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MODIFICA AL D.M. 37\08 IN ATTUAZIONE DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Modifica al D. M. 37/08 in attuazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 13 dicembre, è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022 numero 192 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.” che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022. Come noto, con l’aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (rif. co. 2, articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207) è stata prevista una modifica al D. M. 37/08 per adeguare la disciplina agli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Si ricorda che tale adempimento, previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, è attestato dall’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un impiantista abilitato con la lettera b), su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e che tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità e che verrà successivamente (entro 90 giorni) comunicata dal Comune al SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture). Il decreto, composto da un solo articolo prevede le seguenti modifiche e integrazioni al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: – Modifica all’art. 1 (Ambito di applicazione) che specifica l’ambito di applicazione della lettera b) la cui declaratoria diviene: «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione deisegnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché’ le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;»; – Modifica all’art. 2 (Definizioni relative agli impianti) che al comma 1, lettera a), definisce il punto di consegna inserendo la frase «ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207»; Qui si segnala un refuso poiché il riferimento corretto sarebbe dovuto essere al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal D. Lgs. 207/2021 dove è rubricata la lettera oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, e’ definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e’ costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; – modifica all’art. 2 (Definizioni relative agli impianti), con la sostituzione della lettera f con “f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;” inserendo l’infrastruttura fisica tra gli elementi di impianto, storica battaglia di Confartigianato Antennisti Elettronici; – inserimento di un articolo 5 bis) (Adempimenti del tecnico abilitato) che prevede: 1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64- 100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Peconsultare la Gazzetta Ufficiale clicca qui 

REGIONE PIEMONTE FONDIO PERDUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER PMI IENDE

Contributi a fondo perduto per FOTOVOLTAICO ed efficientamento energetico delle imprese Piemontesi La Regione Piemonte riaprirà (presumibilmente a marzo 2023) il bando POR FESR 14/20 – Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese. Gli incentivi sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti delle imprese e all’installazione di impianti (FOTOVOLTAICO) per l’energia rinnovabile per autoconsumo. INIZIATIVE AMMISSIBILI installazione di impianti di cogenerazione; interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei processi produttivi o degli edifici; sostituzione di sistemi e componenti a bassa efficienza energetica, nuove linee di produzione (nuove tecnologie energetiche) ad alta efficienza; installazione di impianti a fonte rinnovabile (FOTOVOLTAICO), destinati all’autoconsumo. SPESE AMMISSIBILI Fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo; opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento; sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione (se sostenute dopo la data di presentazione della domanda), direzione lavori, collaudo (es. emissione attestato di prestazione energetica dell’edificio, certificazione degli impianti, ecc…). AGEVOLAZIONE L’incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento e si compone di: finanziamento del 70/80% del valore del progetto (75% con fondi regionali a tasso zero e 25% da fondi bancari); contributo a fondo perduto del 20/30% del valore del progetto. PRESENTAZIONE DOMANDA La pubblicazione del bando è attesa per i primi mesi del 2023, l’apertura dello sportello per presentare le domande è in previsione nel mese di marzo 2023. Nel frattempo vi consigliamo di raccogliere preventivi degli investimenti da effettuare: sarà infatti molto importante iniziare presto a redigere la domanda di agevolazione in modo tale da avere tutta la documentazione pronta per l’apertura dello sportello Per eventuali informazioni contatta lo sportello bandi al 015 8551710 o scrivi confartigianatobiellabandi@gmail.com