Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

REDDITO DI EMERGENZA, CHI PUO’ RICHIEDERLO?

Reddito di emergenza  Si tratta di un nuovo sussidio pensato per le famiglie che attraversano una fase di difficoltà economica a causa della pandemia di coronavirus e non hanno accesso ad altre forme di protezione sociale. Ecco una breve guida con tutto quello che c’è da sapere sul reddito di emergenza. 1) REDDITO DI EMERGENZA: 4 REQUISITI Per avere diritto al sussidio è necessario soddisfare (contemporaneamente) quattro requisiti; Residenza in Italia (la verifica riguarda la persona che inoltra la richiesta). Isee inferiore a 15mila euro. Reddito familiare ad aprile 2020 inferiore all’importo del Rem. Patrimonio mobiliare non superiore a 10mila euro nel 2019. Il tetto sale di 5mila euro per ogni componente della famiglia successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Solo se all’interno del nucleo è presente un soggetto disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri Isee) il limite viene innalzato a 25mila euro.  Per maggior informazioni rivolgiti al nostro UFFICIO PATRONATO al numero 015 8551710

REGIONE PIEMONTE, APRE LO SPORTELLO ORIENTAMENTO PER STUDENTI E GENITORI

OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE In questa difficile fase dovuta all'emergenza sanitaria, che ha portato anche alla sospensione delle attività scolastiche e formative,  crediamo sia importante mettere a disposizione di ragazzi, ragazze e loro famiglie, azioni che possano aiutare a prendere consapevolezza sulle decisioni che li attendono nei mesi futuri. Per questo motivo Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino stanno proponendo la possibilità per le scuole di I e II grado di coprogettare e richiedere interventi a distanza rivolti a gruppi di allievi e allieve, e per tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 22 anni si offre l’opportunità di accesso diretto alle azioni individuali, attraverso colloqui video con Skype, Whatsapp o in qualunque altra modalità a distanza. Sportelli regionali di orientamento  Se hai bisogno di aiuto per scegliere come proseguire gli studi o avvicinarti al mondo del lavoro, cerca lo sportello di orientamento più vicino a te e chiamaci. E’ attiva in tutto il Piemonte una rete di sportelli pubblici di orientamento che offrono un servizio gratuito di informazione, consulenza e accompagnamento rivolto a ragazzi/e tra gli 11 e i 22 anni, per chi intende: iscriversi alle scuole superiori; iscriversi a un corso di formazione; iscriversi all’Università o ad altri percorsi post-diploma; valorizzare le proprie attitudini ed esperienze; orientarsi rispetto alle professioni ed alle opportunità formative e di lavoro. In questa fase di emergenza sanitaria, Obiettivo Orientamento Piemonte ha attivato i servizi a distanza, quindi gli sportelli sono regolarmente contattabili per fissare colloqui da svolgersi tramite le varie piattaforme disponibili (Skype, Whatsapp, Meet, ecc). In alternativa, è sempre disponibile la mail orientamento@regione.piemonte.it  Di seguito trovate l'elenco in excel e le mappe interattive degli sportelli, suddivisi per area territoriale: Alessandria-Asti mappa elenco sportelli Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli mappa elenco sportelli Cuneese  mappa elenco sportelli Città metropolitana di Torino mappa elenco sportelli Per maggior informazioni clicca qui   

IL “DECRETO RILANCIO” IN GAZZETTA UFFICIALE

Pubblicato nella notte nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il decreto legge n. 34/2020, c.d. decreto rilancio; 266 articoli in piu' di 300 pagine di testo.  Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 Tra le principali novità  Per scaricare il decreto  clicca qui Per scaricare il decreto formato bignami clicca qui 

BONUS REGIONE PIEMONTE COME RICHIEDERLO

Bonus Piemonte È in corso in questi giorni l'invio delle pec ai beneficiari del BonusPiemonte, il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l'emergenza Coronavirus. Gli invii proseguiranno al ritmo di 5.000 al giorno, fino a raggiungere le 60.000 imprese del territorio che, ad oggi, vi possono accedere. Immediata e semplice la procedura. Una volta trasmessi i dati il contributo verrà accreditato nell'arco di qualche giorno. Le istruzioni per ricevere il BonusPiemonte Per accedere al sistema e comunicare l'Iban su cui si desidera venga accreditato il Bonus è necessario essere muniti di una delle seguenti credenziali di autentificazione digitale: SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: nel caso non lo avessi puoi attivarlo consultando il sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid (scelta consigliata se non si hanno altre credenziali di autenticazione digitale. In alternativa si può chiedere supporto al proprio commercialista) Carta di Identità Elettronica (CIE) Certificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi-CNS con lettore di smart-card collegato al proprio personale computer Una volta entrati nel sistema è necessario indicare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, estremi di un documento identificativo dati identificativi dell'impresa: denominazione o ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, partita Iva dati relativi alla sede legale dell'impresa: comune, indirizzo, recapiti telefonici e posta elettronica estremi bancari: Iban e intestatario Al termine del modulo di domanda è necessario allegare copia del documento d'identità del rappresentante legale (fronte e retro). A tal fine è possibile inserire due allegati (il limite massimo di ogni file allegato è di 5 Mb e potrà avere formato jpg, pdf o tif). Per agevolare nella compilazione della domanda è stato predisposto un video tutorial. Per ogni informazione sul BonusPiemonte scrivere un'e-mail a help.bonuspiemonte@regione.piemonte.it Per ulteriori informazioni tecniche e/o procedurali contattare il numero telefonico 011/08.24.407 o scrivere a gestione.finanziamenti@csi.it L'elenco dei codici Ateco dei beneficiari è consultabile nell'allegato Per info telefona allo 015 8551710

DAL 18 IL PIEMONTE RIAPRE!

  !! ATTENZIONE !!  Oggi alle ore 16 il presidente Alberto Cirio e l’assessore Vittoria Poggio hanno reso noto il calendario delle riaperture delle attività commerciali: * da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing,  i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse.  * da mercoledì 20 maggio i mercati potranno ospitare anche i banchi extralimentari  (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza); * tra il 23 e il 25 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti  (la data precisa verrà definita in giornata in raccordo con quanto sarà previsto nel nuovo decreto del Governo sulle riaperture, atteso nelle prossime ore)  e resta al momento consentito il servizio di asporto. Sempre dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore,  purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza. Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative (clicca qui ) Il direttore  Massimo Foscale 

L’INFORTUNIO COVID-19 NON E’ COLLEGATO ALLA RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa  In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.  

AZIONI CONFEDERALI SUL TEMA INFORTUNIO DA COVID 19

 Azioni confederali sul tema infortunio sul lavoro da Covid-19, il nostro presidente a tgcom24 Cari Associati  desidero aggiornarvi sulle azioni sindacali che la Confederazione ha intrapreso sul tema, di crescente attualità e rilevanza anche presso la pubblica opinione, del rapporto fra contagio di un lavoratore e infortunio sul lavoro, argomento oggetto di una circolare dell’Inail che, nel fornire indicazioni in merito all’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha inopinatamente esteso il principio della presunzione semplice di origine professionale dell’infortunio sul lavoro ben oltre il caso degli operatori sanitari a diretto contatto con i malati Covid-19 e – quindi – ben oltre la stessa previsione normativa. L’art. 42, comma 2 citato, infatti, stabilisce che nei casi accertati di Covid-19 in occasione di lavoro – e quindi in presenza di un nesso eziologico fra la mansione svolta e il contagio – vengono riconosciute dall’Inail le tutele dell’infortunio sul lavoro senza però che gli eventi in questione vengano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e, dunque, senza aumento dei premi per il datore di lavoro. L’orientamento adottato dall’Inail e finora non oggetto di correzioni da parte dell’Istituto assicurativo, né del Ministero del Lavoro, tuttavia, è estremamente preoccupante. Infatti, se venisse realmente applicata la cosiddetta “presunzione di contagio” a tutti i casi di lavoratori che contraggono il Covid-19, potrebbero essere avviate nei confronti dei datori di lavoro azioni di vario genere (dall’azione penale, all’azione di regresso da parte dell’Inail e persino l’azione del lavoratore per ottenere il danno differenziale), anche laddove siano state correttamente applicate le misure di prevenzione. La Confederazione, nei negoziati con il Governo e le Parti sociali che hanno portato alla sottoscrizione dei Protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020, ha sempre posto quale prima richiesta in materia il riconoscimento del Covid- 19 come un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione. Tale principio, non a caso, è riportato in entrambi i richiamati Protocolli. È stata quindi inoltrata una formale richiesta all’Inail di modificare urgentemente il suddetto orientamento in materia, delimitando in modo certo il principio della cosiddetta “presunzione di contagio” all’unico caso logicamente ammissibile, ovvero quello concernente gli operatori sanitari che siano entrati in diretto contatto con soggetti positivi al Covid-19. A livello politico, la Confederazione ha richiesto al Presidente del Consiglio Conte, da ultimo nel corso di un incontro tenutosi il 6 maggio scorso, un urgente intervento da parte del Governo che da un lato escluda l’applicazione del principio della presunzione semplice per il riconoscimento di infortunio professionale del COVID-19 e dall’altro eviti future ingiuste possibili azioni di rivalsa e di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro. Il tema è stato infine rappresentato nel corso di un’audizione tenuta il 12 maggio scorso dalla Commissione Lavoro del Senato, formulando l’espressa richiesta di una norma di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da parte di un proprio lavoratore. Ciò anche alla luce dei principi comunitari in materia. L’art. 5, comma 4, della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a chiare lettere stabilisce la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

COVID-19 PROTOCOLLO INAIL PER SETTORE RISTORAZIONE

MISURE DI SICUREZZA PER LA RIAPERTURA DI BAR E RISTORANTI Ecco in sintesi le regole come emergono dai documenti Inail e Iss (Istituto superiore di sanità). BAR E RISTORANTI Lo spazio per ogni cliente nei ristoranti deve più che triplicare passando da 1,2 metri a 4 mentre dovrà essere eliminato il servizio a buffet, si sottolinea anche l’introduzione della prenotazione obbligatoria. "  Il layout dei locali di ristorazione andrà rivisto garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in considerazione dello spazio di movimento del personale – non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie. Va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie. La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente obbligatoria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari " È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli monouso). I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici). È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.)   Misure specifiche per i lavoratori In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, in considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione. Il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, deve indossare la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile. Il personale addetto al servizio ai tavoli  anche per loro è necessario l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo. Il personale  dedicato ad attività amministrative, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro, devono indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es., separatore in plexiglass). Si dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale in più punti in sala e, in particolare, i servizi dovranno essere igienizzati frequentemente. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno adottate tutte le consuete misure di igienizzazione. I  locali spogliatoi ed ai servizi igienici, dovranno  essere adeguatamente puliti. L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020. Per consultare il protocollo clicca qui