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REGIONE PIEMONTE DECRETO N 50 DEL 2 MAGGIO 2020

La Regione Piemonte, con Decreto n.50 del 2 maggio 2020, ha emanato un nuovo provvedimento per la prevenzione dell’emergenza sanitaria in atto, in vigore dal 4 all’17 maggio p.v.. Nel rimandare alla lettura dello stesso, allegato alla presente, si evidenzia peraltro, in tema di edilizia, che il decreto richiama il DPCM 26 aprile 2020 e nulla dispone di diverso da quanto previsto dal provvedimento nazionale; all’art. 2   viene consentita la ripresa di diverse attività produttive tra cui quelle riconducibili ai Codici  ATECO 41,42, 43 e 38 è da ritenersi che da lunedì 4 maggio p.v. l’attività relative a cantieri pubblici e privati potranno essere riprese o avviate, naturalmente a condizione del tassativo rispetto delle prescrizioni anticontagio ed in particolare con il Protocollo sui cantieri del 24 aprile u.s..Tra le varie misure, anche il blocco  delle slot machines, la cura dei cavalli, la toelettatura degli animali, lo spostamento verso le seconde case. Per consultare il decreto clicca qui

BONUS PIEMONTE, ELENCO DELLE CATEGORIE

Per l' erogazione si adotterà un nuovo criterio, la Regione invierà una pec alle singole imprese che dovranno rispondere indicando le coordinate bancarie. ATTENZIONE : LE IMPRESE DEI SETTORI  INTERESSATI  DEVONO VERIFICARE ATTENTAMENTE LA FUNZIONALITA’ E L' ATTIVAZIONE DELLA PROPRIA PEC E PRESTARE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE E DA FINPIEMONTE. CHI AVESSE NECESSITA’ DI ATTIVARE UN INDIRIZZO PEC O HA PROBLEMI AD ACCEDERVI,  PUO’ CONTATTARCI ALLO 015 8551710.

SIAE DIFFERIMENTO AL 31 MAGGIO 2020 SCADENZA RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI MUSICA AMBIENTE

Convenzione SIAE 2020.  Differimento al 31 maggio 2020 del termine di scadenza per il rinnovo degli abbonamenti annuali per “Musica d’ambiente”. Nel far seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento, vi segnaliamo che il termine per il rinnovo degli abbonamenti alla SIAE per l’utilizzo di “Musica d’ambiente” per l’anno 2020, in considerazione della grave emergenza sanitaria in corso, è rinviato al 31 maggio 2020.

CRISTIANO GATTI NOMINATO VICE PRESIDENTE O.D.I. DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA

A seguito del  rinnovo degli Organi statutari della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cristiano Gatti é stato eletto nuovo vice presidente nell' organo di indirizzo della stessa, il direttore Massimo Foscale ha inviato, anche a nome di tutto lo staff di Confartigianato Biella la seguente nota di felicitazioni. “Caro Presidente, questa elezione è la conferma del tuo impegno continuo verso il territorio, l’economia e il sistema delle imprese.  Questo incarico rappresenta un attestato di stima alle tue riconosciute qualità professionali e umane, e sono certo che, d’intesa, sarà possibile far crescere ulteriormente le componenti di eccellenza del nostro territorio. Buon lavoro”.  

COVID-19 OTTENUTA PROROGA TERMINI PER SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI

COVID-19 – Ottenuta proroga termini per sostituzione stagionale pneumatici dal Ministero dei Trasporti.  Vi informiamo che il Ministero dei Trasporti, accogliendo le nostre richieste, con circolare prot. n. 12047 diramata in data odierna, ha disposto la proroga dei termini al 15 giugno 2020 per la sostituzione degli pneumatici invernali/estivi. In allegato la circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE, AL VIA LA MISURA 3 FONDI PERDUTI ALLE NUOVE IMPRESE

Misura 3 – Strumenti finanziari a nuove imprese Rivolto a Imprese e liberi professionisti Si tratta di un sostegno finanziario sotto forma di contributo forfetario a fondo perduto per la fase di avvio, destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi sul territorio regionale, neo costituiti e nati dai servizi di accompagnamento del Programma MIP-Mettersi in proprio.  Si rivolge: – alle imprese e lavoratori autonomi nati attraverso i servizi del Programma MIP (POR FSE 2014-2020) i cui business plan/piani di attività siano stati validati dal dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro per i territori sotto la responsabilità della Direzione regionale competente e dal dirigente “pro tempore” della competente Direzione della Città Metropolitana di Torino”; – alle imprese nate nell’ambito dei “Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” costituite in data successiva al 01.04.2015 e non oltre il 31.12.2019 (POR FSE 2007-2013). Destinatari I soggetti richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti: esser nati con il supporto dei servizi forniti nell’ambito del Programma MIP-Mettersi in proprio; essere in possesso di un Business plan (BP) / Piano di attività (PA) validato dagli uffici competenti della  Regione Piemonte o Città metropolitana di Torino o dagli Sportelli provinciali territorialmente competenti (solo imprese POR FSE 2007-2013); essere insediati con sede legale (sede operativa fissa per i lavoratori autonomi) e unità locale nel territorio della  Regione Piemonte; essere costituiti e regolarmente iscritti alla CCIAA territorialmente competente; a cui è stata attribuita la partita IVA (per i lavoratori autonomi); essere attivi con un codice ATECO 2007 prevalentemente ammissibile ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 “de minimis” e indicato nel BP/PA validato (solo BP per le imprese POR FSE 2007-2013); per le imprese POR FSE 2007-2013 essere stati ammesse alla Misura 2 “Consulenza specialistica e tutoraggio” (assistenza ex post); ammessi ai servizi di Consulenza specialistica e  tutoraggio (assistenza ex post) nell’ambito del citato Programma MIP. Valore del contributo Il valore del contributo è pari a: € 3.000,00 per le imprese individuali € 5.000,00 per le società € 2.000,00 per i lavoratori autonomi   Per maggior informazioni chiamaci allo 015 8551710

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE DI CONVERSIONE 24 APRILE 2020 N.27 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18

Pubblicata nel S.O. n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia da oggi. Con la legge di conversione, i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, risultano abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti. Di seguito, elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione in ambito lavoristico e fiscale. AMMORTIZZATORI SOCIALI L’articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. Nello specifico, viene disposto il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni della cd. zona rossa (Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020), nonché dei datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni; per tali periodi aggiuntivi l’assegno ordinario è concesso, inoltre, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (co. 10 bis). Per le relative domande sono poi previste alcune semplificazioni procedurali. In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (art. 14 del D.Lgs. 148/2015). Orbene, nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Ancora, allo scopo di inserire nel provvedimento quanto già disposto dall’art. 14 del D.L. 9/2020 (decreto che evrrà abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonchè degli effetti già prodottisi e dei rapporti giuridici sorti), il Senato ha disposto il riconoscimento della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo di tre mesi anche alle aziende site nei Comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 20, co. 7-bis). CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA In tema di cassa integrazione in deroga, poi, è ora previsto che l’accordo con le organizzazioni sindacali non sia necessario, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, co. 1). PROROGA O RINNOVARE DEI CONTRATTI A TERMINE All’articolo 19 del DL n. 18/2020, si fa seguire l’articolo 19bis contenente una norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. L’emendamento approvato nel passaggio al Senato risponde alle insistenze del mondo imprenditoriale in merito all’esigenza di allentare i vincoli sui contratti a termine, quale strumento utile nella presente emergenza ed al momento della futura ripresa. La disposizione – introdotta durante l’esame presso il Senato – prevede, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento in esame, nei termini ivi indicati, sia consentita la possibilità, in deroga alle previsioni vigenti, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Secondo l’articolo 20 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 infatti l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, mentre secondo il comma 2 dell’articolo 21 cit., qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Con l’introduzione, invece, dell’articolo 19 bis, il decreto Cura Italia prevede la possibilità che le aziende in cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid19, possano prorogare o rinnovare i contratti che altrimenti sarebbero scaduti, derogando all’attuale normativa. CONGEDO COVID19, BONUS BABYSITTING, PERMESSI EX ART. 33, L. N. 104 Nessun cambiamento sostanziale in materia di Congedo Covid19 ed alternativo bonus babysitting, circa invece i giorni di permesso retribuito ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (il cui numero è stato incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020), l’articolo 24 convertito, prevede un comma 2bis in cui si precisa che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio in questione si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che … Leggi tutto

COVID-19 – BENESSERE ABUSIVI A DOMICILIO PER CAPELLI E TRATTAMENTI ESTETICI

CORONAVIRUS-BENESSERE Abusivi a domicilio per capelli e trattamenti estetici. L’allarme di Confartigianato Imprese Piemonte: oltre 12mila imprese artigiane del benessere chiuse per Decreto mentre gli abusivi continuano a operare. Perdita economica per 89,7 milioni di euro per la chiusura di marzo, aprile e maggio Procede il lockdown per acconciatori ed estetiste. Per potersi recare dal proprio parrucchiere o in un centro estetico bisognerà attendere il primo giugno. Acconciatori ed estetisti sono stati tra i primi a chiedere la sospensione delle proprie attività di fronte alla diffusione crescente del Coronavirus, lanciando un preciso segnale di attenzione alla salute delle persone e di tutela dei propri collaboratori. Con il Decreto dello scorso 11 marzo, sono arrivati i provvedimenti che hanno sancito la chiusura delle attività del benessere e dei servizi alla persona, una chiusura che è stata prolungata con l’ultimo DPCM fino al primo giugno. Per questo Confartigianato, ha presentato al Governo una serie di proposte operative, di carattere organizzativo e igienico-sanitario, per la riapertura dei saloni. Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, in questi settori in Piemonte si registrano 12.449 imprese artigiane del settore dei servizi di acconciatura e altri trattamenti estetici, che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai circa 22mila addetti. Confartigianato ha calcolato che l’effetto combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e della concorrenza sleale degli abusivi nei mesi di marzo, aprile e maggio causerà alle imprese del Piemonte di acconciatura e di estetica una perdita economica di 89,7 milioni di euro. Sarà molto difficile evitare ripercussioni sull’occupazione: i mancati ricavi mettono a rischio il lavoro di 12.449 imprese artigiane del settore. “La situazione per il settore benessere è pesantissima, saranno tante le attività che non avranno più la forza per riaprire o che purtroppo dovranno lasciare a casa il personale – affermano Enrico Frea e Stefania Baiolini, responsabili settore acconciatura ed estetica di Confartigianato Piemonte – tutto questo è drammatico e non possiamo permetterlo”. “In più, dobbiamo anche aggiungere il proliferare dell’abusivismo, oltre al disagio crescente tra i cittadini che si sono visti privare anche di questo piacere, utili al mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico”. “La prospettiva di un altro mese di fermo obbligato non possiamo accettarla passivamente, tantomeno in silenzio – concludono Frea e Baiolini – sicuramente studieremo iniziative sia per manifestare al Governo il malessere del settore, sia per formulare ulteriori azioni e iniziative che possano sbloccare la situazione, inoltre chiederemo, in tempi brevi, un confronto con il Governo per avere maggiori delucidazioni rispetto all’ultimo DPCM che ci penalizza fortemente”. “Abbiamo elaborato e presentato tempestive proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività-commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Piemonte-osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, pulizia, sanificazione. Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E ora rimaniamo sbalorditi dalla superficialità con cui il Governo mette in quarantena per tre mesi l’intero settore del benessere”.