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Webinar – BONUS E SUPERBONUS (DETRAZIONI CASA) mercoled? 19 gennaio dalle ore 17,30

WEBINAR SU BONUS E SUPERBONUS (DETRAZIONI CASA) mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 17:00 alle ore 18:30   Confartigianato Imprese Piemonte ti invita a partecipare al WEBINAR regionale per un aggiornamento sulle detrazioni fiscali relative ai Bonus del comparto “Casa”, dopo la pubblicazione della recente legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). La legge di bilancio ha recepito buona parte degli emendamenti promossi da Confartigianato Imprese, riuscendo a limitare gli effetti negativi del Decreto Legge Antifrode e a contenere le modifiche alla disciplina del superbonus in un primo tempo presentate dal Governo. Il webinar è quindi occasione per fornire un panorama completo e aggiornato delle detrazioni fiscali vigenti relative al sistema “Casa”, grazie al supporto del Responsabile Fiscale di Confartigianato Imprese Cuneo, Diego Mozzali. L’incontro è dedicato a tutte le imprese interessate delle categorie Edilizia, Impiantistica e Serramenti, nonché ai Funzionari/referenti delle Associazioni Federate. Il webinar sarà disponibile sul canale Youtube di Confartigianato Imprese Piemonte all’indirizzo: https://youtu.be/jgZeOvStmVI La partecipazione è gratuita Per scaricare il  programma clicca qui

Obblighi di raccolta differenziata di rifiuti tessili e organici dal 1 gennaio 2022

Obblighi di raccolta differenziata di rifiuti tessili e organici dal 1°gennaio 2022 L’Italia ha anticipato l’obbligo europeo di raccolta differenziata per rifiuti tessili e organico. Dal 1° Gennaio 2022 In tutti i comuni italiani diventa obbligatoria la raccolta differenziata degli scarti tessili e dell’organico. Rifiuti Organici Gli scarti organici dovranno essere separati dagli altri rifiuti. Lo prevede l’articolo 182 ter del decreto legislativo 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020) che recepisce la Dir. 2018/851/UE in materia di rifiuti. Nell’umido dovranno essere raccolti anche gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 (sacchetti in bioplastica, imballaggi di frutta e verdura, piatti, bicchieri e stoviglie monouso realizzate in materiale compostabile). Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Rifiuti di ISPRA nel 2020 l’80% dei Comuni italiani ha raccolto in maniera separata oltre 7 milioni di tonnellate di rifiuti organici avviate a recupero in circa 360 impianti di digestione anaerobica e compostaggio operativi sul territorio nazionale. L’estensione della differenziata sull’organico al 20% dei comuni che non hanno ancora attivato il servizio si tradurrà secondo stime, in un aumento di più di 2 milioni di tonnellate. L’entrata in vigore di questo obbligo anticipa di due anni un analogo impegno che sarà introdotto nel resto della UE solo a inizio 2024. Rifiuti Tessili Anche i rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022 dovranno essere raccolti a livello comunale in maniera differenziata. Secondo i dati ISPRA se nel 2020 oltre il 70% dei comuni aveva già attivato il servizio di differenziata, separando più di 143.000 tonnellate, l’estensione dell’obbligo a tutti i comuni, unito a una più capillare intercettazione della quantità di rifiuti tessili che oggi finiscono nell’indifferenziato, potrebbe portare la raccolta a superare le 830.000 tonnellate nel 2022. Anche in questo caso Il nostro Paese ha anticipato di tre anni l’entrata in vigore di tale obbligo che scatterà nel 2025 nel resto d’Europa. ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha già annunciato un proprio emendamento al Dl Milleproroghe, chiedendo che l'obbligo venga posticipato almeno di un anno.

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni per effettuare la comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco – Lavoro). La nota, facendo seguito alle richieste di chiarimento di Confartigianato, fornisce in particolare indicazioni in merito alle tempistiche, alle modalità ed al contenuto della comunicazione. I committenti che, nelle more dell’emanazione delle istruzioni, non hanno potuto inviare la comunicazione preventiva possono effettuarla entro il 18 gennaio p.v. Nel fare seguito alla circolare confederale prot. n. 1786 del 23 dicembre 2021, Si informa che con la nota n. 29 dell’11 gennaio (v. allegato) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali. Come noto, infatti, la legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco – Lavoro), ha previsto che, a partire dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante le modalità già previste per il lavoro intermittente, ossia SMS o posta elettronica. La nota dell’Ispettorato Nazionale contiene, pertanto, le istruzioni operative per l’assolvimento dell’obbligo, con particolare riguardo alle tempistiche, alle modalità ed al contenuto della comunicazione, profili sui quali Confartigianato aveva chiesto chiarimenti allo stesso Ispettorato. In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che il nuovo obbligo di comunicazione: • si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori e che • interessa i lavoratori autonomi occasionali come definiti dall’art. 2222 c.c. (ossia coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente). L’obbligo, inoltre, riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della norma) o che siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota). In merito alle tempistiche per la comunicazione, la nota consente di rimettere in termini tutti quei committenti che, sino alla emanazione delle istruzioni, non hanno potuto effettuare la comunicazione preventiva stante l’assenza di indicazioni al riguardo. Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022 per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015. Tuttavia, nelle more dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail agli specifici indirizzi messi a disposizione dei singoli Ispettorati territoriali ed il cui elenco è allegato alla stessa nota n. 29/2022. La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi: • dati del committente e del prestatore; • luogo della prestazione; • sintetica descrizione dell’attività; • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico. In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa. La nota chiarisce, inoltre, che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore e che eventuali errori non sostanziali non si traducono in una omessa comunicazione. L’Ispettorato ricorda, infine, che in caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

DL COVID N. 1\2022 SETTORE BENESSERE

DL “COVID” N. 1/22 MISURE RELATIVE AL SETTORE BENESSERE L’8 gennaio u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge in oggetto (allegato), che reca ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid-19. Con riferimento alle misure di diretto interesse del settore benessere, il provvedimento estende l’impiego del green pass “base” (che si ottiene anche attraverso il tampone con risultato negativo) ai servizi alla persona; ne dovranno, pertanto essere in possesso i clienti che accederanno alle attività di acconciatura, estetica, trucco semipermanente, tatuaggio e piercing. Tale misura sarà in vigore dal 20 gennaio al 31 marzo 2022. Le verifiche del possesso del green pass “base” dovranno essere effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. Si ricorda che invece per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali, l’obbligo di green pass “rafforzato” è stato già introdotto dal DL n. 221/2021 e dal DL n. 229/21 a partire dal 10 gennaio. Riguarda inoltre tutti gli operatori del settore benessere, come tutti gli altri lavoratori, la misura che prevede l’estensione del green pass rafforzato nei luoghi di lavoro per le persone over 50, che comporta per tali soggetti l’obbligo – a decorrere dal 15 febbraio – di accedere ai luoghi di lavoro solo previo possesso ed esibizione del c.d. green pass “rafforzato” (ottenibile dopo il vaccino o la guarigione). La verifica del green pass dovrà avvenire da parte dei datori di lavoro con le modalità già utilizzate in questi mesi, previste dal DPCM del 17 giugno 2021. Il controllo del green pass “rafforzato” dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono – a qualsiasi titolo (quindi anche eventuali lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende, etc.) – attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice e dovrà essere svolto anche dal datore di lavoro della struttura presso cui il soggetto sta svolgendo la propria attività lavorativa. I lavoratori privi di green pass “rafforzato” saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del citato green pass e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass “rafforzato” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno, e non dovrà comportare né conseguenze disciplinari né la perdita del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per le violazioni dei suddetti obblighi si applicano le sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid (art 4 del DL n. 19/20). Si ricorda, infine, che per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età l’accesso al luogo di lavoro continua ad essere consentito con il c.d. green pass “base” (ottenuto, cioè, in seguito anche a tampone negativo). Con riferimento a tali soggetti, il provvedimento estende a tutte le imprese (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere e sostituire, fino al 31 marzo 2022, e sempre per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, il lavoratore privo di green pass “base”.

TRASPORTO MERCI, PRONTO IL REGOLAMENTO PER LO SPORTELLO UNICO DOGANALE DEI CONTROLLI -SUDOCO-

TRASPORTO MERCI: PRONTO IL REGOLAMENTO PER LO SPORTELLO UNICO DOGANALE E DEI CONTROLLI (SUDOCO) Attuare lo ‘Sportello Unico Doganale e dei Controlli’ (SUDOCO) per semplificare, velocizzare e rendere trasparenti le procedure per i controlli delle merci in entrata e in uscita dall’Italia e aumentare la competitività della rete logistica nazionale nei porti e negli aeroporti. Il regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica approvato in via definita dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre e diventerà operativo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni estendono la competenza dello Sportello Unico Dogale a tutti i controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci, favorendo in questo modo l’adeguamento del sistema nazionale alle raccomandazioni emanate a livello internazionale che prevedono la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori una sola volta (principio del ‘once only’) attraverso un’interfaccia unica (single window) e la necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo. “Lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli favorirà l’intera filiera del trasporto delle merci, dai produttori agli autotrasportatori, assicurando il dialogo telematico e il coordinamento tra le amministrazioni e gli organi dello Stato e gli operatori economici interessati”, ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “Il SUDOCO – ha aggiunto – attua una delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. I servizi messi a disposizione dal portale SUDOCO offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per l’attivazione dei procedimenti e dei controlli necessari all’entrata e all’uscita delle merci nel e dal territorio nazionale, la tracciabilità dello stato di avanzamento dei controlli e la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti. Parallelamente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume il ruolo di coordinamento dei procedimenti e dei controlli attraverso il portale, che diventa lo strumento per assicurare l’interoperabilità tra amministrazioni e organi dello Stato. Attraverso il portale gli operatori avviano le procedure per le formalità doganali e le amministrazioni interessate provvedono al rilascio di certificazioni, autorizzazioni e licenze grazie all’interoperabilità tra i sistemi. Gli operatori possono consultare in tempo reale sul portale lo stato di avanzamento delle procedure fino alla loro conclusione e non dovranno presentare alcuna documentazione all’Ufficio doganale, mentre i controlli verranno espletati contestualmente alla presentazione della merce e nello stesso luogo. Ulteriori misure di semplificazione amministrativa potranno essere introdotte per agevolare le imprese che operano nelle zone economiche speciali (Zes) e nelle zone logistiche semplificate (Zls). Le Autorità di sistema portuale e le società di gestione aeroportuale forniranno a titolo gratuito, one necessario, il supporto logistico e infrastrutturale per agevolare il traffico delle merci e per lo svolgimento dei compiti dello Sportello Unico Dogale e dei Controlli.

DL Covid -1\2022 pubblicato in gazzetta ufficiale

Decreto legge 1\2022  Il nuovo decreto-legge (DL n. 1/2022) contenente ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento contiene le seguenti misure: – Estensione dell’obbligo vaccinale per le persone over 50 anni. Tale obbligo viene previsto fino al 15 giugno 2022 e riguarda i cittadini italiani, quelli di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale è prevista una sanzione di 100 euro. Vengono previsti taluni casi di esenzione dall’obbligo vaccinale. Infatti, in caso di accertato pericolo per la salute, attestato dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, la vaccinazione potrà essere omessa o differita. Durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. – Estensione del green pass “rafforzato” nei luoghi di lavoro per le persone over 50. L’estensione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 comporta per tali soggetti l’obbligo – a decorrere dal 15 febbraio – di accedere nei luoghi di lavoro solo previo possesso ed esibizione del c.d. green pass “rafforzato” (quello che si ottiene dopo il vaccino o la guarigione). La verifica del green pass dovrà avvenire da parte dei datori di lavoro con le modalità già utilizzate in questi mesi, previste dal DPCM del 17 giugno 2021. Il controllo del green pass “rafforzato” dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono – a qualsiasi titolo (quindi anche eventuali lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende, etc.) – attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice e dovrà essere svolto anche dal datore di lavoro della struttura presso cui il soggetto sta svolgendo la propria attività lavorativa. I lavoratori privi di green pass “rafforzato” saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del citato green pass e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass “rafforzato” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno, e non dovrà comportare né conseguenze disciplinari né la perdita del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per le violazioni dei suddetti obblighi si applicano le sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid (art. 4 del DL n. 19/2020). Si ricorda, infine, che per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età l’accesso al luogo di lavoro continua ad essere consentito con il c.d. green pass “base” (ottenuto, cioè, in seguito anche a tampone negativo). Con riferimento a tali soggetti, il provvedimento estende a tutte le imprese (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere e sostituire, fino al 31 marzo 2022, e sempre per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, il lavoratore privo di green pass “base”. – Estensione del green pass “base” a servizi alla persona e commercio. Il provvedimento estende l’impiego del green pass “base” (che si ottiene anche attraverso il tampone con risultato negativo) a talune attività di interesse. In particolare – dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 – si potrà accedere solo con il green pass “base” ai c.d. servizi alla persona, ovvero acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri. Si ricorda che per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali, invece, l’obbligo di green pass “rafforzato” è stato già introdotto dal DL n. 221/2021 e dal DL n. 229/2021 a partire dal 10 gennaio. Dal 1° febbraio o dalla data prevista con apposito DPCM sarà necessario possedere un green pass “base” anche per accedere alle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che dovranno essere individuate con il richiamato DPCM, da emanare entro il 23 gennaio p.v. Le verifiche che l'accesso ai servizi e alle attività sopra indicati avvenga solo con il possesso del green pass “base” dovranno essere effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. In allegato è riportata la tabella del Governo relativa alle attività consentite senza o con green pass “base” o “rafforzato”, aggiornata al 10 gennaio 2022. Per scaricare il decreto clicca qui   Per scaricare la tabella con l'elenco delle attività consentite senza \con green pass base e\o rafforzato clicca qui 

COVID-19, ritorna lo smart working sia nel pubblico che nel privato

L’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus: il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 gennaio 2022,   intende sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono.  Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, nel documento si legge che "la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza", ma "resta l'obbligo di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19". Ciascuna amministrazione è perciò libera di organizzare la propria attività in maniera flessibile, "mantenendo invariati i servizi resi all'utenza" e tenendo conto sia dell'andamento epidemiologico, che di possibili assenze dal personale sul posto di lavoro, dovute per esempio all'obbligo di quarantena successivo al contatto con un positivo. Mentre per quanto riguarda il settore privato, la circolare ricorda che la normativa prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l'accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con una notifica telematica e massiva al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per scaricare la circolare clicca qui 

DECRETO MILLEPROROGHE,rinnovi e nuove scadenze

DECRETO MILLE PROROGHE  il decreto-legge c.d. “Milleproroghe” – DL n. 228/21 – è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore oggi 31 dicembre. Tra le proroghe contenute nel provvedimento segnalo le seguenti: – viene ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le revisioni periodiche dei veicoli a motore possono essere svolte dagli ispettori individuati ai sensi del DM 19 maggio 2017 (art. 10, co. 1); – viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine di sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi e viene affidato al Ministero della transizione ecologica il compito di superare, con un apposito decreto, le criticità operative sinora riscontrate (art. 11); – viene prorogata al 2022 la possibilità di utilizzo del Fondo nuove competenze (art. 9, co. 8); – in esecuzione dell’Accordo sulla Brexit, viene consentito ai titolari di patenti di guida rilasciate dalla Gran Bretagna e residenti in Italia di condurre veicoli sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2022 (art. 2, co. 3); – viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole in materia di registro telematico di carico e scarico del settore cerealicolo, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (art. 18); – viene prorogata di un anno – fino al 31 luglio 2022 – la possibilità di ricorrere alla normativa semplificata in materia di assemblee di società ed enti che consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie (art. 3, co. 1); – viene prorogato al 31 marzo 2022 il termine entro il quale gli enti locali possono pagare gli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza Covid (art. 5, co. 1); – viene prorogata di un anno – fino al 31 dicembre 2022 – la disposizione prevista dal DL “Rilancio” (art. 207, DL n. 34/20) in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art 3, co. 4); – vengono modificati i termini in materia di aiuti di Stato al fine di allineare le disposizioni attuative del Temporary framework alle nuove scadenze previste dalla Comunicazione della Commissione UE del 18 novembre scorso (art. 20). Noi di Confartigianato Imprese  stiamo predisponendo il pacchetto di emendamenti da presentare in Parlamento per proporre ulteriori proroghe di interesse per le imprese. Tra queste, segnalo la proroga dell’applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione delle erogazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese. Per sostenere tale proroga siamo intervenuti nei confronti del Ministro della Pubblica Amministrazione, chiedendo che venga confermata l’interpretazione volta ad escludere dall’ambito di applicazione della norma i ristori ricevuti dalle imprese a causa della pandemia. Per scaricare il decreto clicca qui