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SMALTIMENTO SCORTE IMBALLI ED ETICHETTE PRODOTTI ALIMENTARI

Smaltimento scorte imballaggi ed etichette prodotti alimentari. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico Facciamo seguito alla circolare Prot. n. 435 del 2 aprile scorso, prt comunicarvi che la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una nota in allegato) relativa alla possibilità per le imprese alimentari di poter continuare ad utilizzare fino alla fine dell’anno eventuali scorte di etichette e/o imballaggi dei prodotti, in loro possesso per contratti di fornitura stipulati anteriormente alla data del 1° Aprile 2020 (data di entrata in vigore del Reg. UE 775/2018 ), nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali di origine (pasta, riso, pomodoro, latte ), in via di adozione. Per scaricare la comunicazione MISE clicca qui 

DCPM 26 APRILE CHI RIPARTE IL 4 MAGGIO

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Cari Colleghi, il nuovo DPCM, approvato dal Governo lo scorso 26 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, ha avviato la cosiddetta “Fase 2”, quella di riapertura delle attività economiche. Il decreto entra in vigore oggi, 4 maggio, e si applicherà fino al 17 maggio. Le misure si applicheranno su tutto il territorio nazionale anche se si continueranno ad applicare le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Le riaperture avranno luogo a partire dal 4 maggio e rispondono alla scelta del Governo di prevedere una graduale ripresa delle attività. In particolare si tratta delle attività di produzione contenute nell’Allegato 3 allo stesso decreto (che potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze). Tra le attività artigiane che potranno riaprire il 4 maggio si evidenziano: – l’intero comparto delle costruzioni (codici da 41 a 43); – l’intero comparto del tessile (codice 13) e della confezione di articoli di abbigliamento (codice 14) e della fabbricazione di articoli in pelle (codice 15), prima limitati ad alcuni specifici settori; – la fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (codice 23), che interessa l’attività di ceramisti, vetrai e marmisti; – le attività della meccanica (attraverso la riapertura completa dei codici 17, 20, da 22 a 30, 32); – la fabbricazione di mobili (codice 31); – l’attività di produzione degli orafi (codice 32); – le imprese del verde, prima limitate alla sola attività di “cura e manutenzione”, per le quali decade il divieto delle attività di “realizzazione” (codice 81.3); – l’intero settore della “riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (codice 95) all’interno del quale operano tappezzieri, calzolai, antennisti e riparatori di elettrodomestici; – le attività di “pubblicità e ricerche di mercato” (codice 73) e i servizi di fotocopiatura (codice 82) che coinvolgono i grafici; – le attività di estrazione (codici 07 e 08), il commercio all’ingrosso (codici 45 e 46) e le attività immobiliari (codice 68). Inoltre, nella serata di sabato 2 maggio sono state pubblicate alcune FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio (quelle di impatto sulle attività delle nostre imprese sono tempestivamente pubblicate anche nella sezione apposita del sito confederale dedicata all’emergenza COVID-19) tra le quali quella che recepisce le sollecitazioni di Confartigianato dando il via libera alle attività di restauro a partire da oggi, 4 maggio. Tra le attività artigiane che avranno minori restrizioni a partire dal 4 maggio si evidenziano: – le attività artigiane del settore alimentazione, tra cui: gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie e pizzerie a taglio (ricomprese nel codice Ateco 56). Queste imprese potranno riprendere la vendita da asporto, sinora preclusa. Rimangono, invece, fermi il divieto di consumo sul posto, il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali e l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane, ovviamente, consentita la vendita con consegna a domicilio. Le imprese a cui è consentito riprendere l’attività dal 4 maggio sono autorizzate, sin dal 27 aprile 2020, a svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) nonché allo specifico Protocollo per i cantieri (Allegato 7) e a quello per il trasporto e la logistica (Allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza. È stato, inoltre, affidato alle Regioni il compito di monitorare l’andamento del contagio e – in caso di aggravamento – di proporre al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive presenti nelle aree interessate. Viene, infine, soppressa la disposizione (contenuta nell’art. 3, commi 3 e 6, del DPCM 10 aprile) che consentiva di proseguire l’attività, previa comunicazione al Prefetto, nei casi di imprese funzionali a determinate filiere o che avessero impianti a ciclo produttivo continuo. Rimangono, invece, sospese le attività artigiane di acconciatura ed estetica, considerate dall’Inail “ad alto rischio”. Il decreto non ha, per il momento, accolto le richieste per la riapertura di tali imprese nonostante le misure redatte ad hoc per le 2 categorie dalla Confederazione che continua, incessantemente, a promuovere azioni nei confronti del Governo e del Parlamento tese a favorire la riapertura di queste imprese, compatibilmente con la verifica della situazione dei contagi, prima della data del 1° giugno prospettata dal Presidente del Consiglio. Viene, inoltre, specificatamente confermata la chiusura dei centri benessere e dei centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza). Permangono anche le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già previste dal DPCM 10 aprile. Unica riapertura consentita è quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, che era stata oggetto di notevoli dubbi interpretativi a causa della scarsa chiarezza del decreto citato. Rimangono consentite le attività di servizi alla persona, lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri (Allegato 2 del decreto). Ulteriori novità sono state introdotte relativamente agli spostamenti. Vengono, infatti, allargate le maglie che in questa fase hanno bloccato anche gli spostamenti per motivi economici, consentendo la possibilità di muoversi con maggiore libertà nel territorio nazionale. In particolare: ? il divieto di trasferirsi o spostarsi negli altri Comuni cede il posto al divieto di spostarsi in altre Regioni, facendo sempre salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute; ? vengono considerati come necessari anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti. Decade anche il divieto di svolgere cerimonie funebri, che sono ora consentite pur nel rispetto di alcune prescrizioni (massimo 15 congiunti presenti, distanza interpersonale di un metro, utilizzo di mascherine e funzione da svolgersi preferibilmente … Leggi tutto

COVID-19, IDONEITA’ PSICOFISICA ALLA GUIDA, LA DEMATERIALIZZAZIONE SLITTA AL 6 LUGLIO 2020

CORONAVIRUS, IDONEITÀ PSICOFISICA ALLA GUIDA: LA DEMATERIALIZZAZIONE SLITTA AL 6 LUGLIO 2020 Si informa che il Ministero dei Trasporti, con circolare n. 11760 del 27 aprile 2020, comunica che viene rinviato al rinvio al prossimo 6 luglio l’entrata in vigore della dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida. Il Ministero dei Trasporti specifica inoltre che il rinvio è stato deciso a causa della crisi emergenziale determinata dall’epidemia da COVID-19, che ha visto impegnati, su tutto il territorio nazionale, la maggior parte dei medici che possono svolgere la verifica dei requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, per svolgere attività di assistenza alle persone contagiate, non ha consentito alle strutture sanitarie previste dall’art. 119 del codice della strada, cui afferiscono i predetti medici, di attivare le procedure necessarie per la dematerializzazione del certificato medico, dal prossimo 4 maggio (data indicata nella circolare prot. 6942 del 27 febbraio 2020).

BONUS PIEMONTE, ELENCO DELLE CATEGORIE

Per l' erogazione si adotterà un nuovo criterio, la Regione invierà una pec alle singole imprese che dovranno rispondere indicando le coordinate bancarie. ATTENZIONE : LE IMPRESE DEI SETTORI  INTERESSATI  DEVONO VERIFICARE ATTENTAMENTE LA FUNZIONALITA’ E L' ATTIVAZIONE DELLA PROPRIA PEC E PRESTARE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE E DA FINPIEMONTE. CHI AVESSE NECESSITA’ DI ATTIVARE UN INDIRIZZO PEC O HA PROBLEMI AD ACCEDERVI,  PUO’ CONTATTARCI ALLO 015 8551710.

REGIONE PIEMONTE DECRETO N 50 DEL 2 MAGGIO 2020

La Regione Piemonte, con Decreto n.50 del 2 maggio 2020, ha emanato un nuovo provvedimento per la prevenzione dell’emergenza sanitaria in atto, in vigore dal 4 all’17 maggio p.v.. Nel rimandare alla lettura dello stesso, allegato alla presente, si evidenzia peraltro, in tema di edilizia, che il decreto richiama il DPCM 26 aprile 2020 e nulla dispone di diverso da quanto previsto dal provvedimento nazionale; all’art. 2   viene consentita la ripresa di diverse attività produttive tra cui quelle riconducibili ai Codici  ATECO 41,42, 43 e 38 è da ritenersi che da lunedì 4 maggio p.v. l’attività relative a cantieri pubblici e privati potranno essere riprese o avviate, naturalmente a condizione del tassativo rispetto delle prescrizioni anticontagio ed in particolare con il Protocollo sui cantieri del 24 aprile u.s..Tra le varie misure, anche il blocco  delle slot machines, la cura dei cavalli, la toelettatura degli animali, lo spostamento verso le seconde case. Per consultare il decreto clicca qui

SIAE DIFFERIMENTO AL 31 MAGGIO 2020 SCADENZA RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI MUSICA AMBIENTE

Convenzione SIAE 2020.  Differimento al 31 maggio 2020 del termine di scadenza per il rinnovo degli abbonamenti annuali per “Musica d’ambiente”. Nel far seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento, vi segnaliamo che il termine per il rinnovo degli abbonamenti alla SIAE per l’utilizzo di “Musica d’ambiente” per l’anno 2020, in considerazione della grave emergenza sanitaria in corso, è rinviato al 31 maggio 2020.

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE DI CONVERSIONE 24 APRILE 2020 N.27 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18

Pubblicata nel S.O. n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia da oggi. Con la legge di conversione, i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, risultano abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti. Di seguito, elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione in ambito lavoristico e fiscale. AMMORTIZZATORI SOCIALI L’articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. Nello specifico, viene disposto il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa (Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020), nonché dei datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni; per tali periodi aggiuntivi l’assegno ordinario è concesso, inoltre, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (co. 10 bis). Per le relative domande sono poi previste alcune semplificazioni procedurali. In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (art. 14 del D.Lgs. 148/2015). Orbene, nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Ancora, allo scopo di inserire nel provvedimento quanto già disposto dall’art. 14 del D.L. 9/2020 (decreto che evrrà abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonchè degli effetti già prodottisi e dei rapporti giuridici sorti), il Senato ha disposto il riconoscimento della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo di tre mesi anche alle aziende site nei Comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 20, co. 7-bis). CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA In tema di cassa integrazione in deroga, poi, è ora previsto che l’accordo con le organizzazioni sindacali non sia necessario, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, co. 1). PROROGA O RINNOVARE DEI CONTRATTI A TERMINE All’articolo 19 del DL n. 18/2020, si fa seguire l’articolo 19bis contenente una norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. L’emendamento approvato nel passaggio al Senato risponde alle insistenze del mondo imprenditoriale in merito all’esigenza di allentare i vincoli sui contratti a termine, quale strumento utile nella presente emergenza ed al momento della futura ripresa. La disposizione – introdotta durante l’esame presso il Senato – prevede, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento in esame, nei termini ivi indicati, sia consentita la possibilità, in deroga alle previsioni vigenti, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Secondo l’articolo 20 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 infatti l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, mentre secondo il comma 2 dell’articolo 21 cit., qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Con l’introduzione, invece, dell’articolo 19 bis, il decreto Cura Italia prevede la possibilità che le aziende in cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid19, possano prorogare o rinnovare i contratti che altrimenti sarebbero scaduti, derogando all’attuale normativa. CONGEDO COVID19, BONUS BABYSITTING, PERMESSI EX ART. 33, L. N. 104 Nessun cambiamento sostanziale in materia di Congedo Covid19 ed alternativo bonus babysitting, circa invece i giorni di permesso retribuito ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (il cui numero è stato incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020), l’articolo 24 convertito, prevede un comma 2bis in cui si precisa che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio in questione si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che … Leggi tutto

REGIONE PIEMONTE, AL VIA LA MISURA 3 FONDI PERDUTI ALLE NUOVE IMPRESE

Misura 3 – Strumenti finanziari a nuove imprese Rivolto a Imprese e liberi professionisti Si tratta di un sostegno finanziario sotto forma di contributo forfetario a fondo perduto per la fase di avvio, destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi sul territorio regionale, neo costituiti e nati dai servizi di accompagnamento del Programma MIP-Mettersi in proprio.  Si rivolge: – alle imprese e lavoratori autonomi nati attraverso i servizi del Programma MIP (POR FSE 2014-2020) i cui business plan/piani di attività siano stati validati dal dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro per i territori sotto la responsabilità della Direzione regionale competente e dal dirigente “pro tempore” della competente Direzione della Città Metropolitana di Torino”; – alle imprese nate nell’ambito dei “Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” costituite in data successiva al 01.04.2015 e non oltre il 31.12.2019 (POR FSE 2007-2013). Destinatari I soggetti richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti: esser nati con il supporto dei servizi forniti nell’ambito del Programma MIP-Mettersi in proprio; essere in possesso di un Business plan (BP) / Piano di attività (PA) validato dagli uffici competenti della  Regione Piemonte o Città metropolitana di Torino o dagli Sportelli provinciali territorialmente competenti (solo imprese POR FSE 2007-2013); essere insediati con sede legale (sede operativa fissa per i lavoratori autonomi) e unità locale nel territorio della  Regione Piemonte; essere costituiti e regolarmente iscritti alla CCIAA territorialmente competente; a cui è stata attribuita la partita IVA (per i lavoratori autonomi); essere attivi con un codice ATECO 2007 prevalentemente ammissibile ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 “de minimis” e indicato nel BP/PA validato (solo BP per le imprese POR FSE 2007-2013); per le imprese POR FSE 2007-2013 essere stati ammesse alla Misura 2 “Consulenza specialistica e tutoraggio” (assistenza ex post); ammessi ai servizi di Consulenza specialistica e  tutoraggio (assistenza ex post) nell’ambito del citato Programma MIP. Valore del contributo Il valore del contributo è pari a: € 3.000,00 per le imprese individuali € 5.000,00 per le società € 2.000,00 per i lavoratori autonomi   Per maggior informazioni chiamaci allo 015 8551710