubblico Per quanto riguarda gli sfalci e le potature derivante dalla manutenzione del verde pubblico, i decreti non hanno fatto altro che recepire le misure della Legge di Delegazione Europea su input comunitari: tali materiali saranno considerati in ogni caso rifiuti ex art. 185 comma f del D. Lgs.152/06, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020. La disposizione è stata introdotta al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione comunitarie da parte della Commissione Europea. Scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato Sul verde privato si aprono diversi scenari che presentano sia pericoli che opportunità. Così come per rifiuti prodotti da tutte le altre categorie necessitano in ogni caso di chiarimenti ministeriali. In particolare, il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti urbani comprende sia i rifiuti domestici sia i rifiuti simili – per composizione – ai rifiuti domestici (Allegato L-quater) e che sono prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-quinquies, nel quale sono incluse le attività artigianali. Sebbene gli sfalci e le potature da verde privato siano classificati come rifiuti con codice FEER 200201 (presente nell’Allegato L-quater), le attività di giardinaggio e di manutenzione del verde non sono elencate nell’Allegato L-quinques. Venendo meno una delle condizioni per la classificazione di rifiuti “simili” agli urbani, ciò fa presupporre che essi possano essere gestiti come rifiuti speciali e, al fine di tutelare le imprese in questo dubbio interpretativo, la gestione come rifiuti speciali è la strada più cautelativa. In ogni caso, anche se fossero classificati come rifiuti urbani, le imprese potranno continuare a conferirli al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato ai quali viene affidata la gestione. Pertanto, l’avvio al recupero è un’opportunità che lascia le imprese libere di scegliere se ricorrere al mercato e avere pertanto uno sconto sulla tassa/tariffa rifiuti. Tali imprese sono escluse dal pagamento della componente TARI (parte variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime imprese possono liberamente scegliere di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico dietro richiesta dell’impresa di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. È bene precisare, pertanto, che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’attività produttiva che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni, cambiare operatore in relazione all’andamento del mercato e alle proprie scelte organizzative, purché sia garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Il neo- istituito Ministero della Transizione Ecologica ha in programma la pubblicazione di una circolare con lo scopo di chiarire gli aspetti sopra riportati del D. lgs 116/2020 e Confartigianato è parte del tavolo degli stakeholder coinvolti dal Ministero. Possibili strade normative per la gestione degli scarti da manutenzione del verde La gestione degli scarti da manutenzione del verde come risorse e non come rifiuti, al pari di quelli prodotti da attività agricole, indubbiamente faciliterebbe la loro gestione e aprirebbe nuove opportunità per le imprese del verde. A nostro avviso è da scartare l’ipotesi di classificarli come sottoprodotti, in virtù della definizione di cui all’art. 5 della Direttiva 851/2018/CE recepita in Italia con il DM 116/2020 in base alla quale è da considerarsi sottoprodotto “una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”. Dalla lettura della norma, sfalci e potature sono prodotti dalle attività il cui scopo primario è la manutenzione del verde. Gestirli come sottoprodotti, in base a quanto sopra, potrebbe comportare dei rischi di sanzioni amministrative e penali in caso di controlli. Rimangono pertanto due strade percorribili: l’ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) con un decreto nazionale oppure l’ottenimento di semplificazioni nella gestione come rifiuti. Nel primo caso si tratterebbe di intraprendere un progetto di norma nazionale che vedrebbe coinvolte diverse istituzioni a livello centrale (Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, ISPRA) e che dovrebbe inoltre coinvolgere tutti gli stakeholder della filiera oltre a prevedere costi da sostenere per reperire le diverse competenze tecnico giuridiche necessarie. Oggi un decreto nazionale di End of Waste prevede un iter di 3-4 anni da quando viene pensato e presentato ai Ministeri competenti a quando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sempre al termine di una consultazione pubblica di 90 giorni presso la Commissione europea. Quest’ultimo aspetto “comunitario” non è da trascurare anche e soprattutto alla luce degli ultimi orientamenti espressi dalla Commissione europea: qualora la Commissione dovesse esprimere parere contrario alla bozza di un nuovo regolamento nazionale di End of Waste, seppur non vincolante, potrebbe costituire un deterrente per il Governo alla sua pubblicazione. Rimane quindi la possibilità di formulare proposte per modifiche normative che consentano alle imprese di gestire sfalci e potature da verde pubblico e privato in maniera semplificata, ferma restando la classificazione come rifiuti.