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FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Dal 3 agosto 2026 sono operative le nuove soglie minime di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previste dalD.Lgs. 5/2026 DEL 4 FEBBRAIO 2026 Le nuove richieste di titolo edilizio devono quindi tenerne conto, quando applicabili.Il decreto ha infatti aggiornato il quadro delle percentuali minime dei consumi energetici negli edifici che devono essere coperteattraverso le fonti rinnovabili. Di seguito una sintesi: Intervento Quota FER richiestaNuova costruzione 60% ACS ( Acqua Calda Sanitaria)+ riscaldamento + raffrescamentoRistrutturazione importante di 1° livello 40% ACS + riscaldamento + raffrescamentoRistrutturazione importante di 2° livello 15% riscaldamento + raffrescamentoRistrutturazione dell’impianto termico 15% riscaldamento + raffrescamento o 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;o 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. o 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;o 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. TECNOLOGIE UTILIZZABILI Ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico o 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (la produzione di acqua calda sanitaria qui non è considerata).Solo per gli edifici in classe energetica B o superiore, gli obblighi potranno anche essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule. Per gli edifici pubblici, gli obblighi di cui sopra sono maggiorati del 5% e gli obblighi relativi alla potenza elettrica (le cui soglie sono stabilite tramite una formula sulla base della superficie in pianta dell’edificio) sono incrementati del 10%. La novità più importante è quindi che la deroga non è più collegata esclusivamente all’impossibilità tecnica: il decreto considera anche la non convenienza economica, che deve essere dimostrata dal progettista nella relazione prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005. 

Concordato Preventivo Biennale:nuove opportunità per imprese e professionisti

È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, n. 185, il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valoreaggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione” (cosiddetto Decreto Omnibus).Oggetto della presente analisi sono gli interventi finalizzati a semplificare e a rendere più agevole l’adesione alla proposta al Concordato preventivo biennale (CPB) oltre che a favorire, garantendo maggiori vantaggi, il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027 per coloro che vi avevanogià aderito per il 2024-2025.Tutte le modifiche introdotte alla disciplina si applicano a decorrere dal biennio 2026/2027.Negli ultimi mesi, Confartigianato è intervenuta più volte nei confronti del Governo e del Parlamento per sollecitare modifiche all’istituto. Quelle approvate si muovono senz’altro nella direzione da noi auspicata. Tra le novità del Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) figura il ravvedimento speciale riservato ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2026-2027. Lo strumento, già sperimentato nelle edizioni precedenti, consente di definire le annualità dal 2020 al 2023 versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP, con una significativa limitazione del rischio di accertamento per le annualità coperte. Non si tratta di un condono generalizzato, ma di un’agevolazione strettamente collegata al rinnovo del concordato: possono accedervi esclusivamente i soggetti ISA che rinnovano l’adesione per il 2026-2027, secondo le modalità previste dall’articolo 29 del decreto. La scelta può riguardare anche una sola annualità, oppure più periodi d’imposta compresi nell’arco 2020-2023. Prima di esercitare l’opzione è opportuno valutare la posizione nel suo complesso, verificando i requisiti per il rinnovo e quantificando l’imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità, con attenzione a eventuali processi verbali di constatazione, schemi di atto o atti di recupero già notificati, che possono impedire il perfezionamento del ravvedimento. Restano attese le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su termini e modalità di comunicazione. Per maggiori informazioni contattaci allo 015 8551710