Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

FORD: AGGIORNATA PER TUTTO IL 2021 LA CONVENZIONE

Convenzione 2021 con FORD Italia per l’acquisto delle autovetture e dei veicoli commerciali da parte delle imprese associate. ? Aggiornamento dell’offerta per il 2° trimestre 2021. E’ stata aggiornata l’offerta FORD Italia in favore delle imprese associate nell’ambito della Convenzione per l’acquisto delle autovetture e dei veicoli commerciali del marchio FORD. Sui veicoli commerciali da lavoro e nelle versioni trasporto persone, sono riservate alle imprese associate le condizioni economiche più competitive disponibili, garantite attraverso la rete dei concessionari FORD, con percentuali di sconto rispetto al prezzo di listino che vanno da un massimo del 37% sul Transit V363 Van, fino al 20% applicato sulla Nuova Fiesta Van. E’, inoltre, previsto uno sconto aggiuntivo del 2% per le aziende che acquisteranno un minimo di 2 veicoli commerciali nel corso del 2021. Sulle autovetture FORD sono confermate le riduzioni già disponibili nel 1° trimestre 2021, con percentuali del 27% rispetto al prezzo di listino per l’acquisto dei modelli S-Max e Galaxy, del 22% sulla nuova Kuga (benzina, diesel e Mild Hybrid, escluso l’allestimento Connect) e del 19% su Ecosport. Il dettaglio degli sconti applicati sui modelli FORD in Convenzione è disponibile ai nostri soci presso la nostra sede  Vi evidenziamo che gli sconti si applicano anche sui veicoli da ordinare in Concessionaria e quindi non solo a quelli in stock. Per usufruire della Convenzione le imprese interessate dovranno consegnare alla Concessionaria copie della tessera Confartigianato 2021 oppure una dichiarazione rilasciata dall’Associazione territoriale Confartigianato su propria carta intestata comprovante la posizione associativa dell’impresa. Siamo a Vostra completa disposizione, chiamateci allo 015 8551710

Mise, 130 milioni per sostenere il settore del turismo

130 MILIONI PER SOSTENERE IL SETTORE DEL TURISMO Con la Direttiva MISE del 19 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile scorso, si rendono disponibili 130 milioni destinati a sostenere il settore turistico, promuovere la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La Direttiva ha fornito indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 84 della legge di bilancio 2021, che ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, originariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse è prevista la verifica di: – ultima attività esercitata nel sito interessato; – data di dismissione; – attuale proprietà e lo stato conservativo del sito. Per i programmi di sviluppo che prevedono più di un progetto di investimento, ogni progetto deve essere realizzato in una delle Aree Interne o deve prevedere il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse. Per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e investimenti legati ai servizi di ospitalità, è previsto invece il rispetto dei seguenti requisiti: – i soggetti proponenti o aderenti per la realizzazione dei servizi di ospitalità devono coincidere con quelli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; – il programma di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve avere una dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza. Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. L’Agenzia procederà poi allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

SAN.ARTI, misure straordinarie per emergenza COVID-19

Misure straordinarie a favore di lavoratori e imprese dell’artigianato per contrastare l’emergenza COVID-19 Il Fondo sostiene i lavoratori e le imprese dell’artigianato con ulteriori risorse e prestazioni per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Oltre all’attività ordinaria, che prosegue senza variazioni, si aggiungono interventi concreti, segno tangibile dell’impegno nella attività di assistenza sanitaria che da anni svolge.  + Sospensione dei versamenti a SAN.ARTI. da parte delle imprese aderenti al Fondo, così come è previsto anche per la contribuzione obbligatoria  + Rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni effettuate rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute dal 24 febbraio 2021 al 31 di ottobre 2021 + Indennità straordinaria a tutti gli ISCRITTI (dipendenti e volontari) che dal 24 febbraio al 30 giugno 2021 risultino positivi al COVID-19, di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni; di € 30,00 al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare + Indennità straordinaria per TUTTI I TITOLARI di aziende che versano al Fondo SAN.ARTI. e che dal 24 febbraio al 30 giugno 2021 risultino positivi al COVID-19, di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni; di € 30,00 al giorno per un periodo di 14 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO IGG – IGM per la ricerca  degli anticorpi SARS-COV-2(CORONAVIRUS) e TAMPONE NASALE  per la ricerca RNA Virale SAN.ARTI. inoltre dimostra concreta solidarietà al Paese con uno stanziamento 1 milione di euro per donazioni finalizzate all’acquisto di materiale sanitario ed al sostegno delle strutture ospedaliere. Nei prossimi giorni il Fondo comunicherà le modalità con le quali sarà possibile usufruire dei benefici derivanti dalle misure appena descritte. Per maggiori info clicca qui  Come sempre siamo a Vostra disposizione  allo 015 8551710

TRASPORTO PERSONE, nuove regole per i veicoli da adebire a trasporto di persone,servizio piazza o trasporto persone

TRASPORTO PERSONE – D.M. 26 maggio 2021, n. 219 “Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all’accertamento tecnico di cui all’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” – aggiornamenti su collaudo NCC e TAXI Il decreto ministeriale del 26 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 e che entrerà in vigore il 30 luglio prossimo, individua i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (1), a servizio di piazza (2) o a servizio di linea per trasporto di persone (3), soggetti all'accertamento tecnico di cui all'art.75 comma 2 CdS. Il DM stabilisce che, prima dell’immissione in circolazione, sono soggetti all’accertamento di “visita e prova” di cui al comma 2 del suddetto art. 75 C.d.S. i seguenti: a) autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; b) veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento; c) veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva; d) veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento. Ne consegue che l’immissione in circolazione di tutti gli altri veicoli da adibire ai servizi di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone avviene in via amministrativa esclusiva senza visita e prova.  Nel testo dell’allegata circolare esplicativa redatta dalla Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIMS è elencata la documentazione richiesta per l’immissione in circolazione dei veicoli, distinguendo tra veicoli soggetti ad accertamento tecnico oppure in via amministrativa esclusiva senza visita e prova. Si rimanda pertanto all’attenta lettura dell’allegato per l’individuazione di tutti i documenti richiesti a seconda delle tipologie di veicolo. Si fa presente che la circolare ministeriale allegata prevede altresì che nel caso in cui i veicoli precedentemente indicati con (1), (2) e (3) risultino immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione oppure revisionati da oltre un anno, sono anch’essi soggetti all’obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e ad accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione. Sulla carta di circolazione dovrà essere pertanto trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”. Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt.75 e 78 del Codice della Strada. È prevista una fase transitoria, per cui le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti punti da “a” a “d”.

Ordinanza 46 Regione Piemonte, il Piemonte rimane in zona rossa ancora per 15 giorni

COVID – Piemonte zona rossa ancora per 15 giorni E’ entrata in vigore ieri la nuova ordinanza del ministro della Salute con la quale si proroga di ulteriori 15 giorni la classificazione del Piemonte come zona rossa. Di conseguenza il presidente della Regione Alberto Cirio ieri ha firmato una nuova l'ordinanza dove vengono confermati  tutti i divieti più restrittivi, come l’uscire di casa anche nel proprio comune solamente per lavoro o casi di estrema necessità. Restano chiusi i negozi considerati “non di primaria necessità” come abbigliamento e parrucchieri. Per scaricare Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 clicca qui 

Nuove ordinanze del governo con ulteriori misure urgenti di contenimento

ORDINANZA DEL 02 APRILE A FIRMA DEL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA Il Ministro della Salute Speranza ha firmato due nuove disposizioni che sono entrate in vigore a partire da eri 6 aprile.   Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato due nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da ieri martedì 6 aprile. La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. La seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Per consultare l' ordinanza clicca qui  

E’ INIZIATA LA CAMPAGNA 730\2021

Si è aperta la Campagna Fiscale per la compilazione del modello 730/2021 sui redditi percepiti nel corso dell’anno precedente, che siconcluderà al 30 settembre 2020. Il nostro CAAF, con professionalità ed esperienza, è pronto ad assistere lavoratori dipendenti e pensionati per ogni problematica di carattere tecnico e fiscale. Chi può presentare il 730 Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2020 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto) redditi dei terreni e dei fabbricati redditi di capitale redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni). tutti coloro che hanno percepito cassa integrazione Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2021 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico: il quadro RM, se hanno percepito nel 2020 -redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; -interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996; -indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; -proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; -redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2020. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche 2021. il quadro RT, se nel 2020 -hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2020 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2020 il modulo RW, se nel 2020 hanno – detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo -se sono proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe). Lo sportello Caaf Confartigianato è presso la nostra sede  in via T. Galimberti  22 a Biella; i documenti si possono anche consegnare presso i centri di raccolta a  Cavaglià via Roma 25 , Cossato via Mercato 71\73 e  Valdilana Trivero via Provinciale 174G.   È possibile contattare le sedi CAAF di Confartigianato Biella al numero 015 8551749 per concordare un appuntamento con la responsabile signora Michela Polacchini per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e avere tutta l’assistenza necessaria per adempiere anche quest’anno a tale importante appuntamento con il fisco. Anche quest’anno sono previste agevolazioni economiche per gli associati Confartigianato, i loro dipendenti  e  pensionati iscritti ANAP.  

Governo pubblicato il DL44 in vigore dal 7 aprile 2021

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale. Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Inoltre, il decreto: esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative; introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione); stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe; proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile; proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021; proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alla Province autonome  di completare le relative operazioni; dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico; consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. pER SCARICARE IL TESTO DEL DL44 CLICCA QUI 

Regione Piemonte, nuova ordinanza supermercati chiusi e divieto di recarsi nelle seconde case per i non residenti nella regione

Supermercati chiusi e divieto di recarsi nelle seconde case per chi non risiede in Piemonte Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha emanato un’ordinanza che prevede: – chiusura dalle ore 13 del giorno di Pasqua e per l’intera giornata di Pasquetta delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 1500 metri quadri nei comuni fino a 10.000 abitanti e 2.500 metri quadri nelle città con più di 10.000 abitanti; chiuse anche le medie strutture di vendita tra 151 e 1500 metri quadri nei centri fino a 10.000 abitanti e con superficie tra 251 e 2500 metri quadri in quelli con oltre 10.000 abitanti; – divieto dalla mezzanotte tra l’1 e il 2 aprile e fino a lunedì 5 aprile compreso di raggiungere le seconde case per chi non è residente in Piemonte. Riferendosi alla chiusura dei supermercati, Cirio osserva che “il provvedimento ha evidentemente la finalità di limitare le occasioni di assembramento in questi giorni di festa, ma con la volontà di garantire le piccole attività di vicinato, che potranno continuare a offrire il servizio, e come segno di rispetto per dare un momento di riposo alle lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione, che da un anno con grande dedizione stanno anche loro garantendo un servizio essenziale per le nostre comunità”. Per scaricare l'ordinanza clicca qui  

Confartigianato, presentato al governo una proposta per la riapertura delle attivit? di ristorazione

Desideriamo informarvi che Confartigianato, insieme alle altre organizzazioni di categoria, ha redatto un documento contenente le “Proposte per la riapertura delle attività di ristorazione” per sollecitare il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico a consentire la riapertura in sicurezza delle attività di ristorazione (in allegato). Il documento unitario è stato inviato al Ministro della Salute, Roberto SPERANZA, al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo GIORGETTI e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano PATUANELLI oltre che alle Commissioni Agricoltura e Industria del Senato e della Camera, alla Conferenza delle Regioni e al Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Chiediamo al Governo che venga fatto ogni sforzo possibile affinché le imprese del settore della ristorazione possano al più presto riprendere la loro attività, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure di prevenzione della diffusione del Covid-19 previste. Per scaricare il documento presentato  clicca qui