Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

BONUS – DONNE DISOCCUPATE –

Con la riforma del lavoro Fornero, le donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi – o da sei mesi se residenti in regioni ammissibili a finanziamenti UE oppure impiegate nelle professioni e nei settori individuati da apposito decreto – diventano le destinatarie di programmi di collocamento che si sostanziano in sgravi contributivi pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro (circolare INPS n. 111/2013, messaggio 29 luglio 2013, n. 12212 ; messaggio 29 luglio 2014, n. 6319 ). Per maggior informazioni contatta il nostro ufficio paghe allo 015 8551710

APPALTI PUBBLICI- BOCCIATURA PER I LIMITI DI SUBAPPALTO

APPALTI PUBBLICI – nuova bocciatura per i limiti al subappalto A seguito della pronuncia della CGUE sull’art. 118 del d.lgs. 163/2006, non esiste più il limite del 30% al subappalto, per cui l’autorizzazione può essere concessa anche per quote superiori e neppure permane il divieto di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione. È quanto deciso dalla Sez. VI del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello avverso la decisione di primo grado del Tar Lazio (n. 12511/2017) e ritenuto che non residuasse alcuna concreta censura in ordine alla presunta anomalia connessa all’utilizzo del subappalto in una offerta presentata per un appalto di servizi. La sentenza è stata emessa “a valle” dell’esito del giudizio europeo, con cui la CGE ha ritenuto che la disciplina europea – relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che: 1. limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; 2. limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia Europea, Sez. V, pronuncia del 27 novembre 2019, cd. “Tedeschi”). Ciò posto, il Consiglio di Stato conferma che non risultano più applicabili i predetti limiti di cui all’art. 118 cit., del (previgente) d.lgs, 163/2006, in quanto contrari al diritto europeo. Da notare che sulla legittimità del limite del 30 per cento, si era già incidentalmente pronunciato il Consiglio di Stato, laddove – aderendo ad un orientamento pressocché univoco – aveva specificato che “deve ritenersi superato per effetto delle citate sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea”. Secondo il predetto orientamento a fronte di un limite quello del 30%, in ragione delle prestazioni richieste per l’esecuzione dall’appalto, residua sempre, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, la possibilità di disporre di un margine di discrezionalità nella fissazione di un limite alla quota subappaltabile. Se tale interpretazione, in linea di principio, potrebbe essere applicabile anche al vigente d.lgs. 50 2016, il Codice dei contratti pubblici – che all’art. 105, comma 2, riproduce (quasi) lo stesso limite del 30% al subappalto espresso nel citato art. 118 del d.lgs. 163/2006 – tuttavia, va anche considerato che l’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019 (di conversione del DL n. 32/2019, cd. “sblocca cantieri”), ha nel frattempo – e temporaneamente – elevato il limite del subappalto portandolo fino al 40%. Peraltro, proprio su quest’ultimo limite, la giurisprudenza è ferma alla sentenza di aprile del TAR Lazio, secondo cui – ferma restando l’illegittimità del limite del 30% – non contrasta con il diritto comunitario (quindi non è derogabile dalla stazione appaltante) il limite del 40% al subappalto, “nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Nelle bozze preliminari, il decreto-legge n. 76/2020 cd. “semplificazioni” era intervenuto anche sul subappalto. Tuttavia, le soluzioni ipotizzate sono state espunte dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che, ove non venisse adottato un ulteriore intervento normativo, il primo gennaio del 2021 tornerà in vigore la normativa nazionale oggetto di infrazione, con il limite al 30%. Articolo da ANCE Biella

BONUS VACANZE PIEMONTE, PRENOTA TRE NOTTI NE PAGHI SOLO UNA

BONUS VANCANZE PIEMONTE Sei nostro ospite 2  notti su 3! Ottieni il voucher vacanza per il tuo soggiorno. Scegli sulla mappa la tua destinazione e clicca sul link del Consorzio Turistico per acquistare il tuo voucher.   Scegli la tua struttura di ospitalità ideale per il tuo prossimo fine settimana o la tua vacanza; acquistando la prima notte triplicheremo il tuo soggiorno e potrai rimanere 3 notti consecutive*! Puoi decidere subito la data, per non perdere le emozioni di un'estate all'insegna della tranquillità e del buon vivere, o acquistare un voucher, a data aperta, per soggiornare quando vorrai entro il 31/12/2021. Se vorrai regalarlo a un amico sarà sicuramente un'idea originale e apprezzata! Il voucher è disponibile per i visitatori provenienti da tutte le regioni e da tutti i paesi. Vieni a vivere straordinarie emozioni in uno degli angoli più autentici d’Italia, in piena sicurezza. Soggiorna nella natura incontaminata, in campagna, in montagna, sui laghi, tra piccoli borghi, suggestivi castelli e itinerari storico culturali. Assapora le tipicità di una gastronomia d'eccellenza che nasce da radici contadine e diventa prelibatezza in cucina, da gustare in abbinamento a grandi vini. Contempla la bellezza di paesaggi unici al mondo che, insieme ad eleganti opere architettoniche, sono classificate all'interno del Patrimonio Mondiale UNESCO. E assapora l’eleganza della prima capitale d’Italia girovagando per Torino, tra l’arte classica e contemporanea. Richiedi subito ai nostri Consorzi turistici il voucher che fa per te, CLICCA QUI    * Promozione valida nelle strutture aderenti per acquisti entro il 31 agosto 2020, usufruibile entro il 31/12/2021 Per maggior info siamo a vostra disposizione al numero 015 8551710

BONUS – MAMME DOMANI 2020 –

Bonus mamme domani 2020, bonus pari ad 800 euro.   Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.   La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. Per maggior info contatta il nostro ufficio patronato 015 8551710

BONUS -ASILO NIDO 2020-

Si comunica che è attiva dal 17 gennaio 2020 la procedura che consente l’inserimento delle domande di bonus nido per l’anno 2020. La misura, come noto, si colloca nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha incrementato, a decorrere dall'anno 2020, l’importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, portandolo fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 euro. Per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro, l’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ ISEE. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore che può presentare la domanda per il minore nato o adottato in possesso dei requisiti di legge. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO PATRONATO AL NUMERO 015 8551710

BIELLA SPOSI A BIELLA IL PRIMO EXPO A CIELO APERTO COMPLETAMENTE DEDICATO AGLI SPOSI

BIELLA SPOSI, invito ad esporre. Un concetto ben preciso dietro questo semplice nome. Milano sposi, Torino sposi, Padova sposi, Bergamo sposi sono ormai realtà consolidate che offrono un appuntamento fisso annuale, per questo abbiamo pensato di creare Biella Sposi. La nostra idea è quella di proporre un innovativo evento “a cielo aperto” dedicato ai servizi del matrimonio. La città ha tutte le possibilità per farlo, sarà la prima edizione di un progetto nuovo e vantaggioso. TEMPO E SPAZIO Per la prima edizione si propone una sola giornata, Domenica 27 Settembre, dalle ore 10 alle ore 21. Nel cuore della nostra città metteremo a disposizione Via Italia e Via San Filippo, trasformandole in una vera e propria fiera sposi a cielo aperto. L’INGRESSO All’ingresso gratuito verrà consegnata una guida nelle cui pagine verrà presentato ogni espositore. Un piccolo aiuto per offrire agli ospiti un elenco di tutti i partecipanti e della loro posizione. LO SPAZIO Sarà collocato un tavolo rotondo con diametro di 180 cm, vestito con tovagliato fino a terra e quattro sedie ( modello Chiavarina ), posizionato nei diversi punti segnalati nella pianta della via ( documento in allegato) sarà la postazione dell’azienda. E’ possibile utilizzare anche Banner e Roll Up intorno al proprio spazio. ALLESTIMENTO e DISALLESTIMENTO Il tavolo sarà già posizionato e potrà essere allestito dalle ore 8 alle ore 9,30 Il disallestimento sarà possibile dalle ore 21,00 alle ore 22,.30 di Domenica COSTO Il costo di partecipazione a Biella Sposi è di € 230 + IVA ( sconto per gli iscritti Confartigianato Biella) Per info e chiarimenti potete contattare  la segreteria di ConfartigianatoBiella al numero 015 8551710 ESPOSITORI In questo contesto, tutte le attività avranno un ruolo fondamentale e potranno mettere in risalto la loro professionalità. Espositori, scelti in modo accurato incontreranno i visitatori lungo via Italia e via San Filippo per proporre tutte le novità wedding 2021. ORGANIZZATORI L' evento è organizzato da Sempre Sempre eventi con il cuore di Barbara Acquadro in collaborazione con la nostra associazione Confartigianato Biella con Proloco Biella e con il patrocinio del Comune di Biella e di Atl. L’evento sarà pubblicizzato con l’aiuto della città di Biella e delle sue associazioni, attraverso i vari canali di comunicazione.  

DL AGOSTO BOLLINATO DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, SALGONO A 115 GLI ARTICOLI

E' stato 'bollinato' dalla Ragioneria generale dello Stato il Decreto Agosto;  nel testo definitivo il numero di articoli sale a 115. Tra le novità : misure ad hoc indirizzate agli studenti universitari fuori sede che per colpa della pandemia rischiano di perdere le borse di studio. la contro garanzia dello Stato nei confronti della Federazione Italiana Sport Invernali nel caso dovessero saltare per l'emergenza Covid i mondiali di sci di Cortina 2021,  misure "a sostegno dello Sviluppo e dell'occupazione" dell'Arsenale militare di Taranto  20 milioni di fondi in più per il servizio civile –       la conferma per  le settimane aggiuntive di Cig, –       il blocco dei licenziamenti, con le imprese potranno licenziare solo al termine della cassa Covid, prorogata di 18 settimane, –         4 mesi di sgravi contributivi alternativi. –       sgravi contributivi di sei mesi al 100% per neoassunti e trasformazioni a tempo indeterminato. –      le tasse, i contributi, le ritenute e l'Iva sospesi per i mesi di marzo, aprile, maggio potranno essere pagati per il 50%, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% potrà essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo. –       lo stop alla riscossione delle cartelle fino al 15 ottobre. –      Sospese nel 2020 anche Tosap e Cosap per l'occupazione degli spazi pubblici. –      nuova tranche reddito d'emergenza con una quota una tantum, da 400 a 800 euro, e la possibilità di domanda all'Inps fino al 15 ottobre. –      Fondo per la formazione delle casalinghe da 3 milioni l'anno a partire dal 2020. –       400 milioni per sostenere la ristorazione italiana, con il contributo a fondo perduto per gli acquisti 100% made in Italy, di cui potranno usufruire 125.000 imprese che valorizzeranno "la materia prima del territorio".  –       la sanatoria per le concessioni spiagge: bar, chioschi, ristoranti, e tutti quegli immobili con destinazione commerciale che, in quanto ritenuti di difficile rimozione, al termine del primo periodo di concessione sono stati acquisiti al pubblico demanio dello Stato, potranno chiudere i contenziosi saldando solo il 30% del dovuto in un'unica soluzione o pagando il 60% rateizzato fino a un massimo di 6 anni.  

DCPM 7 AGOSTO 2020- MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DPCM 7 agosto 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Consiglio dei Ministri di venerdì 7 agosto ha approvato il nuovo DPCM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto) che si applicherà a partire dal 9 agosto e avrà efficacia fino al 7 settembre. Il DPCM contiene numerosi allegati, alcuni dei quali di diretto interesse per le nostre imprese. Le misure, di carattere generale, si applicheranno su tutto il territorio nazionale e, di fatto, prorogano quelle già esistenti. In particolare si prevede: – l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; – l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico; – lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento; – dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro; – per quanto riguarda i corsi di formazione, sono consentiti quello per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; – le attività nei centri benessere sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio (al riguardo si veda l’allegato 9 al DPCM); – le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel locale più del tempo necessario all’acquisto. In particolare, bisogna attenersi alle disposizioni dell’allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali); – le attività e i servizi di ristorazione (tra cui gelaterie e pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Continua a essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; – le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile (v. Circ. prot. 572 del 4 maggio 2020); – le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono inoltre specificati i contenuti che devono avere al riguardo i protocolli delle Regioni; – tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali (Allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 13) e nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 14). Sono, inoltre, previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (artt. 4 e 5 del DPCM) con, in alcuni casi, la previsione di un periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia dai Paesi individuati nell’Allegato 20. Il DPCM contiene numerosi allegati di interesse, tra i quali: – Allegato 9, linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 e linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate al 6 agosto 2020; – Allegato 11, recante misure per gli esercizi commerciali; – Allegato 12, recante protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali del 24 aprile 2020; – Allegato 13, recante protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri; – Allegato 14, recante protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica; – Allegato 16, recante linee guida per il trasporto scolastico dedicato; – Allegato 19, recante misure igienico-sanitarie; – Allegato 20, spostamenti da e per l’estero. Per scaricare il testo del DCPM clicca qui 

SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO: EMANAZIONE PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Superbonus 110% e cessione del credito: emanazione provvedimenti attuativi. Dopo la firma del Decreto cd. “Asseverazioni” di cui vi abbiamo dato conto nella precedente comunicazione sono stati formati, nell’ordine: a) Il Decreto interministeriale cd. “Requisiti”, in data 6 agosto 2020, con cui sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente; b) Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture recante l’aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 (Sisma Bonus- Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, all’efficacia degli interventi effettuati) al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dagli articoli 119 e 121 del suddetto decreto-legge n. 34/2020, con particolare riferimento alle modalità di presentazione dell’asseverazione prevista dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del medesimo decreto legge; c) Il Provvedimento in data 8 Agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato: “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” oltre alla relativa modulistica per l’invio della prescritta comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa agli interventi; d) La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti in ordine alla Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si completa pertanto l’atteso quadro normativo per l’applicazione piena delle misure introdotte dal Decreto “Rilancio” e si entra nella fase pienamente operativa della importante misura, senza particolari sconvolgimenti dei testi rispetto alle anticipazioni che avevamo avuto modo di vedere prima della formalizzazione dei richiamati provvedimenti che potrete rintracciare anche si seguenti indirizzi web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110 http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+20 20.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77 A) DECRETO INTERMINISTERIALE CD. “REQUISITI”, IN DATA 6 AGOSTO 2020 Si tratta del provvedimento con il quale Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il provvedimento di compone di 12 articoli e di 9 allegati con le specifiche tecniche riferite alle diverse tipologie di interventi. In particolare, di seguito, quanto è previsto dall’articolato. Articolo 1: definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto. Articolo 2: definisce la tipologia e le caratteristiche degli interventi, richiamando nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici. Articolo 3: definisce, in relazione all’allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all'allegato B. Articolo 4: definisce i soggetti ammessi alla detrazione Articolo 5: elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili. Articolo 6: individua ed elenca gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. Articolo 7: definisce i casi in cui è obbligatoria la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare, è specificato che, per gli interventi ai sensi dell’articolo 119, commi 1 e 2, del DL Rilancio è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento. Articolo 8: stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L'asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Articolo 9: definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Articolo 10: disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Articolo 11: disciplina i controlli nell’ambito della vigente disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica. Articolo 12: disciplina l'entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa. Quanto agli allegati: • Allegato A Requisiti da indicare … Leggi tutto