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IL “DECRETO RILANCIO” IN GAZZETTA UFFICIALE

Pubblicato nella notte nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il decreto legge n. 34/2020, c.d. decreto rilancio; 266 articoli in piu' di 300 pagine di testo.  Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 Tra le principali novità  Per scaricare il decreto  clicca qui Per scaricare il decreto formato bignami clicca qui 

DAL 18 IL PIEMONTE RIAPRE!

  !! ATTENZIONE !!  Oggi alle ore 16 il presidente Alberto Cirio e l’assessore Vittoria Poggio hanno reso noto il calendario delle riaperture delle attività commerciali: * da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing,  i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse.  * da mercoledì 20 maggio i mercati potranno ospitare anche i banchi extralimentari  (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza); * tra il 23 e il 25 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti  (la data precisa verrà definita in giornata in raccordo con quanto sarà previsto nel nuovo decreto del Governo sulle riaperture, atteso nelle prossime ore)  e resta al momento consentito il servizio di asporto. Sempre dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore,  purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza. Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative (clicca qui ) Il direttore  Massimo Foscale 

L’INFORTUNIO COVID-19 NON E’ COLLEGATO ALLA RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa  In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.  

AZIONI CONFEDERALI SUL TEMA INFORTUNIO DA COVID 19

 Azioni confederali sul tema infortunio sul lavoro da Covid-19, il nostro presidente a tgcom24 Cari Associati  desidero aggiornarvi sulle azioni sindacali che la Confederazione ha intrapreso sul tema, di crescente attualità e rilevanza anche presso la pubblica opinione, del rapporto fra contagio di un lavoratore e infortunio sul lavoro, argomento oggetto di una circolare dell’Inail che, nel fornire indicazioni in merito all’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha inopinatamente esteso il principio della presunzione semplice di origine professionale dell’infortunio sul lavoro ben oltre il caso degli operatori sanitari a diretto contatto con i malati Covid-19 e – quindi – ben oltre la stessa previsione normativa. L’art. 42, comma 2 citato, infatti, stabilisce che nei casi accertati di Covid-19 in occasione di lavoro – e quindi in presenza di un nesso eziologico fra la mansione svolta e il contagio – vengono riconosciute dall’Inail le tutele dell’infortunio sul lavoro senza però che gli eventi in questione vengano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e, dunque, senza aumento dei premi per il datore di lavoro. L’orientamento adottato dall’Inail e finora non oggetto di correzioni da parte dell’Istituto assicurativo, né del Ministero del Lavoro, tuttavia, è estremamente preoccupante. Infatti, se venisse realmente applicata la cosiddetta “presunzione di contagio” a tutti i casi di lavoratori che contraggono il Covid-19, potrebbero essere avviate nei confronti dei datori di lavoro azioni di vario genere (dall’azione penale, all’azione di regresso da parte dell’Inail e persino l’azione del lavoratore per ottenere il danno differenziale), anche laddove siano state correttamente applicate le misure di prevenzione. La Confederazione, nei negoziati con il Governo e le Parti sociali che hanno portato alla sottoscrizione dei Protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020, ha sempre posto quale prima richiesta in materia il riconoscimento del Covid- 19 come un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione. Tale principio, non a caso, è riportato in entrambi i richiamati Protocolli. È stata quindi inoltrata una formale richiesta all’Inail di modificare urgentemente il suddetto orientamento in materia, delimitando in modo certo il principio della cosiddetta “presunzione di contagio” all’unico caso logicamente ammissibile, ovvero quello concernente gli operatori sanitari che siano entrati in diretto contatto con soggetti positivi al Covid-19. A livello politico, la Confederazione ha richiesto al Presidente del Consiglio Conte, da ultimo nel corso di un incontro tenutosi il 6 maggio scorso, un urgente intervento da parte del Governo che da un lato escluda l’applicazione del principio della presunzione semplice per il riconoscimento di infortunio professionale del COVID-19 e dall’altro eviti future ingiuste possibili azioni di rivalsa e di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro. Il tema è stato infine rappresentato nel corso di un’audizione tenuta il 12 maggio scorso dalla Commissione Lavoro del Senato, formulando l’espressa richiesta di una norma di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da parte di un proprio lavoratore. Ciò anche alla luce dei principi comunitari in materia. L’art. 5, comma 4, della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a chiare lettere stabilisce la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

COVID-19 PROTOCOLLO INAIL PER LA RIAPERTURA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTE

Parrucchieri ed estetisti, pubblicate le raccomandazioni di Inail e Iss per la ripresa delle attività dopo il lockdown Il documento tecnico, approvato nella seduta di ieri dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, contiene l’analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus. Il presidente Bettoni: “Non sono regole vincolanti, sarà il governo con le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco” Il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta di ieri ha approvato il documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown. È l’ultima pubblicazione realizzata in ordine di tempo, dopo quelle dedicate all’analisi del rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, nel trasporto pubblico terrestre e nei settori della ristorazione e della balneazione.     “Non si tratta di disposizioni vincolanti – precisa il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione. È  evidente che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la  revisione del quadro delle raccomandazioni”.    “Lo spirito con cui si è mosso l’Istituto – aggiunge Bettoni – è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall’inizio dell’epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il Ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l’obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale”. Come sottolineato nel documento tecnico pubblicato oggi, nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.  Tra le misure di prevenzione proposte, la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga. Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento. La distanza minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte.  Come previsto dall’articolo 3 del Dpcm del 26 aprile, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall’ingresso nel locale, a eccezione del tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente. PER SCARICARE IL PROTOCOLLO CLICCA QUI 

COVID-19 PROTOCOLLO INAIL PER SETTORE RISTORAZIONE

MISURE DI SICUREZZA PER LA RIAPERTURA DI BAR E RISTORANTI Ecco in sintesi le regole come emergono dai documenti Inail e Iss (Istituto superiore di sanità). BAR E RISTORANTI Lo spazio per ogni cliente nei ristoranti deve più che triplicare passando da 1,2 metri a 4 mentre dovrà essere eliminato il servizio a buffet, si sottolinea anche l’introduzione della prenotazione obbligatoria. "  Il layout dei locali di ristorazione andrà rivisto garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in considerazione dello spazio di movimento del personale – non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie. Va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie. La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente obbligatoria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari " È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli monouso). I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici). È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.)   Misure specifiche per i lavoratori In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, in considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione. Il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, deve indossare la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile. Il personale addetto al servizio ai tavoli  anche per loro è necessario l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo. Il personale  dedicato ad attività amministrative, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro, devono indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es., separatore in plexiglass). Si dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale in più punti in sala e, in particolare, i servizi dovranno essere igienizzati frequentemente. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno adottate tutte le consuete misure di igienizzazione. I  locali spogliatoi ed ai servizi igienici, dovranno  essere adeguatamente puliti. L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020. Per consultare il protocollo clicca qui 

BONUS PIEMONTE ANCHE PER NEGOZI,AGENZIE VIAGGIO,OTTICI,FOTOGRAFI,TATUATORI,CINEMA,SCUOLE.GUISA,CIRCOLI RICREATIVI

BonusPiemonte: 15 milioni per negozi, agenzie di viaggio, ottici e fotografi, tatuatori, cinema, scuole guida, circoli ricreativi Altre 11.000 attività potranno usufruire del BonusPiemonte, i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione per sostenere le imprese colpite dalla chiusura causata dal Coronavirus. Il presidente Alberto Cirio, che con l’assessore al Commercio Vittoria Poggio e alla Semplificazione Maurizio Marrone ha condiviso con le associazioni di categoria le nuove misure approvate dalla Giunta regionale, ne ha reso nota la terza fase, che con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro consentirà di corrispondere: – 1500 euro a cartolerie, librerie, negozi d’abbigliamento, tessuti, calzature, pelletteria e accessori, agenzie di viaggio, tour operator, cinema, organizzatori di eventi e scuole guida; – 1000 euro a studi di tatuaggio e piercing, negozi di ottica e di fotografia, scuole di lingue, circoli ricreativi, operatori di altre forme di divertimento. Per le guide turistiche sarà annunciata a breve una specifica misura del piano RipartiPiemonte. L’importo totale del BonusPiemonte sale così a 116 milioni di euro, che andranno a beneficio di quasi 60.000 realtà del territorio. Le 11.000 imprese inserite in questa fase si aggiungono infatti alle 37.000 del commercio e dell’artigianato e alle 10.000 del commercio ambulante già raggiunte dal provvedimento nei giorni scorsi. Anche in questo caso, come per i precedenti, è immediata e semplice la procedura per avere il contributo: tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via pec per indicare il conto corrente su ricevere l’accredito nell’arco di qualche giorno. Per accelerarne il cammino e grazie alla disponibilità di tutti i capigruppo del Consiglio regionale, il BonusPiemonte è stato stralciato dalla discussione complessiva del piano RipartiPiemonte, dove era stato inizialmente inserito, per essere sottoposto da oggi all’esame della Commissione Bilancio che, convocata in sede legislativa, è previsto lo approvi nella giornata di domani. Se vuoi leggere le richieste di Confartigianato alla regione clicca qui

CASSA INTEGRAZIONE DA LUNEDI’ 11 MAGGIO POSSIBILITA’ DI PRESENTARE LA DOMANDA PER L’ ANTICIPO

Dall' 11 maggio 2020 domande per l'anticipo della Cassa integrazione: come fare per richiederlaDa lunedì 11 maggio 2020 è possibile richiedere alle filiali Intesa San Paolo l'anticipo della Cassa integrazione in deroga.  Con la firma del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte nella persona dell' assessore al lavoro, la biellese Elena Chiorino, Intesa San Paolo, Finpiemonte e Parti sociali si è raggiunto infatti l'accordo per consentire ai lavoratori delle imprese che hanno richiesto l'integrazione salariale di ottenerla in anticipo rispetto ai tempi di autorizzazione e liquidazione. COME FUNZIONA  Il trattamento di anticipazione salariale corrisponde a un finanziamento che viene concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente, con durata massima di sette mesi dalla concessione. L'apertura del conto corrente su cui verrà versata l'integrazione salariale è gratuita, in quanto spese e interessi saranno a carico della Regione Piemonte, grazie all'istituzione di un Fondo di garanzia per l’anticipazione sociale, gestito da Finpiemonte.  COME RICHIEDERLO Per i clienti, già correntisti della Banca, è possibile effettuare la richiesta con scambio di documentazione a distanza (tramite mail e contattando la filiale di riferimento). Per i clienti non correntisti è necessario recarsi in filiale, previo appuntamento,  con la seguente documentazione: carta d’identità e codice fiscale (e permesso di soggiorno in caso di lavoratore straniero); ultima busta paga; ultima documentazione reddituale (CUD/730); modulo di richiesta da parte del Cliente per la concessione del fido (con autorizzazione alla banca per il recupero dell’importo concesso una volta avvenuto l’accredito da parte dell’INPS); dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale all’Ente competente (INPS) con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente (se disponibile) PER MAGGIOR INFORMAZIONI CLICCA QUI