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6 GIUGNO 2020 – GIORNATA EUROPEA DELL’ ODONTOTECNICO

GIORNATA EUROPEA DELL’ODONTOTECNICO webinar 6 giugno 2020 ore 10,00 Il prossimo 6 giugno, in occasione della Giornata Europea dell’Odontotecnico, in considerazione dell’impossibilità di realizzare iniziative sul territorio a causa della situazione sanitaria, Confartigianato ha organizzato un webinar dedicato alla Categoria. All’evento parteciperanno i vertici della Federazione Europea di settore (FEPPD), rappresentanti del mondo associativo e scolastico e si svolgerà un approfondimento sulle agevolazioni per le imprese previste nell’ambito del DL Rilancio. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom a partire dalle ore 10, se sei interessato a partecipare contattaci allo 015 8551710. La partecipazione è gratuita.

PULIZIA E DISINFEZIONE NEL LABORATORIO ODONTOTECNICO, VADEMECUN

PULIZIA E DISINFEZIONE NEL LABORATORIO ODONTOTECNICO Vademecum informativo sulle corrette procedure Con riferimento all’attuale situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID19 nel nostro Paese, si è manifestata la necessità di individuare le migliori procedure atte ad intensificare e rafforzare le buone prassi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione e più in generale di biosicurezza che i laboratori odontotecnici, ed anche gli studi odontoiatrici, già adottano per evitare il rischio di contaminazione crociata. Al di là, pertanto, dell’attenzione che gli odontotecnici sempre prestano alle misure idonee a salvaguardare la salute dell’imprenditore e degli eventuali collaboratori, si è reso necessario un approfondimento rispetto alle procedure aziendali di pulizia e disinfezione contro le possibili fonti di contagio e, in particolare, il nuovo coronavirus. A tal fine, Confartigianato Odontotecnici ha realizzato, con il contributo di Confartigianato Veneto, l’allegato vademecum che prende in esame le tre fasi che caratterizzano l’attività del laboratorio odontotecnico, ovvero l’ingresso in laboratorio del materiale proveniente dallo studio medico, la lavorazione e l’uscita del manufatto protesico verso lo studio medico, individuando per ognuna le criticità che possono concorrere alla diffusione del contagio. Riteniamo che si tratti di un prezioso strumento che potrà essere utilizzato (magari alleggerito dalle specificità legate alla situazione contingente) anche in futuro come pro memoria sulle buone prassi di pulizia e disinfezione. Clicca qui per scaricare il vademecum  

AUTOTRASPORTO, PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI PROROGA VALIDITA’ REVISIONE E CERTIFICATI DI GUIDA

AUTOTRASPORTO, CONFARTIGIANATO TRASPORTI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO DI PROROGA VALIDITÀ REVISIONI E CERTIFICATI DI GUIDA Confartigianato Trasporti informa che il Regolamento UE, contenente le misure temporanee che consentono di prorogare la validità di determinati certificati, attestati, CqC e revisioni nel trasporto stradale, è stato finalmente pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale L 165 del 27 maggio 2020, dell’Unione europea. Tale Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (domani 28 maggio 2020) e si applica a decorrere dal 4 giugno 2020. Si pubblica il testo completo del Regolamento comunitario, che la scorsa settimana era stato adottato in via definitiva dal Consiglio UE. PER SCARICARE Testo del Regolamento comunitario

BONUS PIEMONTE COME USARLO?

BONUS PIEMONTE: PER COSA USARLO – Entro quando devo fare domanda? Ricevuta la mail di contatto, è necessario fare domanda, seguendo le istruzioni fornite, entro il 15 luglio 2020. – Quali spese posso coprire con il bonus? Il bonus è stato erogato con la finalità di consentire alle imprese di ripartire, anche in relazione alle esigenze igienico-sanitarie derivanti dall'emergenza. Ogni beneficiario è libero di utilizzarlo nella maniera che ritiene più utile alla sua impresa, purché venga speso per coprire costi per beni strumentali nel periodo 11 marzo 2020 – 31 dicembre 2021. I beni strumentali sono tutti i beni materiali e immateriali che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la loro attività. Si tratta di beni che vengono utilizzati nel tempo. A fini puramente esplicativi e non esaustivi, rientrano tra le spese ammissibili: per i BENI STRUMENTALI IMMOBILI: • canoni finanziari e rate di mutuo per acquisto (non sono ammessi affitti, leasing e noleggi) di beni immobili come ad esempio uffici, negozi, magazzini, capannoni, anche acquisiti in precedenza • spese per la riorganizzazione degli spazi e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro • acquisto di barriere fisiche adeguate di protezione per il distanziamento e per prevenire il contagio • interventi di adeguamento su impiantistica (ad esempio: condizionamento, impianti elettrici) per i BENI STRUMENTALI MOBILI: • spese per l’acquisto o ammodernamento di beni mobili durevoli come, ad esempio, autoveicoli, veicoli commerciali e industriali, attrezzature e impianti, arredi dell’ufficio, computer, smartphone, scrivanie, armadi, banchi per gli operatori dei mercati, attrezzi per il lavoro etc. • canoni finanziari per acquisto (non sono ammessi affitti, leasing e noleggi) di beni strumentali mobili come indicati al punto precedente, anche acquisiti in precedenza • spese per acquisto di materiale necessario per garantire la puntuale informazione sulle misure di prevenzione (ad esempio cartellonistica, segnaletica) • costruzione di dehors e relativi arredi • spese per attrezzature finalizzate alla sanificazione dei locali e/o dei veicoli • spese per siti internet per e-commerce e per vetrina, sistemi di prenotazione, pagamento e compilazione di modulistica preferibilmente online • schermi video, impianti audio video • spese per attrezzatura durevole (ad esempio phon, attrezzatura da cucina, posaterie, etc.) • spese per strumenti di protezione individuale del personale, purché non usa e getta ma durevoli (ad esempio visiere, scarpe antinfortunistiche, etc.) • spese per strumentazione per rilevazione temperatura per i BENI STRUMENTALI IMMATERIALI: spese di acquisto di marchi, brevetti, diritti di utilizzo di opere di ingegno, come licenze software e altri diritti di proprietà intellettuale. – Si deve rendicontare la spesa? Non è richiesto un rendiconto, sarà però necessario conservare i giustificativi di spesa (fatture e scontrini o documenti equipollenti) dei beni e servizi acquisiti con il bonus perché saranno svolte verifiche a campione sull’effettiva destinazione del bonus. – È cumulabile con il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 120 del Decreto legge n. 34 del 19/5/2020 “Rilancio”? Sì, il Decreto Rilancio prevede un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, con un massimo di 80.000 euro. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti dei costi sostenuti. Pertanto il bonus è cumulabile con tale credito nei limiti dei costi sostenuti.

CONVENZIONE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, SCOPRI LE OFFERTE

Convenzione con FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES.  Aggiornamento maggio 2020. E’ stata aggiornata l’offerta di FCA in favore delle imprese associate relativa ai veicoli commerciali Fiat Professional ed alle autovetture Alfa Romeo, FIAT, JEEP, Lancia e Abarth. Nel rinviare alla visione delle schede allegate, segnaliamo che le nuove condizioni prevedono dei miglioramenti degli sconti per l’acquisto di diversi modelli di autovetture, ed in particolare: Al riguardo, vi segnaliamo che sono ulteriormente migliorate le condizioni economiche per l’acquisto dei seguenti modelli: FIAT TIPO Sedan (4 porte), sulla quale lo sconto applicato è del 21%, più extra-sconto del 3% per alcune versioni;  ALFA ROMEO GIULIA e STELVIO ante restyling sulle quali lo sconto è del 29% più extra- sconto fino al 5% per vetture in pronta consegna. Anche per le versioni 2020 GIULIA New e STELVIO New lo sconto è migliorato arrivando al 17%;  per il marchio JEEP, lo sconto sul modello CHEROKEE è ora del 22,5%, mentre sul GRAND CHEROKEE è del 30,5%, con un miglioramento di 7 punti percentuali. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, le riduzioni arrivano fino al 39% applicato per l’acquisto di DUCATO, DOBLO' CARGO e FIORINO (versioni Easy Pro), partendo dal 21% su PANDA Van. Per usufruire dei vantaggi della Convenzione gli associati devono consegnare, all’atto della prenotazione del veicolo, copia della tessera Confartigianato oppure una lettera su carta intestata dell’Associazione territoriale comprovante la situazione associativa per l’anno in corso. Per maggior informazioni chiamaci allo 015 8551710

REGIONE PIEMONTE PUBBLICATO IL DECRETO 63 DEL 22 MAGGIO 2020

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza n. 63 che introduce l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali (ad esempio parcheggi e aree gioco) e dispone la chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione alimenti massimo all’una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (come fatto dal Comune di Torino) qualora ne riscontrassero l’esigenza per evitare assembramenti. Il provvedimento sarà valido dal 23 maggio al 14 giugno 2020. Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni. Per scaricare il decreto clicca qui

DECRETO RILANCIO – VALIDITA’ DURC SINO AL 15 GIUGNO 2020

Decreto Legge “Rilancio” Validità DURC fino al 15 giugno 2020 Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) chiarisce che i DURC la cui scadenza è compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020. Vi informiamo che l’INPS, con il messaggio n. 2103/2020 (v. allegato) ha illustrato le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva alla luce di quanto previsto dall’art. 81, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che ha escluso il DURC dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi. Come noto infatti, la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, ha disposto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, tra cui anche il DURC, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il D.L. n. 34/2020 è tuttavia intervenuto nuovamente sulla materia (disciplinata dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020) escludendo espressamente il DURC dall’ampliamento del periodo di scadenza e di conservazione. Pertanto, in virtù di tale ultima modifica legislativa, i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020. In merito alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni impartite col messaggio INPS n. 1374/2020. Il messaggio INPS precisa, infine, che ai fini della verifica della regolarità contributiva non possono essere considerati gli adempimenti ed i versamenti previdenziali dal momento che gli stessi sono stati sospesi dalle disposizioni legislative emergenziali vigenti.  

COMUNE DI BIELLA NUOVO ORARIO DI APERTURA PER PARRUCCHIERE E STUDI ESTETICI

La giunta comunale di Biella con l' ordinanza 18 del 22 maggio 2020 dispone che  l’orario di apertura all’utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020, è stabilito nel modo seguente: 1) Ciascun esercizio, ubicato nel territorio comunale, determina liberamente l’orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L’orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l’orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz’ora oltre l’orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d’accesso all’esercizio resti chiusa. 2) Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 1 novembre, 25 e 26 dicembre 2020. 3) Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato. 4) Si ribadisce l’obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici. 5) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate. PER SCARICARE L' ORDINANZA CLICCA QUI

RiparTiAmoBiella PER UNA CITTA’ VIVA E SICURA – PROGETTO DEHOR

Parte il progetto "#RiparTiAmo Biella, per una città viva e sicura , spazi a dehor, ombrelloni e tavolini sulle vie cittadine. D EL I B E R A  COMUNE DI BIELLA Covid 19 – Misure e individuazione di regole e criteri da osservare per la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute. INDIRIZZI. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA fornisce i i seguenti indirizzi gestionali: a tutti i soggetti interessati con particolare riferimento agli esercenti i pubblici esercizi, di attenersi alle seguenti disposizioni: 1. prevedere che tavoli e sedie, ombrelloni ed eventuali elementi a protezione delle sedute possano essere collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività o edifici, previo consenso scritto dei gestori e/ o dei proprietari degli stabili anche nel caso che lo spazio sia sfitto, andando ad aumentare fino al massimo del raddoppio della superficie già occupata con dehors preesistenti o, qualora non siano stati mai concessi dehors , fino al massimo della superficie del locale; 2. consentire, per la collocazione delle attrezzature di cui al punto 1, l’utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamento pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente; 3. consentire la collocazione delle attrezzature di cui al punto 1 in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale, previa adozione degli atti necessari con oneri a carico del richiedente, tra i quali acquisto posa e manutenzione della segnaletica adeguata ( ad esempio cartelli di divieto di sosta ), ; 4. valutare, in riferimento ad eventuali richieste, la chiusura della strada previo rilascio di ordinanza da parte dei competenti uffici comunali 5. stabilire che nelle aree destinate a dehor venga prevista, qualora risulti compatibile con la dimensione del nuovo spazio occupato, la presenza di verde con funzioni perimetrali con elementi catarinfrangenti, soprattutto a delimitazione di quanto previsto al punto 3, per il quale l’altezza minima degli elementi di delimitazione dovrà essere approssimativamente di un metro ; 6.prevedere, al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, che sia applicata, da parte dei gestori dei ristoranti nonché dei bar che offrono consumazioni prolungate al tavolo, la prenotazione obbligatoria; la prenotazione potrà essere eventualmente effettuata anche in presenza, fermo l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi – indicato nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative “ del 16 maggio 2020 – di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. 7. prevedere che il distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro. Per i clienti che si trovino seduti l’uno accanto all’altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 1,5 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet e comunque dovranno essere rispettate le eventuali norme a livello nazionale e regionale vigenti; 8 di dare atto che le previsioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 si applicano alle concessioni di suolo pubblico già rilasciate e a quelle che verranno rilasciate dopo l’adozione della presente deliberazione ed in relazione a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che beneficeranno dell’esenzione del pagamento della tassa di occupazione di suolo e aree pubbliche in virtù di norme di legge di provvedimenti comunali adottati. 9 destinare a dehors aree che l’amministrazione individuerà, non attigue alle attività di somministrazione e dedicate al consumo sul posto dei prodotti acquistati, con obbligo per i gestori singoli o associati che facciano richiesta di occupazione, di provvedere a ricevere la prenotazione, ad esercitare la vigilanza nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi in concessione; 10. prevedere che tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, debbano essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al temine del periodo di occupazione; 11. dare atto che non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada; 12. dare, altresì, atto che la valutazione sull’opportunità di utilizzare spazi pubblici (e in quale misura) verrà determinata dal settore dell’Ufficio di Polizia Locale Attività Economiche e Protezione Civile di concerto con gli altri uffici comunali coinvolti; il settore sopraindicato rilascerà specifica autorizzazione sulla base della presentazione del modulo semplificato pubblicato sul sito del Comune, e sulla base dei seguenti criteri di massima: – valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta; – valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ad altre attività che si svolgono nell’area di riferimento; – valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità e a quanto previsto dal punto 1; – valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante, sulla base delle linee guida allegate alla presente ordinanza; 13 dare atto che con deliberazione della giunta comunale verranno individuate in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all’attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione; 14. che le istanze di concessione di occupazione delle aree interessate dalla presente deliberazione siano presentate, in attuazione delle previsioni dell’articolo 187 bis, del D.L. “Rilancio Italia“ e sulla base del modulo apposito pubblicato sul sito internet del Comune.  b)DI DISPORRE che le misure previste dalla presente debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto delle seguenti disposizioni: – in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il … Leggi tutto