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CORONA VIRUS- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1 Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute: – per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese; – per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina); – per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione; situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è 2 riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi; Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000; Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti: a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria 3 competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate: a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19; j) Evitare tutti i contatti ravvicinati; k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. 4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza. Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale; 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua; 7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario; 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi. Art. 2 (Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020. 4 La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Ai sensi della … Leggi tutto

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA  La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% in relazione alle spese sostenute – nel 2020 – per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, che definiscono l’ambito soggettivo e gli interventi che rientrano nell’agevolazione. La disposizione è “fuori sistema” rispetto alle altre detrazioni sulla ristrutturazione edilizia (art. 16 D.L. 63/2013) e riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013): è, infatti, disciplinata in modo autonomo dai citati commi 219-224 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Da tale affermazione discendono importanti considerazioni sull’ambito soggettivo, sull’ambito oggettivo e sull’utilizzo alternativo della detrazione: il beneficiario del “bonus facciate” non può, infatti, optare per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, né per lo “sconto diretto” in fattura. 1. LA FINALITA’ DELLA NORMA: IL DECORO URBANO La “ratio” della disposizione è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’individuazione della finalità, evidenziata nella circolare n. 2/E/2020, è rilevante per definire gli interventi agevolabili e, in particolare, cosa si intende per “facciata esterna” (si veda il par. 3). 2. AMBITO SOGGETTIVO Dalla formulazione letterale della norma, che non pone condizioni dal punto di vista soggettivo, si evince che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. INFORMATIVA N. 9/2020 IL “BONUS FACCIATE” La circolare dell’Agenzia delle entrate definisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’agevolazione La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero e restauro della facciata degli edifici. Importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate per definire l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 La detrazione spetta dall’imposta lorda: di conseguenza, sono esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o che scontano un’imposta sostitutiva (ad esempio, i soggetti in regime forfetario). Ovviamente, se tali soggetti possiedono altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, l’agevolazione potrà essere fruita in detrazione dall’imposta lorda relativa a tali ulteriori redditi. I soggetti beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (data risultante dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente il precedente avvio. La detenzione deve essere comprovata da un regolare contratto (di locazione o comodato), regolarmente registrato, con il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Sono beneficiari della detrazione anche i familiari del possessore o detentore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i conviventi di fatto se: – sostengono la spesa dell’intervento – sono conviventi con il possessore o detentore (anche attestato con dichiarazione sostitutiva atto notorio) -le spese riguardano interventi eseguiti su un immobile in cui si esplica la convivenza, anche diverso dall’abitazione principale. L’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi detraibili deve, quindi, essere a disposizione (non deve essere locato o dato in comodato), e non deve essere strumentale all’attività d’impresa, arte o professione. La detrazione spetta anche: – al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso in possesso, a condizione che sia stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; – a chi esegue i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 3. AMBITO OGGETTIVO: ZONE, EDIFICI ED INTERVENTI L’agevolazione spetta per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 3.1 Le zone Occorre individuare la zona in cui l’edificio è ubicato e verificare se, nel piano urbanistico del Comune, il fabbricato si trova in una zona contraddistinta dalle lettere A o B, come sotto descritte: – zona A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; – zona B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Vi rientrano anche gli edifici ubicati in zone assimilabili alle predette A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali: tale assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Sono, quindi, escluse dalla detrazione del 90%, le spese sostenute per interventi effettuati su edifici: – ubicati in zona C o assimilate (cioè, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lett. B); – ubicati in zona D o assimilate (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati); – ubicati in zona E (parti destinate ad usi agricoli); – ubicati in zona F (parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale). Rimangono applicabili, per tali fattispecie, le altre detrazioni (50% – 65% per ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica), in presenza dei requisiti specifici. Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020 3.2 Gli edifici Gli edifici interessati all’agevolazione sono di qualunque tipologia e categoria catastale, compresi quelli strumentali, rilevando la zona (A o B) in cui gli stessi insistono. Così, a titolo esemplificativo, il restauro della facciata di un locale commerciale situato … Leggi tutto