Nel corso di contatti intervenuti con la Direzione centrale Entrate dell’Inps sono stati evidenziati alla scrivente gli effetti sulle posizioni previdenziali dei lavoratori autonomi della disciplina in oggetto (cd. Stralcio dei debiti).
La legge di bilancio 2023 (n. 197/22) ha infatti, tra l’altro, riproposto lo stralcio per i carichi fino a 1.000 euro affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Nei casi di mancato pagamento entro la data del 31 marzo p.v. dei debiti affidati all’Agente della riscossione dagli enti previdenziali, attinenti ai periodi sopra indicati, verrà pertanto a determinarsi in via automatica
l’impossibilità dopo tale data di alimentare la posizione contributiva dei lavoratori interessati.
La Direzione centrale Entrate dell’Istituto ha tenuto a segnalare infatti che a differenza alla precedente misura di stralcio (di cui da ultimo all’art. 4 del DL 119/18), ai sensi della disciplina in esame non viene richiesta la domanda
da parte del debitore.
E’ ammessa al contrario la possibilità che il contribuente effettui entro la stessa data il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo.
Gli effetti derivanti dal mancato pagamento sulle rispettive posizioni previdenziali vanno sottolineati in modo particolare per le categorie dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e lavoratori iscritti alla gestione
separata (parasubordinati e liberi professionisti non iscritti ad altre casse di previdenza obbligatoria).
In base alle considerazioni che precedono si porta all’attenzione delle Associazioni l’opportunità di svolgere un’adeguata informativa ai soggetti associati rientranti nelle categorie del lavoro autonomo circa gli effetti
dell’annullamento automatico dei debiti contributivi verso l’Inps sulle rispettive posizioni e di conseguenza che sia valutata adeguatamente l’opzione di effettuare il pagamento.