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GREEN PASS, centri benessere e centri estetici

E’ stato pubblicato sulla GU n. 175 del 23/7 u.s. il DL recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Il Decreto, che proroga fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza, stabilisce che – a partire dal prossimo 6 agosto – sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “green pass” comprovante: l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore.) I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Tale misura non riguarda i centri estetici, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. Stante la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività. Pertanto: – sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i centri estetici (Codice attività 96.02.02) – sono soggetti all’obbligo di verifica del green pass tutti i centri benessere (Codice attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno). Il predetto decreto è stato inviato alla Camera dei Deputati per la conversione in Legge (AC 3223). Al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento (allegato) volto a chiarire che le imprese stesse non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità. Per consultare l'emendamento presentato da Confartigianato clicca qui 

RISTORAZIONE-GREEN PASS, come scaricare VERIFICA C19,procedere e delegare al controllo

Settore RISTORAZIONE – ulteriori informazioni sulle procedure di verifica del Green Pass previsto per il consumo al tavolo al chiuso e facsimile di delega per il verificatore (DPCM 17 giugno 2021 Art. 13) Con la presente integriamo quanto già descritto nella precedente circolare n. 1137 del 28 luglio, poiché abbiamo ricevuto da alcune Associazioni Territoriali diverse richieste di approfondimento circa l’applicazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 che prevede la verifica, a partire dal 6 agosto prossimo, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green Pass) per l’accesso a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.) per il consumo al tavolo, al chiuso. La disciplina dal lato delle imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che le stesse devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare, devono: • designare gli addetti alla verifica dei Green Pass; • stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati. • indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati. Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc. La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione. Come già indicato nella precedente circolare, ricordiamo che il verificatore può accertare l’identità del portatore del Green Pass; al riguardo infatti l’articolo 13, comma 4, dello stesso DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità. Al riguardo CONFARTIGIANATO si è fatta promotrice di un emendamento che mira ad escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l’obbligo di richiedere il Green Pass , ritenendo che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla verifica dell’identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli esercenti ma siano in capo alle preposte autorità pubbliche di controllo. Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o a richiesta il documento d’identità, il verificatore comunica all’interessato che non può accedere nei locali ed ove questi si rifiutasse può rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, così come previsto dal comma 6 dell’art.13. ATTENZIONE  Per quanto sorprendente possa sembrare dalla discussione in corso, la certificazione verde non equivale alla vaccinazione. Viene infatti rilasciata a chi si è vaccinato e a è guarito dal Covid-19, ma la persona può scegliere di esibire un risultato negativo al test molecolare/antigenico  eseguito entro e non oltre le 48 ore. Informiamo infine che, oltre all’emendamento sopra descritto, CONFARTIGIANATO ne ha predisposto un ulteriore che prevede di escludere sagre, fiere, eventi e manifestazioni locali assimilabili dalla sfera di applicazione dell’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid- 19 ai fini del relativo accesso, nel caso in cui tali eventi si svolgano in spazi aperti in quanto gli stessi favoriscono l’abbattimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19. In allegato trovate un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass. Come verificare il GREEN PASS? Per verificare la veridicità del GREEN PASS  bisogna scaricare l’App Verifica C19 dallo store del proprio dispositivo: Google Play store per Android e App store per Ios. Le sanzioni previste Per i trasgressori sono previste delle sanzioni che partono da 400 € ed arrivano fino a 1000 €, sia a carico dell’utente, sia a carico dell’esercente. Per scaricare il cartello da esporre clicca qui  Per consultare il sito del governo clicca qui