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DECRETO MILLEPROROGHE,rinnovi e nuove scadenze

DECRETO MILLE PROROGHE  il decreto-legge c.d. “Milleproroghe” – DL n. 228/21 – è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore oggi 31 dicembre. Tra le proroghe contenute nel provvedimento segnalo le seguenti: – viene ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le revisioni periodiche dei veicoli a motore possono essere svolte dagli ispettori individuati ai sensi del DM 19 maggio 2017 (art. 10, co. 1); – viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine di sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi e viene affidato al Ministero della transizione ecologica il compito di superare, con un apposito decreto, le criticità operative sinora riscontrate (art. 11); – viene prorogata al 2022 la possibilità di utilizzo del Fondo nuove competenze (art. 9, co. 8); – in esecuzione dell’Accordo sulla Brexit, viene consentito ai titolari di patenti di guida rilasciate dalla Gran Bretagna e residenti in Italia di condurre veicoli sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2022 (art. 2, co. 3); – viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole in materia di registro telematico di carico e scarico del settore cerealicolo, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (art. 18); – viene prorogata di un anno – fino al 31 luglio 2022 – la possibilità di ricorrere alla normativa semplificata in materia di assemblee di società ed enti che consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie (art. 3, co. 1); – viene prorogato al 31 marzo 2022 il termine entro il quale gli enti locali possono pagare gli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza Covid (art. 5, co. 1); – viene prorogata di un anno – fino al 31 dicembre 2022 – la disposizione prevista dal DL “Rilancio” (art. 207, DL n. 34/20) in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art 3, co. 4); – vengono modificati i termini in materia di aiuti di Stato al fine di allineare le disposizioni attuative del Temporary framework alle nuove scadenze previste dalla Comunicazione della Commissione UE del 18 novembre scorso (art. 20). Noi di Confartigianato Imprese  stiamo predisponendo il pacchetto di emendamenti da presentare in Parlamento per proporre ulteriori proroghe di interesse per le imprese. Tra queste, segnalo la proroga dell’applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione delle erogazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese. Per sostenere tale proroga siamo intervenuti nei confronti del Ministro della Pubblica Amministrazione, chiedendo che venga confermata l’interpretazione volta ad escludere dall’ambito di applicazione della norma i ristori ricevuti dalle imprese a causa della pandemia. Per scaricare il decreto clicca qui 

LEGGE DI BILANCIO 2022

MANOVRA 2022 – E’ legge. Confermiamo giudizio positivo. Recepite nostre indicazioni per rafforzarla Oggi la Camera ha dato il via libera finale alla Legge di bilancio 2022.  La manovra diventa quindi legge in seconda lettura a Montecitorio, senza modifiche rispetto al testo licenziato la scorsa settimana dal Senato.  “Il confronto con le forze politiche ha contribuito a migliorare il carattere espansivo della manovra, accogliendo le nostre indicazioni per rafforzare misure di sostegno alla ripresa e di rilancio dell’attività degli artigiani e delle micro e piccole imprese”. E’ il giudizio espresso dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli il quale, in particolare, apprezza la riduzione dell’IRPEF con la diminuzione generalizzata della tassazione personale, rivedendo e rafforzando le detrazioni per tutte le tipologie di reddito, e la soppressione dell’IRAP per imprese individuali e lavoratori autonomi. “Una scelta, quest’ultima, in linea con la proposta di Confartigianato e primo passo della riforma complessiva del sistema fiscale, con un risparmio per le ditte individuali di oltre 900 milioni di euro e l’eliminazione di costi burocratici per circa 1,3 milioni di contribuenti”. Commento positivo anche sugli interventi per la stabilizzazione triennale sino al 2024 degli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica, il sisma bonus e il bonus mobili, con possibilità di cessione dei crediti o di applicazione dello sconto in fattura e sulla proroga dei superbonus 110% sia per interventi su condomini che singole unità unifamiliari. “Durante il dibattito parlamentare – sottolinea Granelli – sono state recepite le richieste di Confartigianato per prorogare il superbonus e abrogare l’obbligo di asseverazione e di visto per tutti gli interventi di edilizia libera ovvero di importo non superiore a 10.000 euro. Accolte, inoltre, le nostre indicazioni di elevare a 10.000 euro di spesa il bonus mobili, anche se per il solo 2022, e la possibilità di utilizzare i prezzari DEI per le asseverazioni di congruità di tutti gli interventi”. Soddisfazione anche per la proroga dei crediti d’imposta Transizione 4.0 fino al 2025, la stabilizzazione della “Nuova Sabatini” fino al 2027, la proroga delle misure straordinarie in materia di garanzia pubblica al 30 giugno 2022, il rafforzamento del fondo rotativo sulla 394/81 per l’internazionalizzazione, le misure in favore delle piccole imprese nei piccoli comuni e l’istituzione del Fondo per la montagna, gli interventi sul caro-bollette con uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro. Positivi anche il rinvio di un anno dell’entrata in vigore di sugar e plastic tax, di cui Confartigianato auspica la definitiva abrogazione, la proroga per i primi 3 mesi del 2022 dell’esenzione del canone unico patrimoniale che ha sostituito TOSAP/COSAP, la possibilità di effettuare il pagamento delle cartelle esattoriali notificate nei primi di tre mesi del 2022 entro 180 giorni anziché nei canonici 60. Secondo Confartigianato, la riforma degli ammortizzatori sociali va nella giusta direzione di garantire un modello più inclusivo e di assicurare a tutti i lavoratori una protezione adeguata e differenziata in base alle caratteristiche settoriali e alle dimensioni aziendali. La riforma, inoltre, conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali, valorizzando l’esperienza di FSBA che vede rafforzata anche la propria autonomia gestionale. Estremamente opportuna anche la precisazione sulla natura obbligatoria della contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Il Presidente Granelli apprezza anche l’incremento delle risorse per il finanziamento della formazione nel sistema duale e l’estensione al 2022 dello sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello nelle imprese fino a 9 dipendenti. “Misure utili per ridurre il gap tra scuola ed impresa e sostenere le micro imprese nell’investimento sulla formazione sul lavoro. Resta tuttavia necessario sostenere anche l’apprendistato professionalizzante che rappresenta la migliore modalità di formazione per i settori tipici del made in Italy. Sul fronte delle politiche attive per il lavoro, Confartigianato considera un primo segnale positivo la possibilità per i Fondi Interprofessionali di vedersi rimborsato il taglio strutturale di 120 milioni annui, sia pure legato al solo costo dei percorsi formativi per i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale. “Va però eliminata – sottolinea Granelli – la previsione normativa che ha disposto il prelievo dei 120 milioni annui a valere sulle risorse destinate ai Fondi”. In materia previdenziale, nonostante la proroga dell’APE sociale per il 2022 e l’ampliamento della lista delle professioni ritenute gravose e la riduzione della soglia contributiva per i lavoratori edili, Confartigianato ritiene necessario estendere la misura ai lavoratori autonomi impegnati nelle medesime lavorazioni dei lavoratori dipendenti. Delude le aspettative di Confartigianato il mancato sostegno ai Patronati che sono chiamati a svolgere un’insostituibile funzione, anche sociale, di consulenza nei confronti di tutti i cittadini, così come è avvenuto durante il lockdown e le fasi più critiche della pandemia. Inoltre, la pur positiva proroga dell’opzione donna conferma, tuttavia, l’ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti e autonome in particolare per quanto riguarda l’età anagrafica di accesso alla misura. Guarda le schede che riassumono i provvedimenti della manovra economica e il loro impatto sulle imprese Scarica il testo della legge di bilancio 2022   

NUOVE MISURE ANTI COVID

NUOVE MISURE ANTI COVID  Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.54 29 Dicembre 2021 Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.  GREEN PASS RAFFORZATO  Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:  1) alberghi e strutture ricettive; 2) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 3) sagre e fiere; 4) centri congressi; 5) servizi di ristorazione all’aperto; 6) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 7) piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 8) centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. 9) il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.  QUARANTENE  Il decreto prevede che  1) la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (non si applica quindi ai vaccinati con due dosi ) o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo ( terza dose ). Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. 2) Chi è nell'intervallo tra seconda e terza dose dovrà comunque fermarsi per 5 giorni e poi avere un tampone (erano 7 i giorni) negativo rapido o molecolare.  3) Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. 4) Nessuno sconto invece sulla quarantena dei non vaccinati a contatto con un positivo: 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone.  CAPIENZE  Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.  Prezzo calmierato per mascherine Ffp2  Intesa invece per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: una proposta condivisa nell'esecutivo della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.  Scartata l'ipotesi di Super Green pass per i lavoratori  Slitta invece al prossimo Cdm l'ipotesi dell'estensione del Super pass a tutti i lavoratori.  SCUOLE  Il Ministro assicura il rientro il 10 gennaio in presenza dopo uno screening allargato degli studenti. Questa però non è una certezza. "Con Omicron stiamo andando verso l'endemia", dice il sottosegretario alla salute

DECRETO LEGGE 24\12\2021 N.221

SINTESI DISPOSIZONI DECRETO LEGGE 24/12/2021 N. 221 – Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. – Riduzione della validità della certificazione verde Covid 19 da nove mesi a sei mesi, a decorrere dal 1/2/2022. – Obbligo mascherine anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca fino al 31/1/2022. – Obbligo di indossare mascherine FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza per: • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto • per accesso e utilizzo mezzi di trasporto. – Fino alla cessazione dello stato di emergenza il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle seguenti certificazioni verdi COVID-19: • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Fino al 31/1/2022 sono vietati: feste, eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Sospesi: attività nelle sale da ballo e discoteche. Dal 10/1/2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, i seguenti servizi e attività: -musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; -piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita' al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce; -centri termali, parchi tematici e di divertimento; -centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione; -attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'; sono accessibili solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID 19 di cui sopra. Per l’accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza, anche in zona bianca, in aggiunta alle certificazioni verdi di cui sopra vale anche quella conseguente ad effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Estensione delle seguenti disposizioni fono al 31/3/2022: “nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivita' e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (NDR: di cui sopra), nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.”. PER SCARICARE IL DECRETO 221 CLICCA QUI

Divieto circolazione, pubblicato il calendario dei divieti per i mezzi pesanti per il 2022

DIVIETI CIRCOLAZIONE: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER I MEZZI PESANTI PER L’ANNO 2022 Confartigianato Trasporti comunica che nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile l’annuale decreto ministeriale che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2022. Oltre la consueta elencazione dei giorni di divieto di circolazione dalla quale non si evincono particolari novità rispetto ai Calendari precedenti, che conferma come giorni di divieto i giorni festivi, il periodo pasquale ed alcuni giorni di venerdì e sabato presenti nei mesi di luglio ed agosto, anche l’impianto delle deroghe appare immutato nell’ambito sostanziale. La novità principale rispetto al calendario dello scorso anno emerge dall’eliminazione dei prodotti di “pulizia e detersivi” dall’elencazione delle merci in deroga presente nell’art. 8, comma 1, lett. h), numero 3), del Calendario, e che pertanto non potranno essere oggetto di trasporto nei giorni festivi salvo rilascio di un eventuale rilascio di “Autorizzazione Prefettizia”. Viene confermata la deroga di posticipo ed anticipo di due ore dall’orario del termine del divieto, per quei veicoli interessati nelle operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, provenienti o diretti in Sicilia. (art. 5, comma 3). Decreto MIMS n. 506 del 14/12/2021 Per scaricare il calendario clicca qui 

REGIONE PIEMONTE, nuovo decreto per contrastare la diffusione del COVID

REGIONE PIEMONTE, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 100 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti per contrastare l’incremento della diffusione del contagio. ORDINA che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, fermo restando che siano applicabili alla Regione Piemonte le sole misure di contenimento per Zona bianca o Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti disposizioni: 1. è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, con l’eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti linee-guida; 2. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35; SI RACCOMANDA FORTEMENTE -l’auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre; -l’adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta; – l’adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista; – l’adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici; – il rispetto di tutte le misure di prevenzione quali l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi ove non ne viga l’obbligatorietà, l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria, il mantenimento della distanza interpersonale, l’aerazione frequente degli ambienti chiusi; – la sottoposizione all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare persone estranee al nucleo familiare, in particolare se in luoghi chiusi ovvero in presenza di persone anziane e/o fragili;di evitare assembramenti, in particolare in occasioni di feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati Il presente decreto ha efficacia dal 24 dicembre 2021 sino al 9 gennaio 2022

Auguri di Buon Natale!

Natale 2021 Non vogliamo concentrarci solo sulle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare quest’anno, come si dice: un "annus horribilis", anche perché purtroppo le abbiamo tutti ben presenti, le stiamo vivendo tuttora. Un tornante della storia, che abbiamo cercato di affrontare al meglio delle nostre possibilita`, cercando di volgere in positivo le numerose difficolta` con tanta speranza per il futuro. Il Natale è tempo di speranza e riconoscenza.  Buon Natale  a Voi e alle Vostre famiglie, a Voi soci che ogni giorno siete con noi e contribuite a fare grande la nostra Associazione. Colgliamo l' occasione per ricordarVi che i nostri uffici saranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre. Il direttore                      Il presidente Massimo Foscale             Cristiano Gatti