Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

MIT, 137 MILIONI PER LE CICLOVIE

Dal MIT, un piano da 137 milioni per le ciclovie     È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto proposto dalla Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna 137,2 milioni di euro agli enti locali per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili. La ripartizione assegna 51,4 milioni per l’annualità 2020 e 85,8 milioni per il 2021. I fondi spettano per il 30% alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il 40%, e per il 27% ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti. Il restante 3% è destinato ai comuni capoluogo di regione o di provincia con popolazione residente inferiore a 50.000 abitanti. Inoltre è riconosciuta una premialità, pari a complessivi euro 9.300.000,00  in favore delle Città metropolitane o dei Comuni con più di 100.000 abitanti che hanno adottato, alla data del 30 aprile 2020, il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) nella misura di: a) 800.000,00 euro per ciascuna Città metropolitana; b) 400.000,00 euro per ciascun Comune capoluogo di Città metropolitana; c) 250.000,00 euro per ciascun altro Comune avente popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti.   Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno. In coerenza con questi criteri di ripartizione, stabiliti congiuntamente con gli Enti territoriali, nel biennio 2020/2021 alle Regioni del Sud saranno assegnate risorse per 45,9 milioni di euro e alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. A questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari a 4,2 milioni di euro, destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.  Gli enti locali dovranno realizzare gli interventi entro 22 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, pena la decadenza del finanziamento. Un tavolo di monitoraggio verificherà il progressivo avanzamento del programma di interventi finanziati e la coerenza degli interventi effettuati ai Piani urbani per la mobilità. 

REGIONE PIEMONTE DECRETI 111 E 112 DEL 20 OTTOBRE 2020

Il Presidente della Regione Piemonte, On. Alberto Cirio, ha emesso nella tarda serata di ieri, due nuove ordinanze regionali in relazione al contrasto dell'epidemia da Sars-Cov2 Didattica a distanza nelle scuole superiori e chiusura il sabato e la domenica dei centri commerciali ad esclusione dei settori alimentare e farmaceutico sono le novità delle due ordinanze, valide fino al 13 novembre, firmate in serata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al termine di una lunga giornata di confronto con le Prefetture, i sindaci, i presidenti di Provincia, il mondo della scuola e le organizzazioni di categoria. Scuole superiori Da lunedì 26 ottobre in tutte le scuole superiori, statali e paritarie si dovrà alternare la didattica digitale a quella in presenza, per una quota non inferiore al 50%, nelle classi dalla seconda alla quinta. Ogni istituto, nella sua autonomia, individuerà le misure organizzative ritenute più idonee tenuto conto dell’organico e del contesto interno. “Questo ci consentirà di garantire la priorità di mantenere le scuole sempre aperte, evitando che ogni settimana 75.000 ragazzi si affollino sui mezzi di trasporto con un notevole rischio di contagio”, precisa il presidente Cirio, ricordando che “parliamo di ragazzi che hanno più di 14 anni e che, quindi, possono stare in casa anche da soli, senza creare disagio al lavoro dei genitori” e che “le scuole sono luoghi estremamente sicuri, in quanto in estate è stato fatto un lavoro enorme per ottenere questo risultato, ma le stesse condizioni di sicurezza non sono garantite dai trasporti, anche se è dal luglio scorso che le Regioni hanno chiesto al Governo di potenziarlo”. “Le lezioni nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie si svolgeranno invece sempre in presenza – chiarisce l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino – Si tratta di una forma educativa fondamentale e irrinunciabile, e a chi frequenta il primo anno delle superiori verrà consentito di continuare ad apprendere con continuità il nuovo metodo di studio e di sviluppare il senso di appartenenza al gruppo tra compagni e con gli insegnanti. Se dovesse essere necessario proseguire anche più avanti nell’anno con questa modalità valuteremo una attenzione analoga anche per i ragazzi che si avvicinano alla maturità”. L’ordinanza è frutto di un lavoro di condivisione con tutto il mondo della scuola e di stretta collaborazione tra la Regione, la sua Unità di Crisi, e l’Ufficio scolastico regionale. ART.1  a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione Centri commerciali e grandi superfici di vendita Una seconda ordinanza prevede dal 24 ottobre la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica, ad esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e studi medici, locali di ristorazione e tabaccherie. L’obiettivo è evitare assembramenti ed evitare che siano meta anche di molti residenti in Lombardia, che ha già assunto un analogo provvedimento. Si conferma inoltre la chiusura notturna, dalla mezzanotte alle 5, di tutte le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione delle farmacie) e il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21 in tutte le attività commerciali (anche attraverso apparecchi automatici), escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione. “Sono scelte di rigore, prudenza e buon senso per ridurre la mobilità e gli assembramenti”, evidenzia Cirio, annotando che “quello che possiamo fare oggi ci permette di non chiudere tra qualche settimana bar, ristoranti, parrucchiere, centri estetici e negozi”. “Siamo perfettamente coscienti che l’intero comparto del commercio abbia già subito pesanti conseguenze – aggiunge l’assessore al Commercio Vittoria Poggio – ma le restrizioni di oggi sono purtroppo una scelta necessaria per prevenire provvedimenti futuri ancora più restrittivi, che rappresenterebbero un danno ancor più grave per tutto il settore”.  ART. 28 …..è vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio, nel rispetto delle schede tecniche “Ristorazione e commercio al dettaglio” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato,disponendo che i ristoranti devono integrare l’elenco dei soggetti con prenotazione con l’elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni   Per leggere l' ordinanza 111 clicca qui Per leggere l' ordinanza 112 clicca qui

BONUS FACCIATE PROROGATO SINO AL 31 DICEMBRE 2021

Bonus facciate anche nel 2021. La detrazione del 90% rientra tra quelle oggetto di proroga con la Legge di Bilancio.  Il bonus facciate del 90% rientra, tra l’altro, tra le agevolazioni fiscali sui lavori in casa per i quali si può optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura. La possibilità di monetizzare le detrazioni fiscali, e velocizzarne il tempo di recupero, è attualmente prevista per le spese sostenute sia nel 2020 che nel 2021. Se vuoi scaricare la guida bonus facciate  clicca qui 

TRASPORTI ECCEZIONALI, IL MIT ESTENDE LA VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI FINO AL 29 OTTOBRE 2020

TRASPORTI ECCEZIONALI: IL MIT ESTENDE LA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI FINO AL 29 OTTOBRE 2020 Confartigianato Trasporti informa che, con nota n. 7431 del 14/10/2020, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero dei Trasporti ha fornito chiarimenti riguardo validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. La circolare stabilisce che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e cioè fino al 29 ottobre 2020. Il MIT specifica che il chiarimento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020, n.83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n.124, che ha esteso la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 fino alla data del 15 ottobre 2020, e delle conseguenti questioni interpretative sorte riguardo l’applicabilità di tale proroga alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento. Circolare Mit n. 7431 del 14/10/2020

DPCM 18 OTTOBRE 2020 IN VIGORE DA OGGI , TUTTE LE MISURE

DPCM 18 OTTOBRE: LE NUOVE MISURE PER LOCALI, SCUOLA, TRASPORTI   Il Dpcm che il Presidente del Consiglio ha firmato  prevede una stretta decisa per limitare gli assembramenti e ridurre le occasioni conviviali, che gli esperti ritengono ad alto rischio di contagio. Qui di seguito un sunto. BAR E RISTORAZIONE • Chiusura delle attività di ristorazione alle ore 24.00 con successiva apertura non prima delle ore 5.00 e con un massimo di sei persone per tavolo; • Per i bar, i pub e altri locali si blocca alle 18 la somministrazione in piedi all’esterno, quindi dalle ore 18.00 è possibile il solo consumo al tavolo. • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fno alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. • Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. SAGRE E FIERE Sospensione di fere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni feristiche di livello nazionale e internazionale CONGRESSI E CONVEGNI Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza CHIUSURA DI PIAZZE E STRADE Il comune può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private SALE GIOCHI E BINGO Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI I negozi di parrucchiere e i centri estetici resteranno fuori dallemisure che porteranno restrizioni per gli esercizi commerciali.   SMART WORKING • Innalzamento dello smart working nella pubblica amministrazione e nel settore privato • Sospensione riunioni in presenza, invitando le imprese, gli studi professionali e ogni altra categoria di lavoratori a convocare le riunioni in video conferenza, limitando al minimo indispensabile imeeting dalvivo. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE • Confermata la capienza deltrasporto pubblico locale all’80%. • Uso busturistici per potenziare itrasporti • Favorire il migliore scaglionamento degli ingressi giornalieri nelle Scuole e nelle Università, anche attraverso il raccordo tra i dirigentiscolastici e le agenzie diTrasporto Pubblico Locale. SPORT 1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e d isquadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP); per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, nella misura del 15% rispetto alla capienza totale e non oltre 1000 spettatori per manifestazioni all’aperto e di 200 se la chiuso. previa prenotazione e adeguati volumi e ricambi d’aria, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli anti contagio adottati. 2. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine,centri e circolisportivi,pubblici e privati,sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport. 3. No sport di contatto e no a dilettantistici. SCUOLA • L’attività didattica ededucativa per il primo ciclodi istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme fessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata,che rimane complementare alla didattica in presenza,modulando ulteriormentela gestione degli orari di ingresso e diuscita degli alunni • Le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle linee guida del Miur Per scaricare il nuovo decreto clicca qui   

DPCM 13 OTTOBRE, RISTORAZIONE

DPCM 13 Ottobre 2020 – Chiarimenti applicazione norme nel settore  ristorazione E‘ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre scorso il DPCM 13 Ottobre 2020 relativo ad ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In riferimento ad alcune richieste di chiarimenti sull’applicazione nel settore della ristorazione del DPCM in oggetto, al cui art. 1 sono stabilite “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, vi forniamo i seguenti elementi di interpretazione al fine di consentire una applicazione uniforme delle norme da parte delle imprese associate. All’art. 1 lettera ee) viene previsto che per gli esercizi di ristorazione di cui al codice ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take- awai etc.) l’attività è permessa fino alle ore 24,00 “con consumo al tavolo”, nei locali ove vi siano idonee attrezzature per tale modalità di consumo, in modo da garantire, seguendo la evidente ratio della disposizione, il distanziamento dei clienti. La terminologia usata per l’individuazione delle fattispecie indica che la modalità di “consumo al tavolo” è indipendente dalla fornitura o meno di un apposito servizio. Invece in tutti gli altri casi in cui non vi siano attrezzature specifiche che consentano il consumo al tavolo, l’attività deve terminare alle ore 21,00. Riguardo i limiti orari riteniamo che debbono intendersi come limitirispetto alla clientela ovvero superati i quali non debbono più stazionare clienti nel locale, ove magari si potrebbero però svolgere attività di pulizia/sanificazione. Nulla comunque si dice di contro per quanto riguarda l’orario di riapertura dell’attività dopo la chiusura forzata agli orari di cui sopra, ovvero se debba esserci un periodo temporale minimo di impedimento dell’attività, superato il quale si possa riprendere l’attività stessa. Al fine di dare indicazioni più precise abbaiamo sottoposto il quesito al Ministero dello Sviluppo Economico. Viene confermato, per quanto riguarda l’attività di consegna al domicilio e quella per asporto che “…..resta sempre consentita…”, per cui non sussistono limiti orari allo svolgimento delle stesse adottando le stesse misure precauzionali già a suo tempo indicate e riportate nelle nostre precedenti circolari (rispettivamente misure igienico- sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti, e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro). E’ stabilito invece il divieto espresso dopo le ore 21 della possibilità di consumare i prodotti sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, sempre al fine di evitare assembramenti. Si consiglia al fine di evitare fraintendimenti da parte della clientela di dare pertanto comunicazione scritta ai clienti che dopo le ore 21,00 è consentita la sola vendita per asporto nei locali dove non è possibile effettuare consumo al tavolo o la consegna a domicilio. Anche le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale continuano ad essere permesse con le solite precauzioni del distanziamento interpersonale di un metro. Comunque tutte le attività di cui sopra presuppongono una preventiva verifica da parte delle Regioni e delle provincie autonome della situazione epidemiologica locale che permetta il normale esercizio delle attività stesse. Viene specificato inoltre che debbono essere adottate le misure precauzionali contenute nei protocolli o linee guida redatti dalle stesse regioni o dalla Conferenze delle regioni e delle provincie autonome in conformità ai principi dettati da protocolli o linee guida nazionali ed in coerenza con i Criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’ allegato 10 del DPCM. Resta un punto controverso, sul quale ugualmente abbiamo richiesto una esatta interpretazione da parte del MiSE, riguardo a quanto previsto alla lettera n) dell’art. 1, laddove si specifica che “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone….”. Dalla sola lettura di questa prescrizione non si intende chiaramente cosa debba intendersi per “feste”; tuttavia coordinando con quanto prevede il paragrafo sulle cerimonie riportato nella scheda tecnica della ristorazione di cui all’allegato 9 del DPCM, dove vengono forniti indirizzi specifici circa i banchetti per cerimonie e in cui- tra l’altro – non si fa esplicita menzione di un limite di partecipanti, in analogia con il settore della ristorazione dove la limitazione dei posti è in funzione del rispetto delle distanze interpersonali di un metro, sembrerebbe che il termine “feste” debba riferirsi ad eventi altri, tra cui non sarebbero contemplati gli stessi banchetti. Vi aggiorneremo rispetto ai dubbi interpretativi sopra esposti alla luce dei chiarimenti richiesti al MiSE.

SUPERBONUS 110%, VIA ALLE COMUNICAZIONI PER SCONTO O PER CESSIONE

Superbonus, via alle comunicazioni per sconto o cessione   A partire da oggi 15 ottobre è possibile procedere con l’invio della comunicazione alle Entrate dell’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di cui i beneficiari del Superbonus 110% intendono avvalersi. Come per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per: a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Le modalità relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il provvedimento del 12 ottobre (n. 326047/2020) del direttore dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 119, comma 12, e l’articolo 121, comma 7 del DL Rilancio (dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020): oltre al modello per comunicare le opzioni, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di gestire definitivamente le opzione per il trasferimento dei bonus casa, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020. È bene ricordare che la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta), ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. La comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. Relativamente alle rate di detrazione non fruite la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. L’opzione di cessione o sconto in fattura può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) e deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” del quadro A il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

FORMAZIONE, RINNOVO CQC, POSSIBILE IL RECUPERO DELLE ORE DI ASSENZE GIUSTIFICATE PER COVID19

FORMAZIONE, RINNOVO CQC: POSSIBILE IL RECUPERO DELLE ORE DI ASSENZE GIUSTIFICATE PER COVID19 Confartigianato Trasporti informa che in aggiunta alla possibilità di usufruire di aule esterne più grandi, per l’attività formativa di rilascio o rinnovo CQC, ora si può contare su un altro ammorbidimento delle regole, dovute all’emergenza sanitaria in corso e nel particolare “le ore di assenza dovute alla malattia (o quarantena o isolamento fiduciario) da Covid-19 potranno essere interamente recuperate entro 6 mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza”. Si tratta di una scelta ragionevole fatta dalla pubblica amministrazione che con circolare prot. 28630 del 14 ottobre 2020 (che si allega) per venire incontro sia agli autisti che alle strutture di formazione, premia i comportamenti virtuosi di chi comunica la positività, pur in assenza di sintomi, e il lavoro di tutti gli altri, che continua a essere svolto pur con tutte le limitazioni sociali e pratiche che i protocolli di sicurezza impongono. Dunque, chi sta frequentando un corso di qualificazione iniziale o periodica della CQC, nel momento in cui riscontrasse positività al tampone o manifestasse i sintomi della malattia, deve comunicarlo al responsabile del corso attraverso un apposito modulo, in allegato alla circolare prot. 28630, e poi rimanere in isolamento per tutto il periodo prescritto dal medico. I giorni che perderà a causa di questa procedura, potranno però essere recuperati senza problemi in un secondo momento, entro 6 mesi. Il monte di ore già frequentate non può in nessun modo essere azzerato.

DPCM 13 OTTOBRE 2020,ATTIVITA’ INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONA

DPCM 13 OTTOBRE 2020- ATTIVITÀ INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONA Con riferimento alle precedenti comunicazioni al riguardo, si informa che è stato sottoscritto in data 13 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio un nuovo DPCM,  e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni si applicheranno dalla data del 14 ottobre 2020 e saranno efficaci fino al 13 novembre 2020. In particolare, il punto gg) dell’art. 1, che fa espresso riferimento alle attività inerenti ai servizi alla persona, ribadisce puntualmente quanto già in vigore per effetto del DPCM del 17 maggio scorso, rispetto al quale erano state fornite tutte le opportune informazioni con circolare di Confartigianato Benessere del 18 maggio, prot. 653/TA. Le indicazioni contenute nel DPCM odierno erano infatti già presenti nell’identico punto gg) dell’art.1 del DPCM del 17 maggio e fanno riferimento all’identico allegato 10. Le attività di acconciatura ed estetica possono pertanto continuare ad essere svolte secondo le attuali modalità e nel rispetto delle misure già note. Il DPCM 13 ottobre 2020 conferma infine la facoltà delle Regioni e Province autonome di adottare misure maggiormente restrittive rispetto a quelle imposte a livello nazionale, in base agli accertamenti di compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Qui di seguito allegato il testo del provvedimento, e del decreto