BONUS 200 POSSIBILE INOLTRARE DOMANDA SINO AL 30 NOVEMBRE 2022
BONUS 200 POSSIBILE INVIARE LE DOMANDE SINO AL 30 NOVEMBRE 2022 L’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996. Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome), si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale, possono accedere all’indennità una tantum: -lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463; lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613; -lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione; -pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie; -liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici. Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri. Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. Requisiti L’articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia al successivo paragrafo 4 della presente circolare, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti b), c), d), e) ed f). Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale . Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come sopra delimitato . b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18 maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità (cfr. il paragrafo 5). In ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale. c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti Il decreto interministeriale in esame prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti. Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione … Leggi tutto