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DL CRISI D’IMPRESA e risanamento aziendale pubblicato in gazzetta ufficiale

DL Crisi d’impresa e risanamento aziendale pubblicato in GU. Il decreto-legge sulla crisi d’impresa e risanamento aziendale (DL n. 118/21) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 25 agosto. Il decreto recepisce in buona parte le osservazioni avanzate da Confartigianato alla Commissione del Ministero della Giustizia incaricata di elaborare le proposte di modifica del Codice della crisi d’impresa (approvato nel 2019 e mai entrato in vigore a causa della pandemia). Primo aspetto positivo è la proroga al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore dello stesso Codice, che altrimenti sarebbe divenuto operativo il prossimo 1° settembre (art. 1, co. 1, lett. a). Il decreto, inoltre, rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle misure di allerta, contenute nel Titolo II del Codice (art. 1, co. 1, lett. b). In assenza di tale rinvio migliaia di imprese sarebbero state a rischio di segnalazione a fronte dell’aumento delle difficoltà finanziarie determinate dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Secondo quanto dichiarato dal Governo, tali rinvii saranno anche l’occasione per ripensare l’attuale formulazione della disciplina che, come denunciato da Confartigianato, è eccessivamente complessa e non a misura di micro e piccola impresa. La riscrittura dell’istituto dell’allerta dovrà essere in linea con lo spirito della Direttiva UE 2019/1023 (da recepire entro il 17 luglio 2022), che di fatto è stato disatteso dal Codice della crisi. Infatti, mentre la Direttiva chiede agli Stati membri di adattare gli strumenti di allerta in funzione delle dimensioni dell’impresa, l’attuale sistema previsto dal Codice della crisi impone a tutti gli imprenditori i medesimi obblighi, indipendentemente dalla dimensione aziendale. In secondo luogo, il decreto-legge introduce l’istituto della composizione negoziata della crisi (art. 2) che troverà applicazione a partire dal 15 novembre 2021 (art. 27). Si tratta di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento e si sostanzia in un percorso di composizione volontario e caratterizzato da riservatezza. La procedura, pertanto, non comporta il rischio di una successiva segnalazione al pubblico ministero o dell’attivazione di una procedura fallimentare. L’esperto che assiste l’impresa durante la procedura è, infatti, tenuto al rispetto della riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, così come tutte le parti coinvolte nelle trattative (art. 4). L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario (che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza), può chiedere al segretario generale della CCIAA competente per territorio la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Tale esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati (art. 2). All’imprenditore viene quindi affiancato un esperto in possesso di specifiche competenze ed iscritto in un apposito elenco tenuto dalle CCIAA. Possono iscriversi nell’elenco: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e anche altri soggetti che, pur non iscritti in albi professionali, posseggono particolari esperienze in materia di risanamento di imprese (art.3). La nomina dell’esperto è affidata ad una commissione composta da tre membri, designati dal presidente del tribunale delle imprese del capoluogo di regione, dal presidente della camera di commercio e dal prefetto (art. 3, co. 6). L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito della CCIAA, attraverso la quale l’imprenditore deve depositare una serie di documenti (bilanci, elenco dei creditori, etc.) utili a fornire all’esperto un quadro della situazione contabile e debitoria dell’impresa, al fine di valutarla e di avviare le trattative (art. 5). Nel corso delle trattative l’imprenditore, pur essendo obbligato a gestire l’impresa in modo da non recare pregiudizio ai creditori, continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, potendo eseguire anche i pagamenti (art. 9). L'imprenditore, inoltre, partecipa personalmente alla procedura e può farsi assistere da propri consulenti (art. 5, co. 5). L’imprenditore può richiedere una protezione del patrimonio, domandando l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice. Sono, però, esclusi dalle misure protettive i crediti dei lavoratori (art. 6). La procedura di composizione negoziata può concludersi in diversi modi: con la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o accedere ad una delle procedure disciplinate dall’attuale legge fallimentare (art. 17). L’accesso alla procedura di composizione è favorito da misure premiali tra cui: la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari, la riduzione delle sanzioni tributarie e la rateazione delle imposte (art. 14). Infine, il decreto, attraverso una modifica all’attuale legge fallimentare (RD n. 267/42), anticipa alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi, tra cui gli accordi ad efficacia estesa ed agevolati, la convenzione di moratoria, etc. Come consueto, seguiremo il provvedimento durante l’iter di conversione in legge in Parlamento. Per scaricare il decreto legge clicca qui