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EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 11 MARZO MARMISTI

Pubblichiamo una nota pervenuta al ns. Presidente regionale Marmisti e proveniente dal Coordinatore Nazionale Radoani, per tramite del Presidente Nazionale Marmisti.  " Sentito il parere dell'ufficio legislativo confederale riteniamo che l'attività di marmista sia una tipica attività di produzione, generalmente svolta in forma artigiana. A livello di Classificazione Ateco è inquadrabile con il codice 23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE, rientrante nella macrocategoria C "Attività manifatturiere". Tale attività, pertanto, non rientra tra quelle oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM 11 marzo 2020, che riguardano in particolare il commercio, i servizi alla persona e la somministrazione di alimenti. Pertanto il marmista che si reca al domicilio del cliente si sposta per evidenti ragioni di lavoro, motivazione prevista dal decreto citato. Si ritiene, inoltre, che non spetti al marmista indagare le motivazioni della richiesta del cliente, similmente a quanto è previsto per le attività ricettive. Queste ultime, infatti, possono rimanere aperte, nonostante gli spostamenti per motivi turistici siano vietati. Sul punto le FAQ del Governo chiariscono che non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento dei propri clienti (ad esempio per necessità). Ad ogni modo si ricorda che il marmista è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM per tutte le attività produttive, in primis il rispetto della distanza interpersonale "  

EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 11 MARZO ANTENNISTI ELETTRONICI

A tutti i colleghi antennisti-elettronici figure determinanti per garantire al cittadino servizi essenziali Caro collega, riteniamo doveroso informare che con il DPCM della sera di mercoledì 11 marzo 2020 sono state definite nell’allegato 1 le attività commerciali al dettaglio che possono rimanere aperte previa adozione di adeguate misure di sicurezza sanitaria. Scopo finale del decreto è limitare al massimo la circolazione delle persone per impedire al virus di propagarsi tra la popolazione (il virus non ha gambe pertanto usa le nostre, se ci fermiamo si ferma anche il virus). Nell’elenco dell’allegato 1 sono presenti: ? Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.(codice ATECO 47.19.20) ? Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per telecomunicazione (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4) La ragione della presenza di queste attività commerciali è comprensibilmente motivata dal fatto che le persone obbligate a rimanere in casa hanno necessità di poter acquistare apparati elettronici per le esigenze di: – collegamenti per telelavoro – collegamenti per i figli che devono seguire lezioni – accesso all’informazione via tv (terrestre e satellitare) – intrattenimento per alleggerire la tensione causata dalla segregazione forzata – impianti allarme intrusione – impianti videosorveglianza Queste esigenze sono soddisfatte anche (soprattutto) attraverso gli impianti di comunicazione elettronica come l’impianto d’antenna terrestre e satellitare, la rete domestica LAN (connessioni via cavo) o WLAN (connessioni WiFi). Quando capita che gli impianti non funzionano fioccano le richieste di intervento urgente. La figura deputata alla installazione/manutenzione di tali impianti è il tecnico con i requisiti tecnico professionali definiti nel DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b), cioè per gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere. Da tutto ciò deriva la necessità che le aziende artigiane che si occupano di tali servizi vengano informate dettagliatamente per essere in condizione di poter intervenire senza il rischio di essere oggetto di contagio e/o soggetti che trasmettono il contagio. Serve pertanto una seria presa di coscienza da parte degli artigiani, sia che operino come ditta individuale, sia che operino con la collaborazione di dipendenti. Doveroso sottolineare che la situazione che stiamo vivendo NON HA PRECEDENTI pertanto anche le indicazioni delle autorità sono soggette ad aggiornamenti che siete invitati a consultare.   Suggerimenti per gli artigiani che svolgono attività di installazione e manutenzione impianti di comunicazione elettronica COME COMPORTARSI IN TEMPO DI CORONAVIRUS   Quando non sia possibile interrompere l’attività, sarebbe utile limitare al massimo le uscite per interventi a domicilio ai soli casi in cui sia indispensabile intervenire per ripristinare la funzionali di impianti come l’impianto d’antenna, l’impianto di rete LAN e/o WLAN domestica, l’impianto allarme furto e/o videosorveglianza. Quando si riceve una chiamata si consiglia di chiedere informazioni per stabilire se: 1. sia possibile guidare via telefono l’utente per rimediare al problema (in tal caso procedere impartendo le istruzioni del caso) 2. Se non è possibile risolvere da remoto è importante chiedere: a) descrizione del problema per capire se l’intervento deve avvenire: – all’interno dalla unità immobiliare – all’esterno (solaio, tetto, cantina, esterno edificio) b) ci sono casi di persone contagiate e/o in quarantena? c) ci sono casi di persone apparentemente “solo influenzate”? d) non ci sono casi sospetti? Nei casi in cui siano presenti casi di contagio è raccomandato evitare l’intervento suggerendo di rivolgersi alle autorità che potranno fornire le istruzioni operative per consentire, eventualmente, l’intervento. Nel caso non vi siano né casi di contagio né casi sospetti e si decide di procedere con l’intervento a domicilio perché non ci sono situazioni di rischio, è fondamentale predisporre in ogni caso tutte le azioni finalizzate alla sicurezza anti-contagio considerando le due possibilità: 1. il tecnico che interviene è un dipendente (ricordando che il datore di lavoro si assume la responsabilità del rischio) 2. il tecnico che interviene è il titolare della ditta  Nel primo caso può essere valutata la possibilità che al dipendente venga concessa la forma di “lavoro agile” (lavoro agile: la possibilità quindi per il dipendente, pubblico o privato, di lavorare in un luogo che non sia necessariamente l’azienda ed eventualmente in orari flessibili. Si tratta di un approccio al lavoro dove ad assumere rilievo è il raggiungimento dei risultati prefissati), rispettando in ogni caso gli obblighi per il datore di lavoro di mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale chiedendo il rispetto delle raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute (di seguito allegate). Nel secondo caso, anche il titolare dovrà preoccuparsi di adottare le stesse misure volte a garantire la sicurezza anti-contagio. In ogni caso deve essere evitata ogni leggerezza di comportamento (a volte il titolare tende ad essere meno scrupoloso nel rispetto delle regole di sicurezza) per evitare rischi di contagio per se ma anche per evitare che diventi sorgente di contagio per altri. Ribadiamo la necessità di essere molto prudenti e di seguire attentamente le prescrizioni (vengono aggiornate seguendo le indicazioni degli esperti che stanno procedendo con le ricerche) che si trovano sul portale del Ministero della Salute.

DECRETO – CURA ITALIA- REVISIONE AUTO

DECRETO CURA ITALIA  – REVISIONE AUTO Nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – denominato “Cura Italia”- che contiene le misure di sostegno economico per sanità, famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le varie disposizioni, il Decreto, all’articolo 92 “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”, comma 4), stabilisce quanto segue: “in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo” (in allegato testo articolo 92). Con questa disposizione, che interessa i centri di controllo per il richiamo all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), viene previsto uno slittamento dei termini per cui le revisioni in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020 possono essere effettuate entro il 31 ottobre 2020. Questa norma non dispone la sospensione dell’attività dei centri di controllo, ma certamente la conseguenza sarà quella di una notevole riduzione o addirittura del blocco totale dell’attività stessa. Resta inteso che, in caso di svolgimento di attività, occorre comunque attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste dal DPCM 11 marzo 2020, di cui abbiamo dato specifiche indicazioni nelle precedenti informative (prot. n. 289 e 293 del 12-3-2020 e 309 del 16-3-2020). Siamo consapevoli delle enormi difficoltà e danni a cui vanno incontro le imprese associate, ma purtroppo bisogna tenere conto della situazione eccezionale che sta vivendo il Paese e che inevitabilmente si ripercuote su tutte le nostre attività, imponendo sacrifici e modificando i comportamenti di ciascuno di noi. Al momento l’unico segnale che può essere di aiuto è dato dalla possibilità di poter ricorrere ai provvedimenti di sostegno economico alle attività di impresa previsti dal medesimo Decreto. Per consultare il decreto clicca qui

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PAVIMENTISTA

PAVIMENTISTA   ATTIVITÀ / MANSIONI Trattasi di una professione rientrante nell’ambito dell’edilizia d’interni. Il pavimentista provvede alla posa a regola d’arte di pavimenti vari, secondo gli standard di abitabilità e funzionalità degli ambienti interni. La scelta del colore e della qualità di un pavimento – sia esso in PVC, linoleum, moquette, legno, parquet, ma anche in pietra o piastrelle di ceramica – è determinante ai fini dell’atmosfera di un locale o di una stanza. Prima della posa, il/la pavimentista realizza la soletta di sottofondo ed esegue i necessari controlli per verificare l’assenza di umidità. All’occorrenza esegue anche l’isolamento acustico e termico del pavimento. Alla fine del lavoro provvede al trattamento della superficie (ad es. levigatura e sigillatura delle fughe nei pavimenti). Nel caso di pavimenti di grandi dimensioni (per saloni, palazzetti dello sport ecc.) lavora in squadra con altri artigiani del settore. Il/La pavimentista opera prevalentemente in spazi interni.   spazi interni. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale, capacità di visualizzazione degli ambienti finiti, senso della precisione, resistenza alla fatica, costituzione fisica adeguata Figure professionali affini Piastrellista e posatore di pietra PERCORSO FORMATIVO Scuole: Scuole edili Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal compimento dei 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226). Durata del contratto di apprendistato professionalizzante: 48 mesi (III Gruppo) Il Piano formativo individuale (PFI), redatto sulla base dei profili formativi forniti dal FORMEDIL Nazionale, definisce il percorso formativo dell’apprendista coerentemente alla qualifica da raggiungere. 80 ore medie annue di formazione. Corsi formativi presso strutture formative accreditate dalla Regione, o all’interno dell’azienda di 120 ore per la durata del triennio. Apprendisti con età superiore ai 26 anni compiuti ore di formazione ridotte del 50% Al termine del percorso, l’apprendista ottiene la qualifica professionale acquisita ai fini contrattuali e la formazione verrà registrata nel Libretto personale di formazione professionale edile. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo Laboratori artigiani, imprese edili, cantieri Attività in proprio L’attività può essere esercitata in forma autonoma attraverso l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.  

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PASTAIO

PASTAIO  ATTIVITÀ / MANSIONI Attività di produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno e di quelle in scatola o surgelate; produzione di gnocchi. Valutazione della qualità nutrizionale e salutare della materia prima in ingresso, riconoscendo le caratteristiche produttive d’origine. Manipolazione dei prodotti alimentari e preparazione dell’impasto. Utilizzo di attrezzature e macchinari per la lavorazione. Trasformazione dell’impasto in tipologie di semilavorati. Stoccaggio e conservazione del prodotto. prodotto. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale. Creatività e senso delle forme. Marcato senso del gusto Figure professionali affini Pasticciere, panettiere, cuoco Nozioni e abilità richieste La conoscenza delle farine e dei prodotti lievitanti. Processi e cicli di lavorazione per la produzione delle paste. Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari per la lavorazione. Tecniche di manipolazione degli impasti. Gestione della filiera del freddo. Regole di stoccaggio e conservazione del prodotto. Competenza sulle reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari. Capacità di realizzare il semilavorato dall’impasto rispettando forma e dimensioni stabilite.Tecnica di assaggio e valutazione sensoriale dei pregi/difetti del prodotto.Conoscenza delle normative d’igiene, del sistema di autocontrollo ( HACCP) e della certificazione di qualità. Nozioni di marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati.Nei programmi di studio degli istituti professionali per i servizi alberghieri e la ristorazione sono inserite materie inerenti la formazione professionale. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Laboratori artigianali, industrie della pasta, ristoranti. Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta obbligatoriamente alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo laboratorio di pasta è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa.

CONFARTINAGIATO DONA 20 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI

CONFARTIGIANATO DONA 20 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI  Confartigianato e ANCoS, l’Associazione del Sistema Confartigianato che si occupa di progetti solidali, mettono a disposizione delle strutture ospedaliere italiane impegnate in prima linea nell’assistenza ai pazienti colpiti da coronavirus, 20 Ventilatori Polmonari Pressometrici. I primi sei respiratori saranno consegnati entro il fine settimana in Lombardia: tre verranno donati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e altri tre all’Ospedale Luigi Sacco di Milano. Nei giorni a seguire le apparecchiature saranno consegnate agli altri ospedali maggiormente congestionati e in difficoltà per la carenza della strumentazione indispensabile alla cura dei pazienti. Con questa iniziativa gli artigiani di Confartigianato fanno un gesto concreto di aiuto alle situazioni più drammatiche con la caratteristica che li contraddistingue: fatti e non parole. “Vogliamo offrire un contributo concreto alla battaglia che tutto il Paese sta combattendo contro il virus, a cominciare dalle strutture sanitarie che sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza. Siamo convinti che facendo tutti la nostra parte, uniti, responsabili e solidali al fianco delle persone e degli imprenditori, potremo superare l’emergenza sanitaria e costruire le condizioni della ripresa economica”. “In questo drammatico momento – dice Italo Macori, Presidente di ANCoS Confartigianato – abbiamo sentito il dovere di aiutare il personale medico e infermieristico che senza sosta sta lavorando per garantire assistenza ai malati. Mai come ora sentiamo forte il richiamo alla solidarietà, per la quale ci adoperiamo da sempre: ogni gesto che serva a salvare vite umane noi lo faremo , nei limiti delle nostre possibilità”.

DECRETO – CURA ITALIA- TESTO DEL DECRETO

DERCRETO CURA ITALIA Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge ‘Cura-Italia’ con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Il Governo – ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri – è vicino alle imprese, ai professionisti, alle famiglie, alle donne e agli uomini, ai giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra”. Secondo il Presidente del Consiglio si tratta di una manovra ‘poderosa’, da 25 miliardi ma che ne attiverà 350 secondo le stime del Ministro dell’Economia Gualtieri. Il quale ha spiegato che ‘c’è un capitolo molto corposo di 10 miliardi di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus’. 3 miliardi sono per autonomi e professionisti. Risorse per quasi 3,5 miliardi per sanità e protezione civile. ‘Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto’, ha spiegato il Ministro Gualtieri. “Con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure – ha aggiunto il Presidente Conte – non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani”. In attesa del testo ufficiale, il Decreto, dà una prima risposta a quanto sollecitato da Confartigianato che aveva chiesto la sospensione di tutti i versamenti di imposte, tributi e contributi fino almeno per ora al 30 aprile, il rinvio di ogni tipo di scadenza e adempimento che ricade entro il 30 aprile, la moratoria dei mutui in essere fino al 31 dicembre 2020, la copertura delle sospensioni dal lavoro con forme di deroga di cassa integrazione per tutti dipendenti.  Confartigianato apprezza il fatto che gli interventi siano estesi a tutti i settori e a tutti i territori. In particolare, i versamenti di tributi e contributi che erano in scadenza lunedì 16 marzo per ora sono prorogati e potranno essere pagati entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate a partire dal 1 giugno. Gli adempimenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio sono prorogati. Resta aperto il problema della miriade di adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione che, secondo la Confederazione, dovrebbero essere prorogati non singolarmente, ma con una norma “ombrello”. Quanto ai mutui sembrano prorogati al 30 settembre, non revocabili fino al 30 settembre, e sospesi i rimborsi delle rate fino al 30 settembre. Per i nuovi prestiti il Fondo Centrale di Garanzia darà copertura di garanzia all’80%  (90% se controgaranzia) per importi fino a 1 milione e mezzo. La regolarità nei pagamenti non sarà preso in considerazione nella valutazione. Infine la cassa integrazione opererà per tutti settori con specifica causale Coronavirus. “Riconosciamo che non è poco – commenta Confartigianato – ma moltissimo resta da fare, a partire dal rinvio dei versamenti del 16 aprile perchè è facile prevedere che a quella data saremo ancora in grave stato di necessità” L’obiettivo del decreto è garantire liquidità a famiglie e aziende che da giorni devono fare i conti con l’emergenza sanitaria. Il primo passo in questa direzione prevede che tutti i versamenti fiscali e contributivi in scadenza oggi 16 marzo siano sospesi per tutti i contribuenti. L’appuntamento è rinviato a venerdì 20 marzo. Faranno eccezione, però, imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi. Per loro l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate. Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. È il caso, ad esempio, della dichiarazione annuale Iva. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo. Al contempo il Governo mette sul piatto quasi 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali. Torna la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il fondo di integrazione salariale (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015. Sempre sul fronte ammortizzatori, un’altra novità riguarda la cassa integrazione ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso. Mentre ai lavoratori autonomi sarà riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo. E poi ancora sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche alle partite Iva, senza necessità di presentare l’Isee. Per quanto riguarda le aziende, è previsto l’ampliamento e potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi, dotato di 1 miliardo in più, garanzie statali a sostegno della moratoria delle banche alle imprese per 1,73 miliardi di euro oltre che un sostegno fiscale alla cessione dei crediti deteriorati. In particolare il fondo garanzia Pmi vede ampliare e semplificare il suo raggio d’azione per i prossimi 9 mesi, elevando ad esempio la garanzia massima per singola impresa a 5 milioni di euro. Solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Quanto invece alle imprese più grandi, Cdp (Cassa depositi e prestiti) garantirà, con uno stanziamento pubblico di 500 milioni, finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi che le banche potranno rilasciare alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus Per scaricare il testo clicca qui  Per scaricare la relazione tecnica clicca qui 

DECRETO – CURA ITALIA- STOP A MUTUI PRIMA CASA PER PRIVATI ED AUTONOMI

DECRETO – CURA ITALIA – STOP MUTUI PRIMA CASA, PER PRIVATI ED  AUTONOMI    Le rate del mutuo sulla prima casa sono sospese per chi è in difficoltà, senza necessità di presentare l’Isee. Il beneficio è esteso anche ai lavoratori autonomi. Si ampliano le maglie del già attivo "Fondo Gasparrini" anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che dovranno presentare l'autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza, rispetto all'ultimo trimestre 2019. E' revisto un fondo a garanzia di 500 milioni.

DECRETO -CURA ITALIA – CREDITO D’ IMPOSTA SU AFFITTI COMMERCIALI PER MESE MARZO

DECRETO CURA ITALIA   CREDITO IMPOSTA AFFITTI PER NEGOZI E BOTTEGHE  ll decreto "Cura Italia" introduce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1), solo per il mese di marzo 2020. IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020 L’articolo 65, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.). Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.