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PREMIO STORIE di ALTERNANZA – PREMI PER GLI STUDENTI

II edizione Premio Storie di Alternanza (anno scolastico 2019/2020): Al via dal 3 febbraio le iscrizioni per la sessione del I semestre 2020   Abbiamo il piacere di informarvi dal 3 febbraio 2020 e fino alle ore 17.00 del 20 aprile 2020,  è possibile partecipare alla s essione I semestre 2020 della III edizione del Premio Storie di Alternanza,  l'iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di percorsi formativi ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante, ossia: Licei e Istituti tecnici e professionali. Sono confermate le modalità operative di iscrizione al Premio con l'invio da parte degli Istituti scolastici delle candidature online tramite piattaforma web www.storiedialternanza.it , cliccando sul pulsante "Invia la candidatura" presente in home page. La documentazione per la partecipazione al Premio deve essere presentata esclusivamente online e si sostanzia in: 1. domanda di iscrizione; 2. link per visualizzare il video racconto realizzato; 3. scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto; 4. consenso al trattamento dei dati (liberatoria maggiorenni – liberatoria minorenni) 5. candidatura del tutor esterno d?eccellenza (facoltativo). Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui si accede solo se si supera la selezione locale. Sono previsti premi complessivi per euro 10.000,00 per il livello nazionale, mentre a livello locale verranno stilate graduatorie distinte per le scuole della Provincia di Biella (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali) e per le scuole della Provincia di Vercelli (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali): in questo caso l'ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari ad euro 1.500,00 per ciascuna provincia e ciascuna sessione. Per maggiori informazioni è possibile consultare la documentazione disponibile al link http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=3067. I nostri uffici sono a disposizione per qualunque necessità.  

COMPRO ORO – INVARIATE LE QUOTE DOVUTE ALL’ OAM PER L’ ANNO 2020

COMPRO ORO – Invariate le quote dovute all’OAM per l’anno 2020 – Versamento entro il 28 febbraio 2020 Con la circolare n. 34/2019 del 29 novembre 2019, l’Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro. I contributi, fissi e variabili, devono essere versati dagli Operatori Compro oro che presentano istanza di iscrizione nel relativo Registro a partire dal 1° gennaio 2020 o da quanti risultano iscritti al 31 dicembre 2019. Anche per questa categoria è previsto che il contributo non sia dovuto da chi sia stato iscritto nel Registro dopo il 1° novembre 2019, effettuando i relativi versamenti, o presenti istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020. Il contributo variabile non è inoltre dovuto dagli iscritti nel Registro al 31 dicembre 2019, per le sedi operative comunicate all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (ove sia già stato versato il relativo contributo) e per le sedi operative per le quali sia stata comunicata all’Organismo la chiusura entro il 28 febbraio 2020. I contributi variabili sono commisurati alla natura giuridica, all’esclusività o meno dell’attività svolta e alla complessità organizzativa dell’operatore Compro oro, iscritto o richiedente l’iscrizione. Ai fini del relativo calcolo per “sede operativa” si intende qualsiasi sede/punto vendita/negozio in cui viene svolta l’attività di Compro oro. L’operatore Compro oro iscritto che apra o trasferisca una o più nuove sedi operative è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione e a versare contestualmente il contributo variabile pari a 70 euro. Il versamento non va effettuato se il Compro oro ha una sola sede operativa e si limita a trasferirla. Se l’attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse prevalente, l’iscritto deve comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti, pari a 20 euro. Gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2019 devono versare i contributi, sia fisso che variabile di cui al comma precedente, entro e non oltre il 28 febbraio 2020. In particolare il contributo, per l’anno 2020, è stato così determinato: A. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE – Persone giuridiche (società di persone e società di capitali): – contributo fisso:                                 230,00 euro – contributo variabile:                            70,00 euro (per ogni sede operativa) – Persone fisiche (ditte individuali): – contributo fisso: 1                              20,00 euro – contributo variabile                            70,00 euro (per ogni sede operativa) B. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA – Persone giuridiche (società di persone e società di capitali): – contributo fisso:                                 210,00 euro – contributo variabile:                             70,00 euro (per ogni sede operativa) – Persone fisiche (ditte individuali): – contributo fisso:                                 100,00 euro – contributo variabile:                            70,00 euro (per ogni sede operativa). I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE – IT42M0200805181000105318357, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato. LINK: Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare n. 34/2019 clicca qui.      

DECRETO CLIMA – INCENTIVI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI

Decreto clima, incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina Vi forniamo di seguito alcuni aggiornamenti in merito al cosiddetto decreto clima (DL 14.10.19, n. 111), in vigore dal 15 ottobre 2019, che introduce all’articolo 7 alcune misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina. ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/sg ). Gli incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ambiscono a promuovere nuove modalità di consumo dei prodotti alimentari e detergenti, con l’obiettivo di ridurre la produzione di imballaggi e contenitori monouso, laddove non indispensabili per esigenze sanitarie, rinunciando al loro impiego. Destinatari degli incentivi sono gli esercenti commerciali di vicinato, di media e grande struttura ex D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. Nel dettaglio: – Esercizi di vicinato, con superficie di vendita:  inferiore a 150 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  inferiore a 250 m2, nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti – Medie strutture, aventi superficie di vendita:  inferiore a 1.500 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  inferiore a 2.500 m2, nei Comuni con popolazione più ampia – Grandi strutture di vendita Gli esercizi commerciali potranno accedere a un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno a condizione che: a) vengano attrezzati spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina ovvero vengano aperti nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi; b) vengano proposti ai consumatori contenitori riutilizzabili, consentendo anche l’impiego di quelli di proprietà del cliente, purché puliti e idonei all’uso alimentare; non è permesso offrire contenitori monouso per imballare i suddetti prodotti; c) tale attività di vendita venga mantenuta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. Il contributo verrà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse. Le modalità per l’ottenimento del contributo, nonché per la verifica anche successiva delle sue condizioni, saranno fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il 15 dicembre 2019). E’ opportuno evidenziare che predisporre un esercizio commerciale alla vendita di alimenti sfusi genera una revisione delle buone prassi igieniche e del manuale HACCP al fine di ottimizzare il sistema di autocontrollo teso a garantire la sicurezza alimentare. Per garantire inoltre la effettiva conformità alle regole vigenti sia dei dispenser, sia dei contenitori riutilizzabili, i materiali e oggetti che vengono a contatto con gli alimenti devono rispettare la normativa sui MOCA. Si ricorda infine che la vendita di prodotti alimentari sfusi è soggetta alle regole d’informazione al consumatore stabilite nel d.lgs. 231/17. Per ulteriori approfondimenti siamo a Vostra  disposizione al numero 015 8551710