DECRETO SOSTEGNI TER, le novit? per imprese e professionisti
DECRETO SOSTEGNI TER , TUTTE LE NOVITA' 1. PREMESSA Il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in materia di sostegno alle imprese ed operatori economici, emanato a fronte del proseguimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 (cd. “decreto Sostegni ter”) è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 4 del 27 gennaio 2022) ed è stato convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 73 del 28 marzo 2022). Si ricorda che le disposizioni contenute nel predetto Decreto-legge n. 4/2022 sono già state commentate con l’Informativa n. 5 del 1° febbraio 2022 redatta a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con la presente Informativa si commentato le misure fiscali di maggior interesse (ad eccezione delle disposizioni sui bonus edilizi che saranno oggetto di un separato approfondimento) a seguito delle modifiche intervenute nel corso del processo di conversione in legge del decreto Sostegni ter. 2. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (Articolo 1) Con l’articolo 1 è stato rifinanziato il Fondo previsto dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) per il sostegno delle attività chiuse fino al 31 marzo 2022 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all’art. 6, comma 2 D.L. n. 221/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 18 febbraio 2022). Inoltre, per le medesime imprese, viene prevista una sospensione dei termini di pagamento per i versamenti: • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; • dell’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. LE NOVITA’ FISCALI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “SOSTEGNI TER” Le disposizioni di carattere fiscale del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022 È stato convertito in legge il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Sostegni ter) che contiene sia misure legate al sostegno per le attività ancora obbligate alla chiusura e a quelle particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, sia disposizioni volte a contrastare il rischio di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali limitando la cedibilità dei crediti relativi a Bonus edilizi. I predetti versamenti potranno pertanto essere effettuati entro il 16.10.2022, in un’unica soluzione. 3. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (Articolo 2) Con l’articolo 2 è concesso un contributo a fondo perduto alle imprese, che svolgono in via prevalente le seguenti attività di commercio al dettaglio: • 47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati; • 47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; • 47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati; • 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati; • 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati; • 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati; • 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; • 47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati; • 47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; • 47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati; • 47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di 2 mano in es. specializzati; • 47.79 commercio al dettaglio di articoli di 2 mano in negozi; • 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili abbigliamento e calzature; • 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti; • 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati. Per beneficiare del contributo, i ricavi del 2019 non devono essere superiori a 2 mln di euro e si deve essere verificata una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019. Le risorse finanziarie del fondo previsto sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue: • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro; • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza. 4. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Articolo 3) Il comma 1 dell’articolo 3 prevede l’integrazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del … Leggi tutto