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IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI: SOSTENIBILITA’ E RIPARTENZA

IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI: TRA SOSTENIBILITÀ E RIPARTENZA   Sabato 14 novembre 2020 – Ore 10.30 In diretta web su www.lastampa.it INVITO   "IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI: TRA SOSTENIBILITA' E RIPARTENZA", nell' ambito dell' evento il direttore di Confartigianato Imprese Cuneo, Joseph Meineri, presenterà il Bilancio Sociale 2019.   INTERVERRANNO Enrico Letta, Direttore della Scuola di Affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, Intesa Sanpaolo Cesare Fumagalli, Segretario generale Confartigianato Imprese nazionale Domenico Massimino, Vicepresidente nazionale Confartigianato Imprese Luca Crosetto, Presidente territoriale Confartigianato Imprese Cuneo Per partecipare è obbligatoria la registrazione  clicca qui Per scaricare la tua copia del bilancio sociale clicca qui 

DPCM 3 NOVEMBRE 2020, INDICAZIONI PER ACCONCIATORI, BARBIERI E PARRUCCHIERI

Dpcm del 3 novembre 2020   Indicazioni per Acconciatori, Barbieri e Parrucchieri: clienti provenienti da Comuni diversi dal proprio Dalla data odierna, 6 novembre 2020, è entrato in vigore il Dpcm del 3 novembre 2020, che prevede   "… è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; …" (Articolo 3 – Comma 4 – Lettera a)   Fermo restando tale divieto, il medesimo Dpcm consente lo svolgimento delle attività di "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere" (Allegato 24 al Dpcm), senza precisare se tale servizio debba essere riservato ai soli residenti nel medesimo comune dove l'azienda ha sede, o possa essere erogato senza limitazioni.   Alla luce di ciò si riporta l'interpretazione prudenziale fornita oggi dalla Confederazione nazionale di Confartigianato – Area Benessere: "(…) Lo spostamento al di fuori del comune è consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un'impresa che eserciti l'attività di acconciatore (…) Anche nelle regioni rosse lo spostamento si ritiene consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un'impresa che eserciti l'attività di acconciatore (l'attività di estetica non è consentita nelle zone rosse. (…)". Scarica la Comunicazione integrale     Nell'attesa di un'interpretazione autentica da parte del Governo, fermo restando l'obbligatorietà di utilizzare l'apposita autocertificazione nella quale, come noto, occorre indicare le ragioni dello spostamento, allo stato attuale della situazione e in mancanza di precisazioni, non si può dare per assunto che specificare in tale modulo quale motivazione la "fruizione del servizio di acconciatura/barbiere" manlevi il cliente, che si sposta dal proprio comune di residenza alla sede del parrucchiere/barbiere ubicato in un altro comune, da eventuali multe da parte degli Organi di controllo (es. Polizia di Stato o Carabinieri).   Non appena si avranno dei chiarimenti sulla fattispecie vi informeremo prontamente.  

REGIONE PIEMONTE DECRETO 127 DEL 6 NOVEMBRE 2020

REGIONE PIEMONTE DECRETO N. 127 del 6 novembre 2020 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19.  Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020,  La Regione Piemonte ordina che 1) le attività commerciali al dettaglio, consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) e dall’allegato 23, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento. Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; 2) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall’art.1 comma 9, lettera ff) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari; 4) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 5) la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art.3, comma 4, lettera b), del D.P.C.M. del 3 novembre; 6) le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e nei limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 7) le attività inerenti ai servizi alla persona (lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) sono consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera h e dell’allegato 24, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per le attività indicate nell’allegato 24 del medesimo D.P.C.M. nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 8) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 9) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 10)l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020; 11)l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 12)in relazione alla valutazione della diffusione del infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali; 13)le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo; 14)l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24; 15)il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35. 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