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DPCM 3 NOVEMBRE 2020 CHIARIMENTI SU GLI SPOSTAMENTI

DPCM 3 NOVEMBRE, CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI CHIARIMENTI SPOSTAMENTI Per quanto riguarda gli SPOSTAMENTI la circolare provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e NON DISPONIBILI NEL COMUNE DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per maggiori chiarimenti clicca qui http://www.confartigianatobiella.it/schedanews.cfm?id=4719

DPCM 3 NOVEMBRE, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL’ INTERNO

Pubblicata  la circolare del Viminale a chiarimento delle regole su divieti e controlli. Per scaricare il testo completo clicca qui  Area rossa L’art. 3 del d.P.C.M. riguarda i territori ricompresi nella terza area (area rossa), caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (in cui ricadono attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, secondo l’ordinanza del Ministro GABINETTO DEL MINISTRO 11 MODULARIO INTERNO – 54 MOD. 4 UL della Salute del 4 novembre 2020), che giustificano prescrizioni ancor più restrittive (“scenario di tipo 4”). Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e) Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza. Si precisa che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art.3, comma 4, lett. a). È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Relativamente agli attraversamenti dei territori inclusi nell’area rossa, la disciplina è del tutto identica a quella commentata a proposito dell’area arancione, a cui qui di seguito stralcio: Zona Arancione …..Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b) In coerenza con quanto si è appena affermato in premessa, è il caso di precisare, in tema di mobilità, che anche per i territori a cui si riferisce l’art. 2 varrà il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento. In base alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, la disposizione in commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione. L’art.2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni. Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza. Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all’art.1, le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2. Si ribadisce, pertanto, che la partecipazione a manifestazioni pubbliche resta regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace, ovviamente, alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini. È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione. Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3. La partecipazione a manifestazioni pubbliche resta perciò regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). In ogni caso, si ribadisce anche per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione. L’utilizzo del modulo di autocertificazione si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i … Leggi tutto