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EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8marzo 2020: applicazioni e interpretazioni. Nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale. IL DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In particolare:  devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali; vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;  si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;  sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;  sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali; per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;  le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone  e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;  nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa; per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro; sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi. Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confederazione si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette. In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute. Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in particolare a come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”. Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.). Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l’azione tempestiva della Confederazione ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all’interno dell’area che in quelle limitrofe. Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati e vi invito a segnalare criticità che dovessero riscontrarsi sui territori all’email coronavirus@confartigianato.it Allegati: DPCM 8 marzo 2020 CLICCA QUI  ORDINANZA della Protezione Civile dell’8 marzo 2020  CLICCA QUI FAQ del Ministero della Salute CLICCA QUI   Modulo autocertificazione CLICCA QUI  Direttiva ai Prefetti COVID-19  CLICCA QUI 

CORONAVIRUS- INDICAZIONI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

EMERGENZA CORONAVIRUS Aggiornamento 9 marzo 2020 INDICAZIONI PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI Per questi settori, viste le diverse richieste di chiarimenti pervenuti a seguito del DPCM dell’8 marzo, siamo a sottolineare l’importanza della scrupolosa applicazione delle Previsioni Igienico-sanitarie previste dai Regolamenti comunali. In aggiunta si ribadisce agli operatori quanto segue: L’ordinanza firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’8 marzo in relazione all'evolversi della diffusione del Covid-19 prevede la sospensione delle attività per "palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi" non citando centri estetici e acconciatori. Per assicurare idonee misure di prevenzione evitando assembramenti di persone è inoltre opportuno che saloni di acconciatura e centri estetici procedano ai trattamenti previo appuntamento, limitando la permanenza dei clienti all'interno dei locali al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio. E' quindi bene intensificare le misure già prevalentemente adottate in osservanza delle normali disposizioni di legge previste per la categoria ed ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali, quali il lavaggio delle mani tra un cliente e l’altro e la sterilizzazione degli strumenti utilizzati, prevedendo inoltre, come ulteriore misura di prevenzione, l’utilizzo di mascherine e guanti monouso.  

EMERGENZA CORONAVIRUS- PIANO STRAORDINARIO MADE IN ITALY

Ministero degli Esteri: presentazione del Piano straordinario Made in Italy ed emergenza Coronavirus. Gentili Imprenditori alla luce delle crescenti preoccupazioni dovute ai gravi danni economici che l’emergenza Corona Virus sta causando alle nostre imprese, in modo particolare al loro export, ritengo utile informarvi che il Governo varerà un pacchetto di misure straordinarie a supporto delle PMI. Infatti, in occasione della riunione sul Piano straordinario Made in Italy che si è tenuta presso il Ministero degli Esteri il 3 marzo scorso, il Ministro Di Maio ha annunciato alcune importanti agevolazioni messe a disposizione delle PMI per favorire l’export, con particolare riferimento a: – annullamento delle quote di partecipazione già fatturate alle imprese per iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome e workshop) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 per qualsiasi paese del mondo; – offerta gratuita di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate da ICE (fiere estere, seminari, mostre autonome e workshop) che abbiano svolgimento nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2021 in qualsiasi parte del mondo; – servizi ICE gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti, a partire dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. In relazione a quanto sopra annunciato, Confartigianato si attiverà con gli uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per approfondire tutti i possibili benefici, derivanti da queste misure straordinarie, per il nostro sistema e, inoltre, suggerire eventuali azioni in grado di migliorare le ricadute positive sulle micro e piccole imprese.

CORONAVIRUS – DOCUMENTI PER CHI VIAGGIA E PER I DIPENDENTI

Nella tarda serata del 09/03/2020 il premier Conte, con una conferenza stampa straordinaria, ha annunciato nuove misure finalizzate al contenimento dei contagi da Covid-19, che da stamani sono ufficialmente in vigore. Vengono bloccati gli spostamenti in tutto il Paese, a meno che siano motivati da esigenze specifiche, per cui si rende necessaria un’autodichiarazione per “lavoro”, “salute” e altre comprovate “necessità” (es. la spesa di generi alimentari). Confartigianato Biella ha predisposto un modello di autodichiarazione per favorire e velocizzare gli eventuali controlli. l modulo va compilato ed esibito al momento del controllo. E’ importante chiarire che “la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli”. SCARICA IL MODELLO CLICCA QUI  SCARICA L' ISTRUZIONI  CLICCA QUI  Fac-simile documento per “attestare le esigenze lavorative” dei dipendenti Con riferimento alla lettera a), comma 1, art.1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, al fine di attestare la sussistenza delle “comprovate esigenze lavorative”, Confartigianato Biella ha predisposto un modello di fac-simile da compilare e consegnare ai lavoratori dipendenti. SCARICA IL FAC SIMILE PER I DIPENDENTI CLICCA QUI  

CORONAVIRUS, VALIDITA’ REVISIONE ANNUALE E AUTORIZZAZIONI BREVE DURATA

CORONAVIRUS, INTERNAZIONALI: SEGRETARIATO CEMT COMUNICA LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI REVISIONE ANNUALE (ANNEX 6) SCADUTO, E DELLE AUTORIZZAZIONI DI BREVE DURATA Confartigianato Trasporti rende noto che il Segretariato CEMT ha diffuso la comunicazione al seguente link https://confartigianatotrasporti.it/coronavirus-internazionali-segretariato-cemt-comunica-la-validita-del-certificato-di-revisione-annuale-annex-6-scaduto-e-delle-autorizzazioni-di-breve-durata/ con la quale viene indicata la mutua accettazione fra i Paesi CEMT – per i trasporti in regime – CEMT su due temi 1. Validità revisioni 2. Validità autorizzazioni CEMT breve durate Pertanto si evidenzia che il certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo è prorogato sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data. A tal proposito si informa che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale TSI ha emanato circolare specifica sul tema che si allega. Circolare MIT      

CONFARTIGIANATO – QUESTIONARIO SU IMPATTO CORONAVIRUS

Questionario su impatto coronavirus  Il Sistema Confartigianato sta riscontrando numerose segnalazioni di una rilevante e diffusa casistica di imprese coinvolte dall’emergenza Coronavirus, e ciò indipendentemente dalla localizzazione delle stesse nelle aree dei focolai. Al fine di migliorare il livello di conoscenza della situazione reale, in modo da consentire al Sistema nazionale di formulare le più idonee proposte agli interlocutori governativi, in relazione ai provvedimenti che verranno adottati a supporto del sistema produttivo, si richiede agli Associati entro e non oltre il 7 marzo 2020 la compilazione di un breve questionario web, anonimo, raggiungibile all’indirizzo   https://it.surveymonkey.com/r/COVID-19NAZ  

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PASTICCIERE

PASTICCIERE  SI OCCUPA DELLA PRODUZIONE DI VARI TIPI DI DOLCI (pasticceria fresca, da forno, lievitata). Le operazioni che svolge tipicamente sono: – la scelta e il dosaggio degli ingredienti; – la preparazione di impasti e creme; – la cottura; – la decorazione e nel fare ciò si affida in primo luogo alle proprie mani, e a macchinari (impastatrice, raffinatrice, cuocitrice, forni, ecc.) e utensili vari che lo supportano nelle varie fasi della preparazione dei dolci. Le qualità del pasticciere si apprezzano non soltanto quando si dimostra in grado di realizzare dolci squisiti, ma anche quando dimostra di possedere capacità ed inventiva per creare ricette nuove e personalizzare i prodotti dolciari secondo i gusti del cliente. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini – Estro, creatività e passione per la cucina – Attitudine a sperimentare e ricercare nuove ricette e proposte per i clienti – Spirito di sacrificio, voglia di imparare e disponibilità a lavorare nelle festività, nel fine settimana e anche di notte – Conoscenza dell’ambiente della cucina e delle attrezzature e utensili – Conoscenza delle materie prime utilizzate nella produzione e delle relative caratteristiche – Abilità nel lavoro di squadra e nel coordinamento di collaboratori e personale di supporto – Precisione nel programmare i tempi di produzione e nel calcolare la resa delle materie prime e le dosi prescritte – Cura dell’igiene della persona e del luogo di lavoro Figure professionali affini Panettiere/a, confettiere/a, cuoco Nozioni e abilità richieste Conoscenza merceologica, processi produttivi, norme igieniche, sistema di autocontrollo (HACCP), certificazione di qualità, marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. Abilità manuale e senso estetico sono indispensabili per: tagliare paste e biscotti con gli stampini, aggiungere il ripieno, ricoprire i dolci con la glassa, decorare, guarnire ecc. Cognizioni in materia di conservazione dei prodotti. La preparazione dei prodotti prevede la lavorazione di numerosi ingredienti: farine, uova, zucchero, burro, latte, panna, marmellate e gelatine, sciroppi, frutta, spezie, nocciole, mandorle, cioccolato, marzapane ecc. Per svolgere bene questo lavoro occorrono: senso dell’igiene, precisione nel pesare e combinare gli ingredienti, attenzione nell’utilizzo di macchine e forni. PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati. A titolo esemplificativo: Università dei sapori – Umbria; Italian Chef Accademy, Roma; Accademia Nazionale Professioni Alberghiere; Scuole professionali alberghiere. PRINCIPALI MATERIE DI STUDIO •Produzione pasticceria fresca, lievitata e da forno •Creme e farciture •Confezionamento e presentazione dei prodotti •Tecniche di bilanciamento •Norme igienico sanitarie Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE I pasticcieri lavorano presso – panifici e pasticcerie artigianali, grandi alberghi e ristoranti di alto livello Vendendo / somministrando direttamente al pubblico i propri prodotti dolciari Oppure – industrie dolciarie o laboratori che a loro volta riforniscono la grande distribuzione e le attività ricettive. Il lavoro può svolgersi – in proprio, di solito nelle pasticcerie o nei laboratori dolciari dove oltre alla produzione c’è anche la vendita al pubblico, – oppure alle dipendenze di un’impresa dolciaria o un grande albergo/ristorante. Se nelle attività artigianali e in quelle di dimensioni più contenute solitamente il pasticciere segue tutte le fasi della produzione dolciaria, nei reparti produttivi delle aziende del settore dolciario può anche occuparsi solo di alcune delle attività previste (impastatore, decoratore, ecc.). Per avviare un’attività artigianale di pasticceria oltre all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane presso la locale Camera di Commercio, i locali adibiti a laboratorio e/o vendita al dettaglio e il titolare debbono soddisfare determinati requisiti di tipo igienico-sanitario (ad esempio HACCP, struttura dei locali, ecc.).  

CORONAVIRUS- CONFARTIGIANATO BENESSERE : SCEGLIERE OPERATORI IN REGOLA

L’emergenza sanitaria da coronavirus impone comportamenti di massima cautela anche nella scelta dei servizi alla persona. E ripropone l’importanza di rivolgersi a operatori in regola con le norme di settore sia dal punto di vista della formazione obbligatoria sia per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali l’attività viene svolta. E’ il caso delle attività legate alla cura del corpo, come le imprese dei settori acconciatura ed estetica. Confartigianato Benessere ribadisce che gli imprenditori sono da sempre tenuti a rispettare le prassi stabilite per legge al fine di evitare la trasmissione di patogeni o agenti contaminanti e, oltre alle norme previste a livello nazionale, seguono percorsi di formazione specifici per adeguarsi ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali. Tiziana Chiorboli, Presidente di Confartigianato Benessere, sottolinea: “I saloni di acconciatura ed i centri estetici sono i luoghi in cui vengono maggiormente rispettate le misure di igiene e sicurezza, a beneficio nostro e della nostra clientela”. “La nostra attività – aggiunge la Presidente di Confartigianato Estetisti Sandra Landoni – è soggetta a norme stringenti, sia di livello nazionale che regionale/provinciale, che impongono non solo la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione di strumenti e attrezzature, ma anche l’igienizzazione dei locali e degli ambienti specifici di lavoro. “Le misure di sicurezza adottate dalle imprese del settore – fa rilevare Confartigianato Benessere – rappresentano una garanzia per i clienti, non solo in presenza di emergenze di tipo sanitario. E questo deve rappresentare una costante e precisa indicazione a scegliere con consapevolezza ed evitare di affidarsi a soggetti che operano abusivamente, in locali non adibiti allo scopo e in assenza dei requisiti professionali previsti dalla legge”.

CORONAVIRUS E TRUFFE AGLI ANZIANI. CELASCHI: PENE PI? SEVERE

CORONAVIRUS E TRUFFE AGLI ANZIANI. CELASCHI: PENE PIÙ SEVERE Il Presidente di ANAP chiede al Governo un provvedimento speciale contro gli approfittatori Roma, 26 febbraio 2020. “Chiamarli mascalzoni è poco: sono dei veri e propri sciacalli coloro che, approfittando dell’epidemia del coronavirus, si recano nelle case degli anziani, spacciandosi per lo più per operatori del servizio civile o di quello sanitario, per truffarli – con una scusa o l’altra – e sottrarre loro denaro o beni preziosi” Sono queste le dichiarazioni di Guido Celaschi, Presidente di ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) , a commento di quanto riportato dalle televisioni e dalla stampa in questi giorni. “Approfittarsi della categoria più fragile della nostra popolazione, quella anziana, in tali circostanze drammatiche come quella di un’epidemia che sta sconvolgendo il nostro Paese, è ignobile. Senza considerare che sono proprio gli anziani le persone più suscettibili alle forme gravi e che quindi necessitano di maggiori tutele. Occorre, a mio avviso, che il Governo approvi al più presto un provvedimento di legge che inasprisca in maniera davvero significativa e molto pesante questi reati e assicuri la certezza della pena, senza ammorbidimenti o sotterfugi giuridici”. “Una raccomandazione – ha concluso Celaschi – la rivolgo anche agli anziani: non aprite la porta, come abbiamo più volte ripetuto, a nessuno che non conoscete, ma chiamate subito le Forze dell’Ordine perché si attivino a difendervi e ad individuare gli eventuali sciacalli!”

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA  La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% in relazione alle spese sostenute – nel 2020 – per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, che definiscono l’ambito soggettivo e gli interventi che rientrano nell’agevolazione. La disposizione è “fuori sistema” rispetto alle altre detrazioni sulla ristrutturazione edilizia (art. 16 D.L. 63/2013) e riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013): è, infatti, disciplinata in modo autonomo dai citati commi 219-224 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Da tale affermazione discendono importanti considerazioni sull’ambito soggettivo, sull’ambito oggettivo e sull’utilizzo alternativo della detrazione: il beneficiario del “bonus facciate” non può, infatti, optare per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, né per lo “sconto diretto” in fattura. 1. LA FINALITA’ DELLA NORMA: IL DECORO URBANO La “ratio” della disposizione è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’individuazione della finalità, evidenziata nella circolare n. 2/E/2020, è rilevante per definire gli interventi agevolabili e, in particolare, cosa si intende per “facciata esterna” (si veda il par. 3). 2. AMBITO SOGGETTIVO Dalla formulazione letterale della norma, che non pone condizioni dal punto di vista soggettivo, si evince che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. INFORMATIVA N. 9/2020 IL “BONUS FACCIATE” La circolare dell’Agenzia delle entrate definisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’agevolazione La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero e restauro della facciata degli edifici. Importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate per definire l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 La detrazione spetta dall’imposta lorda: di conseguenza, sono esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o che scontano un’imposta sostitutiva (ad esempio, i soggetti in regime forfetario). Ovviamente, se tali soggetti possiedono altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, l’agevolazione potrà essere fruita in detrazione dall’imposta lorda relativa a tali ulteriori redditi. I soggetti beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (data risultante dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente il precedente avvio. La detenzione deve essere comprovata da un regolare contratto (di locazione o comodato), regolarmente registrato, con il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Sono beneficiari della detrazione anche i familiari del possessore o detentore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i conviventi di fatto se: – sostengono la spesa dell’intervento – sono conviventi con il possessore o detentore (anche attestato con dichiarazione sostitutiva atto notorio) -le spese riguardano interventi eseguiti su un immobile in cui si esplica la convivenza, anche diverso dall’abitazione principale. L’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi detraibili deve, quindi, essere a disposizione (non deve essere locato o dato in comodato), e non deve essere strumentale all’attività d’impresa, arte o professione. La detrazione spetta anche: – al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso in possesso, a condizione che sia stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; – a chi esegue i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 3. AMBITO OGGETTIVO: ZONE, EDIFICI ED INTERVENTI L’agevolazione spetta per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 3.1 Le zone Occorre individuare la zona in cui l’edificio è ubicato e verificare se, nel piano urbanistico del Comune, il fabbricato si trova in una zona contraddistinta dalle lettere A o B, come sotto descritte: – zona A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; – zona B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Vi rientrano anche gli edifici ubicati in zone assimilabili alle predette A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali: tale assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Sono, quindi, escluse dalla detrazione del 90%, le spese sostenute per interventi effettuati su edifici: – ubicati in zona C o assimilate (cioè, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lett. B); – ubicati in zona D o assimilate (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati); – ubicati in zona E (parti destinate ad usi agricoli); – ubicati in zona F (parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale). Rimangono applicabili, per tali fattispecie, le altre detrazioni (50% – 65% per ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica), in presenza dei requisiti specifici. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 3.2 Gli edifici Gli edifici interessati all’agevolazione sono di qualunque tipologia e categoria catastale, compresi quelli strumentali, rilevando la zona (A o B) in cui gli stessi insistono. Così, a titolo esemplificativo, il restauro della facciata di un locale commerciale situato … Leggi tutto