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DECRETO – CURA ITALIA- REVISIONE AUTO

DECRETO CURA ITALIA  – REVISIONE AUTO Nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – denominato “Cura Italia”- che contiene le misure di sostegno economico per sanità, famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le varie disposizioni, il Decreto, all’articolo 92 “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”, comma 4), stabilisce quanto segue: “in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo” (in allegato testo articolo 92). Con questa disposizione, che interessa i centri di controllo per il richiamo all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), viene previsto uno slittamento dei termini per cui le revisioni in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020 possono essere effettuate entro il 31 ottobre 2020. Questa norma non dispone la sospensione dell’attività dei centri di controllo, ma certamente la conseguenza sarà quella di una notevole riduzione o addirittura del blocco totale dell’attività stessa. Resta inteso che, in caso di svolgimento di attività, occorre comunque attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste dal DPCM 11 marzo 2020, di cui abbiamo dato specifiche indicazioni nelle precedenti informative (prot. n. 289 e 293 del 12-3-2020 e 309 del 16-3-2020). Siamo consapevoli delle enormi difficoltà e danni a cui vanno incontro le imprese associate, ma purtroppo bisogna tenere conto della situazione eccezionale che sta vivendo il Paese e che inevitabilmente si ripercuote su tutte le nostre attività, imponendo sacrifici e modificando i comportamenti di ciascuno di noi. Al momento l’unico segnale che può essere di aiuto è dato dalla possibilità di poter ricorrere ai provvedimenti di sostegno economico alle attività di impresa previsti dal medesimo Decreto. Per consultare il decreto clicca qui

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PAVIMENTISTA

PAVIMENTISTA   ATTIVITÀ / MANSIONI Trattasi di una professione rientrante nell’ambito dell’edilizia d’interni. Il pavimentista provvede alla posa a regola d’arte di pavimenti vari, secondo gli standard di abitabilità e funzionalità degli ambienti interni. La scelta del colore e della qualità di un pavimento – sia esso in PVC, linoleum, moquette, legno, parquet, ma anche in pietra o piastrelle di ceramica – è determinante ai fini dell’atmosfera di un locale o di una stanza. Prima della posa, il/la pavimentista realizza la soletta di sottofondo ed esegue i necessari controlli per verificare l’assenza di umidità. All’occorrenza esegue anche l’isolamento acustico e termico del pavimento. Alla fine del lavoro provvede al trattamento della superficie (ad es. levigatura e sigillatura delle fughe nei pavimenti). Nel caso di pavimenti di grandi dimensioni (per saloni, palazzetti dello sport ecc.) lavora in squadra con altri artigiani del settore. Il/La pavimentista opera prevalentemente in spazi interni.   spazi interni. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale, capacità di visualizzazione degli ambienti finiti, senso della precisione, resistenza alla fatica, costituzione fisica adeguata Figure professionali affini Piastrellista e posatore di pietra PERCORSO FORMATIVO Scuole: Scuole edili Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal compimento dei 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226). Durata del contratto di apprendistato professionalizzante: 48 mesi (III Gruppo) Il Piano formativo individuale (PFI), redatto sulla base dei profili formativi forniti dal FORMEDIL Nazionale, definisce il percorso formativo dell’apprendista coerentemente alla qualifica da raggiungere. 80 ore medie annue di formazione. Corsi formativi presso strutture formative accreditate dalla Regione, o all’interno dell’azienda di 120 ore per la durata del triennio. Apprendisti con età superiore ai 26 anni compiuti ore di formazione ridotte del 50% Al termine del percorso, l’apprendista ottiene la qualifica professionale acquisita ai fini contrattuali e la formazione verrà registrata nel Libretto personale di formazione professionale edile. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo Laboratori artigiani, imprese edili, cantieri Attività in proprio L’attività può essere esercitata in forma autonoma attraverso l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.  

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PASTAIO

PASTAIO  ATTIVITÀ / MANSIONI Attività di produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno e di quelle in scatola o surgelate; produzione di gnocchi. Valutazione della qualità nutrizionale e salutare della materia prima in ingresso, riconoscendo le caratteristiche produttive d’origine. Manipolazione dei prodotti alimentari e preparazione dell’impasto. Utilizzo di attrezzature e macchinari per la lavorazione. Trasformazione dell’impasto in tipologie di semilavorati. Stoccaggio e conservazione del prodotto. prodotto. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale. Creatività e senso delle forme. Marcato senso del gusto Figure professionali affini Pasticciere, panettiere, cuoco Nozioni e abilità richieste La conoscenza delle farine e dei prodotti lievitanti. Processi e cicli di lavorazione per la produzione delle paste. Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari per la lavorazione. Tecniche di manipolazione degli impasti. Gestione della filiera del freddo. Regole di stoccaggio e conservazione del prodotto. Competenza sulle reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari. Capacità di realizzare il semilavorato dall’impasto rispettando forma e dimensioni stabilite.Tecnica di assaggio e valutazione sensoriale dei pregi/difetti del prodotto.Conoscenza delle normative d’igiene, del sistema di autocontrollo ( HACCP) e della certificazione di qualità. Nozioni di marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati.Nei programmi di studio degli istituti professionali per i servizi alberghieri e la ristorazione sono inserite materie inerenti la formazione professionale. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Laboratori artigianali, industrie della pasta, ristoranti. Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta obbligatoriamente alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo laboratorio di pasta è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa.

CONFARTINAGIATO DONA 20 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI

CONFARTIGIANATO DONA 20 VENTILATORI POLMONARI PRESSOMETRICI  Confartigianato e ANCoS, l’Associazione del Sistema Confartigianato che si occupa di progetti solidali, mettono a disposizione delle strutture ospedaliere italiane impegnate in prima linea nell’assistenza ai pazienti colpiti da coronavirus, 20 Ventilatori Polmonari Pressometrici. I primi sei respiratori saranno consegnati entro il fine settimana in Lombardia: tre verranno donati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e altri tre all’Ospedale Luigi Sacco di Milano. Nei giorni a seguire le apparecchiature saranno consegnate agli altri ospedali maggiormente congestionati e in difficoltà per la carenza della strumentazione indispensabile alla cura dei pazienti. Con questa iniziativa gli artigiani di Confartigianato fanno un gesto concreto di aiuto alle situazioni più drammatiche con la caratteristica che li contraddistingue: fatti e non parole. “Vogliamo offrire un contributo concreto alla battaglia che tutto il Paese sta combattendo contro il virus, a cominciare dalle strutture sanitarie che sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza. Siamo convinti che facendo tutti la nostra parte, uniti, responsabili e solidali al fianco delle persone e degli imprenditori, potremo superare l’emergenza sanitaria e costruire le condizioni della ripresa economica”. “In questo drammatico momento – dice Italo Macori, Presidente di ANCoS Confartigianato – abbiamo sentito il dovere di aiutare il personale medico e infermieristico che senza sosta sta lavorando per garantire assistenza ai malati. Mai come ora sentiamo forte il richiamo alla solidarietà, per la quale ci adoperiamo da sempre: ogni gesto che serva a salvare vite umane noi lo faremo , nei limiti delle nostre possibilità”.

DECRETO – CURA ITALIA- TESTO DEL DECRETO

DERCRETO CURA ITALIA Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge ‘Cura-Italia’ con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Il Governo – ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri – è vicino alle imprese, ai professionisti, alle famiglie, alle donne e agli uomini, ai giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra”. Secondo il Presidente del Consiglio si tratta di una manovra ‘poderosa’, da 25 miliardi ma che ne attiverà 350 secondo le stime del Ministro dell’Economia Gualtieri. Il quale ha spiegato che ‘c’è un capitolo molto corposo di 10 miliardi di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus’. 3 miliardi sono per autonomi e professionisti. Risorse per quasi 3,5 miliardi per sanità e protezione civile. ‘Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto’, ha spiegato il Ministro Gualtieri. “Con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure – ha aggiunto il Presidente Conte – non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani”. In attesa del testo ufficiale, il Decreto, dà una prima risposta a quanto sollecitato da Confartigianato che aveva chiesto la sospensione di tutti i versamenti di imposte, tributi e contributi fino almeno per ora al 30 aprile, il rinvio di ogni tipo di scadenza e adempimento che ricade entro il 30 aprile, la moratoria dei mutui in essere fino al 31 dicembre 2020, la copertura delle sospensioni dal lavoro con forme di deroga di cassa integrazione per tutti dipendenti.  Confartigianato apprezza il fatto che gli interventi siano estesi a tutti i settori e a tutti i territori. In particolare, i versamenti di tributi e contributi che erano in scadenza lunedì 16 marzo per ora sono prorogati e potranno essere pagati entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate a partire dal 1 giugno. Gli adempimenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio sono prorogati. Resta aperto il problema della miriade di adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione che, secondo la Confederazione, dovrebbero essere prorogati non singolarmente, ma con una norma “ombrello”. Quanto ai mutui sembrano prorogati al 30 settembre, non revocabili fino al 30 settembre, e sospesi i rimborsi delle rate fino al 30 settembre. Per i nuovi prestiti il Fondo Centrale di Garanzia darà copertura di garanzia all’80%  (90% se controgaranzia) per importi fino a 1 milione e mezzo. La regolarità nei pagamenti non sarà preso in considerazione nella valutazione. Infine la cassa integrazione opererà per tutti settori con specifica causale Coronavirus. “Riconosciamo che non è poco – commenta Confartigianato – ma moltissimo resta da fare, a partire dal rinvio dei versamenti del 16 aprile perchè è facile prevedere che a quella data saremo ancora in grave stato di necessità” L’obiettivo del decreto è garantire liquidità a famiglie e aziende che da giorni devono fare i conti con l’emergenza sanitaria. Il primo passo in questa direzione prevede che tutti i versamenti fiscali e contributivi in scadenza oggi 16 marzo siano sospesi per tutti i contribuenti. L’appuntamento è rinviato a venerdì 20 marzo. Faranno eccezione, però, imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi. Per loro l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate. Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. È il caso, ad esempio, della dichiarazione annuale Iva. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo. Al contempo il Governo mette sul piatto quasi 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali. Torna la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il fondo di integrazione salariale (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015. Sempre sul fronte ammortizzatori, un’altra novità riguarda la cassa integrazione ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso. Mentre ai lavoratori autonomi sarà riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo. E poi ancora sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche alle partite Iva, senza necessità di presentare l’Isee. Per quanto riguarda le aziende, è previsto l’ampliamento e potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi, dotato di 1 miliardo in più, garanzie statali a sostegno della moratoria delle banche alle imprese per 1,73 miliardi di euro oltre che un sostegno fiscale alla cessione dei crediti deteriorati. In particolare il fondo garanzia Pmi vede ampliare e semplificare il suo raggio d’azione per i prossimi 9 mesi, elevando ad esempio la garanzia massima per singola impresa a 5 milioni di euro. Solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Quanto invece alle imprese più grandi, Cdp (Cassa depositi e prestiti) garantirà, con uno stanziamento pubblico di 500 milioni, finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi che le banche potranno rilasciare alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus Per scaricare il testo clicca qui  Per scaricare la relazione tecnica clicca qui 

CORONAVIRUS- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. PREMESSA Il principio cardine del Protocollo, contenuto nella Premessa è che “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. Per consentire ciò sono state previste nei vari punti del Protocollo molteplici misure di varia natura. Viene in primo luogo prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, al fine di consentire di ridurre o sospendere l’attività, per permettere alle realtà lavorative, di tutti i settori, di porre in essere interventi di prevenzione e tutela adeguati a garantire la salute e sicurezza di chi è chiamato a continuare a svolgere la propria attività lavorativa nei casi, ad esempio, nei quali non sia possibile adottare lo smart-working, pur raccomandato. In tema di ammortizzatori sociali, si ricorda che FSBA dal 26 febbraio scorso ha attivato la causale specifica per le sospensioni determinate dall’epidemia in atto, prevedendo fino a 20 settimane di sospensione aggiuntiva a quella ordinaria. Entrando nel tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo conferma che il COVID-19 non costituisce un rischio biologico professionale, ma generico, e indica una serie di misure da rispettare con riferimento agli ambienti di lavoro. In linea con quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020, e quindi oltre i concetti di obbligo di distanza interpersonale, sanificazione dei locali, limitazione degli spostamenti, lavoro agile, ferie, congedi, il Protocollo introduce e chiarisce alcune procedure da porre in essere, coniugandole con quelle già eventualmente adottate nelle realtà lavorative, privilegiando la maggior tutela e prevenzione, al fine di redigere un protocollo aziendale completo ed esaustivo di tutti gli interventi necessari per garantire la tutela e per contrastare la diffusione del virus. Il Protocollo individua 13 temi. Nel rinviare a un’approfondita lettura del documento, si riportano, in sintesi, gli aspetti di maggior rilievo. 1. INFORMAZIONE Viene stabilito l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di informare i lavoratori (e chiunque entri nelle realtà lavorative) delle disposizioni delle Autorità alle quali devono necessariamente attenersi, mediante apposite modalità comunicative. 2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA Viene prevista, come possibilità (ove quindi ritenuta necessaria), la verifica della temperatura corporea del personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, con conseguente divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°. Allo stesso tempo, vengono ricordate le indicazioni da seguire per coloro che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio come identificate dall’OMS. 3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Per l’accesso di fornitori esterni e dei visitatori (il cui accesso in azienda va limitato il più possibile) vengono previste indicazioni molto precise, per le quali si rimanda alla lettura del Protocollo. Con riferimento agli autisti dei mezzi di trasporto, è previsto, ove possibile, che gli stessi restino a bordo dei propri mezzi. Tale misura è motivata dalla incertezza in merito alla località di provenienza dell’autista. Per la medesima ragione è altresì prevista l’individuazione o l’installazione per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno, di servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, fermo restando l’obbligo da parte dell’azienda di garantire una adeguata pulizia giornaliera. Vengono inoltre precisate le indicazioni da rispettare relativamente agli operatori di aziende in appalto. 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA In questo paragrafo viene ribadito l’impegno che ciascuna azienda deve dedicare per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In caso di presenza all’interno dei locali aziendali di una persona con COVID-19 si rimanda a quanto previsto in materia di pulizia e sanificazione dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. Infine viene prevista la possibilità di sospendere l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, per poter svolgere interventi specifici di pulizia e sanificazione dei contesti lavorativi. 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Viene ribadito l’obbligo del rispetto da parte di tutti delle precauzioni igieniche, in particolare per le mani, prevedendo a tal fine che da parte dell’azienda vengano messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando comunque che il primo presidio igienico è la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE In merito all’uso delle mascherine viene precisato che lo stesso dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e non in deroga, come chiedeva il sindacato. Viene altresì previsto che in considerazione della situazione di emergenza (vista l’obiettiva difficoltà nel reperire mascherine sul mercato), è consentito, al solo fine di evitare la diffusione del virus, l’utilizzo di mascherine la cui tipologia non corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria. Medesima priorità di tutela, a fronte delle difficoltà di reperimento dei presidi specifici, viene perseguita con la possibilità di preparazione da parte dell’azienda di liquido detergente che dovrà, comunque, essere conforme alle indicazioni dell’OMS. Tra i dispositivi di protezione che vengono indicati, seppure in via esemplificativa, anche dispositivi di protezione ulteriori quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) Sono previste disposizioni di pulizia, sanificazione e ventilazione degli spazi comuni, unite all’accesso contingentato agi stessi e all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Ulteriori specifiche disposizioni sono previste per gli spogliatoi. 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART- WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) Sono previste indicazioni e misure in materia di organizzazione aziendale e del lavoro che le aziende potranno adottare, “avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali”. Come già evidenziato, non è previsto alcun obbligo a intese con le rappresentanze sindacali aziendali, sempre se presenti. Le misure variano “dalla chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione” alla “rimodulazione dei livelli produttivi”. Va favorito lo smart-working ove possibile, sono possibili l’adozione di un … Leggi tutto

DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

DECRETO – CURA ITALIA – SOSPENSIONE ATTIVITA' ; DEGLI ENTI IMPOSITORI L’articolo 67 introduce la disposizione in base alla quale sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Si ritiene che nella sospensione in oggetto non rientrino i versamenti dovuti nel citato periodo in relazione agli avvisi bonari (comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e da controllo formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) in quanto trattasi di versamenti eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione. Il comma 4 dispone che i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’ AGENTE DI RISCOSSIONE

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL' AGENTE DELLA RISCOSSIONE Il comma 1 dell’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall’8 di marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. ? atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ? ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 (Che approva l' annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) emesse dagli enti territoriali, ? nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Il comma 3 dell’articolo 68 in commento, inoltre, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio». Si ritiene che nella sospensione in oggetto rientrino anche le rateazioni in corso di cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione in quanto la norma parla di versamenti “derivanti da cartelle esattoriali”.

DECRETO CURA ITALIA- FISCO SCADENZE

DECRETO "CURA ITALIA" – FISCO SCADENZE Gli adempimenti fiscali del 16 marzo per aziende  con ricavi sopra ai due milioni di euro  sono rinviati a venerdì 20 marzo 2020 per aziende, autonomi e professionisti al di sotto dei due milioni di euro le ritenute, l’Iva annuale e mensile, i contributi previdenziali e Inail sono rinviati al 31 maggio 2020 , con possibilità di pagamento in unica soluzione o  rateizzabile in 5 rate.  Per tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che ricadono dall'8 marzo al 31 maggio 2020, la scadenza sarà posticipata al 30 GIUGNO 2020.  

DECRETO -CURA ITALIA- LAVORO CASSA INTEGRAZIONE-LICENZIAMENTI-QUARANTENA

DECRETO -CURA ITALIA-  CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTI E MALATTIA CONTAGIO COVID 19 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER TUTTI SINO A 9 SETTIMANE  Torna la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il fondo di integrazione. Novità per la Cassa integrazione ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per semplificare le procedure d’accesso. LICENZIAMENTI Vengono congelati i licenziamenti sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chisura di un reparto per casi di contagio eccetera). La misura riguarda le procedure dal 23 febbraio in avanti, da quando cioè è scoppiata l’emergenza sanitaria. QUARANTENA COVID 19 Per i lavoratori in quarantena, si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro malattia.