DL CURA ITALIA – MODIFICHE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI,LAVORO,AMBIENTE
DL CURA ITALIA – modifiche in materia di ammortizzatori sociali, lavoro ed ambiente apportate in sede di conversione in legge Si riportano di seguito le modifiche di maggiore rilevanti in materia di ammortizzatori sociali, lavoro ed ambiente apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (CURA ITALIA). Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario Al comma 1 è stata introdotta una formulazione più chiara riguardo alla durata massima del periodo di 9 settimane fruibile, che pertanto scade al 31 agosto 2020. Al comma 2, ai fini della procedura di richiesta dei trattamenti di cassa integrazione ed assegno ordinario, è stata soppressa la specifica previsione concernente l’obbligo del datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Pertanto resta efficace la dispensa generale dagli obblighi in materia di informazione e consultazione previsti dal D.Lgs. 148/2015, già disposta dall’art. 19, di cui la disposizione, eliminata in sede di conversione in legge, costituiva eccezione. I commi 10-bis, ter e quater riprendono la disciplina in materia di trattamenti di sostegno al reddito di cui all’art. 13 del DL 9/2020, a favore dei datori di lavoro con unità produttive rientranti nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cd. zone rosse), ovvero se esterne agli stessi territori limitatamente ai lavoratori ivi residenti, per i quali è previsto un periodo aggiuntivo di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario non superiore a 3 mesi. A tal scopo il comma 10-ter mantiene il finanziamento già disposto per il 2020, pari complessivamente a 10,2 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 10-quater). Art. 19 bis Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine L’articolo 19bis, introdotto in sede di conversione in legge, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e per la durata della stessa, dispone che i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020 (CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario) possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli articoli 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 (che vietano il ricorso ai contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni). La disposizione in esame consente, inoltre, di derogare alla disciplina del c.d. stop and go (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) in caso di rinnovo di un contratto a termine (intervallo temporale di dieci giorni per contratti di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni per contratti di durata superiore a sei mesi). Restano, tuttavia, ferme le altre condizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, l’indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi. Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria I commi 7-bis e 7-ter riprendono la disciplina di cui all’art. 14 del DL 9/2020, aggiungendo un periodo di ulteriori 3 mesi di trattamento di cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro con unità produttive rientranti nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cd. zone rosse) che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. Viene confermato il limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga Al comma 1, ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, è stata estesa l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, esclusione originariamente prevista per i soli datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti, anche ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica. Al comma 4 viene chiarita la competenza del Ministero del Lavoro ad emanare i decreti autorizzativi del trattamento di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive ubicate in più Regioni o Province autonome. I commi 8-bis e 8-ter riprendendo quanto già disposto dall’art. 15 del DL 9/2020, prevedono 3 mesi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2010 (cd. zone rosse), ovvero se esterne limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti. Viene anche in questo caso mantenuto il finanziamento pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, previsto dal citato art. 15. Al comma 8-quater per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi ubicate, ovvero se esterne al territorio della Regione limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, viene previsto un ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga per massimo 4 settimane. A tale scopo viene previsto uno stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse attribuite alle predette Regioni ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs. 148/15. Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità L’articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi le misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DIS – COLL, integrazioni salariali), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. La sospensione è disposta anche per alcune procedure relative al collocamento obbligatorio (chiamata nominativa o stipula di convenzioni), nonché per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato dei lavoratori disoccupati. In sede di conversione, è stato previsto che tale sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza, fermo restando lo … Leggi tutto