FINE STATO DI EMERGENZA COSA CAMBIA DAL PRIMO APRILE
Cari Associati il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un nuovo decreto-legge che introduce misure per il superamento della fase emergenziale da Covid-19, di cui è noto ad oggi solo il testo entrato nella riunione. Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene le seguenti disposizioni di interesse: • Art. 3 – Si prevede che fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni. • Art. 4 – Dal 1° aprile 2022: – è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; – viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. • Art. 5 – vengono definiti i casi nei quali fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 tra i quali si segnalano: – accesso e utilizzo di alcuni mezzi di traporto (tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado); – spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportivi. Inoltre, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare le mascherine, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori (compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari) che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Rimane escluso l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini di età inferiore ai sei anni; per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. • Art. 6 – Si prevede la graduale eliminazione del green pass base. In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base l'accesso ad alcuni servizi e attività tra i quali mense e catering continuativo su base contrattuale; corsi di formazione pubblici e privati. Viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, e per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. L’obbligo del green pass base per i lavoratori del settore privato viene previsto fino al 30 aprile. Dal 1° al 30 aprile 2022 è necessario il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. • Art. 7 – Verrà gradualmente eliminato il green pass rafforzato. In particolare, si prevede che dal 1° al 30 aprile 2022 sarà consentito solo ai possessori del green pass rafforzato l’accesso alle seguenti attività: a) servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; c) convegni e congressi; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. • Art. 8 – Si interviene modificando alcune disposizioni in tema di obblighi vaccinali. In particolare, fermo restando l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni – cittadini italiani e di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale –, fino al 30 aprile 2022 questi dovranno possedere e, su richiesta, esibire un green pass base, … Leggi tutto