Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

Comune di Biella, piano d’intervento operativo,inerente le misure per il miglioramento della qualit? dell’aria

  COMUNE DI BIELLA: PIANO D’INTERVENTO OPERATIVO, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA Il Comune di Biella in data 23 marzo ha emanato l'ordinanza n.9 che annulla e sostituisce la precedente n.8 del 09\03\2021  Nella nuova ordinanza viene adottato un piano d'intervento operativo inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: limitazione straordinarie della circolazione veicolare  euro 1-2-3-4,   divieti di qualsiasi combustione all’aperto e limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.    Per scaricare il testo clicca qui 

Decreto legge 41 – decreto Sostegni-, pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Oggetto: Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 – decreto “Sostegni”. Cari Associati, sulla G.U. di ieri è stato pubblicato il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) in cui sono contenute una serie di provvedimenti finalizzati, principalmente, a sostenere l’economia e le imprese e in materia di lavoro. Per quel che concerne, in particolare, l’ambito dei soggetti ammessi al contributo a fondo perduto si evidenzia, come richiesto dalla Confederazione, il superamento, per l’individuazione dei soggetti meritevoli del contributo, dei codici ATECO che ha penalizzato, nei diversi decreti “Ristori”, tutte quelle attività che operano in filiera con soggetti costretti a chiusure o a drastiche riduzioni a seguito delle misure emanate per contenere la pandemia. Così pure si valuta positivamente la maggior intensità di aiuto riconosciuta alle imprese di minori dimensioni per le quali, specie per quelle a base familiare, la contrazione dei fatturati determina una immediata riduzione del reddito a disposizione della famiglia. Nel ritenere positiva la metodologia seguita per l’intervento, si giudica, però, assolutamente insufficiente lo stanziamento previsto per la misura (circa 11 miliardi di euro) rispetto all’ingente e straordinaria perdita di fatturato sofferta dalle imprese nel 2020 rispetto al 2019. In materia di lavoro si evidenzia la proroga dell’assegno ordinario (quindi dei trattamenti erogati da FSBA) e della cassa integrazione in deroga per un periodo pari a 28 settimane, con la relativa assegnazione ai Fondi di solidarietà bilaterale, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), di uno stanziamento di 1.100 milioni di euro per l’anno 2021 per l’erogazione dell’assegno ordinario. La misura recepisce le indicazioni della Confederazione per rifinanziare il Fondo bilaterale dell’Artigianato: è ora fondamentale che il trasferimento delle risorse avvenga celermente, in modo da consentire di effettuare i pagamenti con la massima tempestività. I trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 sono invece stati prorogati per un periodo pari a 13 settimane. Si valuta positivamente anche il nuovo regime di a-causalità per le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine, che amplia la precedente previsione contenuta nella legge di bilancio 2021 e che costituisce un primo segnale per il superamento, in più occasioni auspicato e richiesto dalla Confederazione, delle rigidità del decreto Dignità. Di seguito le misure di maggior interesse: Articolo 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, dal 30 marzo è possibile inoltrare richiesta all'agenzia delle entrate L’articolo 1 del decreto prevede uno stanziamento di 11,15 miliardi di euro per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La menzionata percentuale è fissata al: • 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 euro; • 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro; • 40% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro; • 30% per i soggetti con ricavi tra 1 e 5 mln di euro; • 20% per i soggetti con ricavi tra 5 e 10 mln di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge). È, in ogni caso, garantito un contributo minimo pari a: • 1.000 euro per le persone fisiche; • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. È stabilito un limite massimo all’importo del contributo che è pari a 150.000 euro. Articolo 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. L’articolo 2 stanzia 700 milioni di euro per l’anno 2021 in uno specifico Fondo presso il MEF destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Articolo 3 – Fondo autonomi e professionisti. Il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, istituito dall’ultima legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, viene incrementato di 1.500 milioni di euro, arrivando a una dotazione complessiva per il 2021 di 2.500 milioni di euro. La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ai sensi dei D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96. I soggetti beneficiari devono aver percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019. Restano inalterati i criteri attuativi per la concessione dell’esonero parziale mediante uno o più decreti del Ministero del Lavoro, nonché il ruolo di monitoraggio della spesa da parte degli enti interessati che comunicano i risultati al Ministero vigilante. La norma subordina inoltre l’efficacia della disciplina, in quanto la stessa va considerata aiuto di Stato, all’autorizzazione della Commissione europea. Articolo 4 – Proroga del periodo di sospensione della riscossione. Viene esteso al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). Sono considerati validi i versamenti connessi alla Rottamazione ter e “Saldo e stralcio” se effettuati integralmente: – entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; – entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il … Leggi tutto