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DECRETO – CURA ITALIA- PREMIO 100 EURO PER CHI LAVORA IN SEDE

DECRETO – CURA ITALIA – PREMIO AI LAVORATORI CHE CONTINUANO A LAVORARE NELLA SEDE DI LAVORO   Un premio di 100 euro per il mese di marzo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno lavorato in sede. Il premio spetterà a chi guadagna non più di 40 mila euro l’anno ed è esentasse. Le 100 euro verranno rapportate ai giorni di lavoro in sede e verrà erogato dal datore di lavoro possibilmente nella busta paga di aprile o, al massimo, entro il conguaglio di fine anno.  

DECRETO – CURA ITALIA- STOP A MUTUI PRIMA CASA PER PRIVATI ED AUTONOMI

DECRETO – CURA ITALIA – STOP MUTUI PRIMA CASA, PER PRIVATI ED  AUTONOMI    Le rate del mutuo sulla prima casa sono sospese per chi è in difficoltà, senza necessità di presentare l’Isee. Il beneficio è esteso anche ai lavoratori autonomi. Si ampliano le maglie del già attivo "Fondo Gasparrini" anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che dovranno presentare l'autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza, rispetto all'ultimo trimestre 2019. E' revisto un fondo a garanzia di 500 milioni.

DECRETO -CURA ITALIA – CREDITO D’ IMPOSTA SU AFFITTI COMMERCIALI PER MESE MARZO

DECRETO CURA ITALIA   CREDITO IMPOSTA AFFITTI PER NEGOZI E BOTTEGHE  ll decreto "Cura Italia" introduce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1), solo per il mese di marzo 2020. IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020 L’articolo 65, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.). Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

CORONAVIRUS- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. PREMESSA Il principio cardine del Protocollo, contenuto nella Premessa è che “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. Per consentire ciò sono state previste nei vari punti del Protocollo molteplici misure di varia natura. Viene in primo luogo prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, al fine di consentire di ridurre o sospendere l’attività, per permettere alle realtà lavorative, di tutti i settori, di porre in essere interventi di prevenzione e tutela adeguati a garantire la salute e sicurezza di chi è chiamato a continuare a svolgere la propria attività lavorativa nei casi, ad esempio, nei quali non sia possibile adottare lo smart-working, pur raccomandato. In tema di ammortizzatori sociali, si ricorda che FSBA dal 26 febbraio scorso ha attivato la causale specifica per le sospensioni determinate dall’epidemia in atto, prevedendo fino a 20 settimane di sospensione aggiuntiva a quella ordinaria. Entrando nel tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo conferma che il COVID-19 non costituisce un rischio biologico professionale, ma generico, e indica una serie di misure da rispettare con riferimento agli ambienti di lavoro. In linea con quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020, e quindi oltre i concetti di obbligo di distanza interpersonale, sanificazione dei locali, limitazione degli spostamenti, lavoro agile, ferie, congedi, il Protocollo introduce e chiarisce alcune procedure da porre in essere, coniugandole con quelle già eventualmente adottate nelle realtà lavorative, privilegiando la maggior tutela e prevenzione, al fine di redigere un protocollo aziendale completo ed esaustivo di tutti gli interventi necessari per garantire la tutela e per contrastare la diffusione del virus. Il Protocollo individua 13 temi. Nel rinviare a un’approfondita lettura del documento, si riportano, in sintesi, gli aspetti di maggior rilievo. 1. INFORMAZIONE Viene stabilito l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di informare i lavoratori (e chiunque entri nelle realtà lavorative) delle disposizioni delle Autorità alle quali devono necessariamente attenersi, mediante apposite modalità comunicative. 2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA Viene prevista, come possibilità (ove quindi ritenuta necessaria), la verifica della temperatura corporea del personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, con conseguente divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°. Allo stesso tempo, vengono ricordate le indicazioni da seguire per coloro che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio come identificate dall’OMS. 3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Per l’accesso di fornitori esterni e dei visitatori (il cui accesso in azienda va limitato il più possibile) vengono previste indicazioni molto precise, per le quali si rimanda alla lettura del Protocollo. Con riferimento agli autisti dei mezzi di trasporto, è previsto, ove possibile, che gli stessi restino a bordo dei propri mezzi. Tale misura è motivata dalla incertezza in merito alla località di provenienza dell’autista. Per la medesima ragione è altresì prevista l’individuazione o l’installazione per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno, di servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, fermo restando l’obbligo da parte dell’azienda di garantire una adeguata pulizia giornaliera. Vengono inoltre precisate le indicazioni da rispettare relativamente agli operatori di aziende in appalto. 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA In questo paragrafo viene ribadito l’impegno che ciascuna azienda deve dedicare per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In caso di presenza all’interno dei locali aziendali di una persona con COVID-19 si rimanda a quanto previsto in materia di pulizia e sanificazione dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. Infine viene prevista la possibilità di sospendere l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, per poter svolgere interventi specifici di pulizia e sanificazione dei contesti lavorativi. 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Viene ribadito l’obbligo del rispetto da parte di tutti delle precauzioni igieniche, in particolare per le mani, prevedendo a tal fine che da parte dell’azienda vengano messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando comunque che il primo presidio igienico è la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE In merito all’uso delle mascherine viene precisato che lo stesso dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e non in deroga, come chiedeva il sindacato. Viene altresì previsto che in considerazione della situazione di emergenza (vista l’obiettiva difficoltà nel reperire mascherine sul mercato), è consentito, al solo fine di evitare la diffusione del virus, l’utilizzo di mascherine la cui tipologia non corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria. Medesima priorità di tutela, a fronte delle difficoltà di reperimento dei presidi specifici, viene perseguita con la possibilità di preparazione da parte dell’azienda di liquido detergente che dovrà, comunque, essere conforme alle indicazioni dell’OMS. Tra i dispositivi di protezione che vengono indicati, seppure in via esemplificativa, anche dispositivi di protezione ulteriori quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) Sono previste disposizioni di pulizia, sanificazione e ventilazione degli spazi comuni, unite all’accesso contingentato agi stessi e all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Ulteriori specifiche disposizioni sono previste per gli spogliatoi. 8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART- WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) Sono previste indicazioni e misure in materia di organizzazione aziendale e del lavoro che le aziende potranno adottare, “avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali”. Come già evidenziato, non è previsto alcun obbligo a intese con le rappresentanze sindacali aziendali, sempre se presenti. Le misure variano “dalla chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione” alla “rimodulazione dei livelli produttivi”. Va favorito lo smart-working ove possibile, sono possibili l’adozione di un … Leggi tutto

DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

DECRETO – CURA ITALIA – SOSPENSIONE ATTIVITA' ; DEGLI ENTI IMPOSITORI L’articolo 67 introduce la disposizione in base alla quale sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Si ritiene che nella sospensione in oggetto non rientrino i versamenti dovuti nel citato periodo in relazione agli avvisi bonari (comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e da controllo formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) in quanto trattasi di versamenti eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione. Il comma 4 dispone che i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’ AGENTE DI RISCOSSIONE

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL' AGENTE DELLA RISCOSSIONE Il comma 1 dell’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall’8 di marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. ? atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ? ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 (Che approva l' annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) emesse dagli enti territoriali, ? nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Il comma 3 dell’articolo 68 in commento, inoltre, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio». Si ritiene che nella sospensione in oggetto rientrino anche le rateazioni in corso di cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione in quanto la norma parla di versamenti “derivanti da cartelle esattoriali”.

CORONAVIRUS – EDILIZIA RACCOMANDAZIONE A VALUTARE OPPORTUNITA’ SOSPENSIONE CANTIERI

Emergenza Covid-19: raccomandata valutazione opportunità sospensione cantieri. Ferme restando le indicazioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020 sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (illustrate nella ns circolare n.109 del 13 marzo us) e alla luce del Protocollo del 14 marzo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali, dai Sindacati Confederali e dal Governo che prevede la prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, a seguito di numerose segnalazioni provenienti da varie parti del territorio nazionale sulla impossibilità di assicurare in tutti i cantieri edili le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, si raccomanda alle imprese di valutare l’opportunità di sospendere l’attività lavorativa, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Considerata in via assolutamente prioritaria la tutela della salute dei lavoratori e degli imprenditori edili, tenuto conto che l’organizzazione del cantiere spesso non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le disposizioni stabilite dai DPCM e in particolare dal Protocollo del 14 marzo che non contempla una declinazione applicativa di alcuni aspetti relativi alle specificità del settore (come la sanificazione periodica o la messa a disposizione di gel igienizzanti) si invitano le imprese a valutare la temporanea sospensione dell’attività laddove non sussistano le condizioni sopra evidenziate e previste dalla normativa in essere al fine di non esporsi a rischi non gestibili. In aggiunta alle criticità sopra richiamate, tra le diverse difficoltà segnalate dalle imprese al sistema Confartigianato su tutto il territorio nazionale, si evidenziano: l’impossibilità di reperire idonei dispositivi di protezione individuale necessari per eseguire le lavorazioni che richiedono una distanza inferiore a 1 metro; il problema di garantire tale distanza all’interno dei mezzi di trasporto collettivo dei lavoratori; la complicata gestione e sanificazione di servizi vari (bagni, spogliatoi, mense, ecc.). A ciò si aggiungono gli impedimenti derivanti dal mancato approvvigionamento dei materiali da costruzione diretti ai cantieri per via della chiusura dei magazzini di vendita, oltre ai posti di blocco. Quanto sopra espresso, è stata simultaneamente avanzata al Governo la richiesta di adozione di una serie di misure a sostegno delle imprese interessate alla sospensione dei lavori, tra cui: • L’ampliamento dei limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore su tutto il territorio nazionale per l’anno in corso; • La sospensione di tutti gli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altra natura in scadenza; • La garanzia di fornire la necessaria liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica di tutti i debiti e l’attivazione di pagamenti immediati per i cantieri che saranno costretti a interrompere l’attività. Si comunica infine che sono in corso contatti tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia per porre in essere iniziative e intese utili ad affrontare la gravità della situazione nell’interesse di imprese e lavoratori, su cui si fa riserva di fornire opportune informazioni e relativa documentazione, così come sugli sviluppi del contesto generale per il settore.

CORONAVIRUS – SIAE 2020 PROROGATO I TERMINI DI PAGAMENTO AL 17 APRILE

Convenzione SIAE 2020: nuovo differimento al 17 aprile 2020 del termine di scadenza per il rinnovo degli abbonamenti annuali per “Musica d’ambiente”. Vi informiamo che la SIAE, in data odierna, stante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto, ha ulteriormente rinviato il termine per il rinnovo degli abbonamenti per l’utilizzo di “Musica d’ambiente”. La nuova scadenza è fissata per il 17 aprile 2020. Per i rinnovi degli abbonamenti SIAE effettuati entro tale data saranno applicati gli sconti associativi (25% per musica d’ambiente) senza penali per ritardato pagamento. I