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ODONTOTECNICI – REGOLAMENTO UE 2017\745 DISPOSITIVI MEDICI VICINO ALLA PROROGA

Regolamento UE su dispositivi medici: vicina la proroga dell’entrata in vigore   Ufficializzata dalla UE la volontà di posticipare l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici   La Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides ha ufficializzato ieri 25 marzo 2020 in una conferenza stampa l’intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa per posticipare l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, per consentire al sistema imprenditoriale europeo di focalizzarsi sul COVID-19.  Il Regolamento 745/2017 doveva abrogare definitivamente le Direttive europee in materia di dispositivi medici a partire dal 26 maggio 2020, ponendo pertanto fine al periodo transitorio di tre anni durante i quali le imprese del settore avrebbero dovuto adeguare i propri prodotti, processi produttivi e certificazioni alle nuove norme e regole di classificazione. A darne notizia è la Confartigianato odontotecnici che sottolinea come la Commissione abbia raccolto “le richieste della Categoria degli Odontotecnici che proprio nei giorni scorsi avevano chiesto un’azione a livello europeo mirata ad ottenere un rinvio della data di applicazione del Regolamento, fissata al prossimo 26 maggio 2020. “Siamo soddisfatti” dichiara il Presidente degli Odontotecnici di Confartigianato Gennaro Mordenti. “La nostra Associazione – spiega – aveva infatti messo in evidenza l’impatto dell’emergenza sanitaria e della conseguente situazione di stasi delle imprese del settore sull’attività di adeguamento nei tempi previsti agli adempimenti legati alla prossima entrata in vigore del Regolamento”.  Soddisfazione anche di UNIDI che da tempo indica che il periodo transitorio "di per sé già troppo corto se si pensa alle numerose criticità riscontrate dalle aziende – e messe più volte in evidenza dalle associazioni -, a causa dei ritardi nella costruzione di un impianto regolatorio adeguato e nell’adozione delle linee-guida necessarie ad una corretta interpretazione ed implementazione delle nuove disposizioni di legge". "L’emergenza COVID-19 -continua una nota UNIDI- non ha fatto altro che aggravare le criticità, spostando l’attenzione delle Istituzioni e dei Governi sul diffondersi del contagio da Coronavirus, adottando le misure necessarie per il suo contenimento. Misure che hanno coinvolto la popolazione e le Imprese, con un impatto notevole sui sistemi economici di tutti gli Stati Membri dell’UE. E’ pertanto inevitabile un posticipo dell’applicazione del Regolamento UE per diversi motivi messi in evidenza anche dalle maggiori federazioni dell’industria medicale europea, tra cui FIDE (Federation of European Dental Industries): Rischio di non disponibilità di dispositivi medici indispensabili nella lotta al COVID-19, a causa della scadenza di certificati MDD o di ritardi nella certificazione dei dispositivi in virtù delle nuove norme; Le restrizioni nazionali per gli spostamenti e gli obblighi di quarantena limitano o addiritturaimpediscono agli organismi notificati di svolgere il proprio lavoro in tempo utile. Ciò si traduce inevitabilmente in ritardi nell’emissione di nuovi certificati MDR e/o rinnovi di certificati MDD in scadenza; Le indagini cliniche risultano sospese in virtù della priorità assoluta riservata dalle organizzazioni sanitarie alla lotta contro il COVID-19. UNIDI che conclude la nota sottolineando la necessità di "una soluzione armonizzata al fine di assicurare la continuità nella cura dei pazienti, preservando l’uniformità sul mercato europeo. L’industria del settore dei dispositivi medici e UNIDI, attraverso la sua federazione di riferimento in Europa, supportano l’iniziativa della Commissione UE, nell’interesse di una corretta ed efficiente implementazione del MDR a beneficio della salute pubblica".

CORONAVIRUS- BONUS LAVORATORI AUTONOMI DALLA PROSSIMA SETTIMANA IL VIA ALLE PROCEDURE

CORONAVIRUS – Bonus lavoratori autonomi: il Presidente Inps annuncia avvio da prossima settimana delle procedure per accedere   “Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo”. Lo ha annunciato oggi il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parlando su Raiuno delle misure previste dal Cura Italia. Le domande per la cassa integrazione e per il congedo sono già attive. Per i bonus verrà attivata sul sito dell’Istituto una “procedura semplificata con un Pin semplificato”. L’annuncio fa seguito alle precisazioni dell’Inps che, nei giorni scorsi, su sollecitazione di Confartigianato, aveva rassicurato sul fatto che l’accesso ai bonus non sarebbe avvenuto tramite la modalità del click day. Modalità che Confartigianato aveva duramente contestato considerando  “assurdo e inaccettabile, in un momento tanto critico, immaginare di utilizzare la procedura del click day per consentire ai lavoratori autonomi di richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia”.  

CORONAVIRUS- MODIFICATO L’ ELEBNCO DELLE DITTE CHE POSSONO RIMANERE APERTE

Nella giornata di ieri è stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che possono proseguire l’attività, il DPCM del 22 marzo che aveva già molto limitato queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020. Nell’allegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti – e quindi consentendo alcune attività –, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali. In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi: – le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità; – l’attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta dall’impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che, laddove l’attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività; – le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile; – le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge (v. infra), possono essere più restrittive. In particolare devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di: Settore Manifatturiero: – 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti – 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici – 17.24 Fabbricazione di carta da parati – 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti – 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi – 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi – 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale – 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio – 22.1 Fabbricazione articoli in gomma – 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature – 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica – 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicultura – 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) -33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine – 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale – 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni – 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate – 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche – 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa – 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo – 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento – 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali – 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) Costruzioni: – 42.91 Costruzione di opere idrauliche – 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca Commercio: – 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto Possono, invece, riprendere le attività di: Settore Manifatturiero: – 23.13 Fabbricazione di vetro cavo – 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale – 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo – 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici – 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: – 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. – 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti). Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che entra in vigore oggi. L’adozione di questo decreto legge si è resa necessaria per ovviare a possibili criticità interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nell’ultima settimana. È stata, quindi, scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il più chiaro possibile. Per quanto riguarda le misure si prevede: ? la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020); ? le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2): – limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a)); – limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (c)); – applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d)); – divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus (e)); – possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione … Leggi tutto

#CURAITALIA, FONDI PER LE AZIENDE PER VOGLIONO INVESTIRE NELLA PRODUZIONE DI MASCHERINE

#CuraItalia Incentivi per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Si rende noto che Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell' Economia ha varato una misura, #CuraItalia Incentivi (T.O. 4/2020 – GU del 24 marzo 2020), a sostegno della produzione e la fornitura di dispositivi medici e didispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrastodell’emergenza epidemiologica COVID-19. La misura, gestita dalla stessa Agenzia, ha dotazione finanziaria di 50 milioni di euro e si rivolge a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA. La dotazione è volta alle imprese che decideranno di ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro. Per tali azioni è previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale circolante. L’agevolazione massima conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro. Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020). Sono previsti alcuni criteri di premialità che permetteranno di trasformare il mutuo agevolato in fondo perduto in funzione della velocità di intervento. Di seguito i criteri: – 100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni – 50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni –  25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni Al fine di semplificare le operazioni è prevista una procedura light e adempimenti ridotti per i proponenti. E’ richiesta una perizia tecnica asseverata ed è previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell’accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti con un iter di valutazione semplificato in 5 giorni. La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi nell' area riservata di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario. Una volta registrati bisognerà accedere ai servizi online, compilare direttamente la domanda e caricare tutta documentazione da allegare firmando i relativi documenti digitalmente, ove necessario. Per richiedere le agevolazioni è pertanto necessario disporre di una firma digitale oltre che di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). A seguito dell’invio telematico della domanda con i relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico. Invitalia valuterà le domande in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi. Per accedere al sito di invitalia clicca qui   

EMERGENZA CORONAVIRUS- SERVIZIO TAXI OVER 65

Servizio Taxi Over 65 per chi deve ritirare la pensione in posta o banca Poste Italiane annuncia l’ordine di pagamento: si parte giovedì 26 marzo In vista del pagamento delle pensioni da parte dell’Inps (a partire da giovedì 26 marzo) e per agevolare chi deve recarsi per il ritiro all’ufficio postale o in un istituto di credito è attivo il servizio Taxi dedicato agli Over 65 per questa necessità. Per chi è residente a Biella e deve spostarsi dalle frazioni, o anche da una zona all’altra della città, c’è in vigore la tariffa comunale al costo di 7 euro andata e ritorno. L’iniziativa è figlia di un accordo tra l’assessorato alle Attività Economiche della Città di Biella e i tassisti della città. Per prenotare il servizio, le persone Over 65 possono telefonare ai numeri 015.8493419 e 333.2667254. Complice il diffondersi del Coronavirus, anche gli sportelli degli uffici postali hanno subito delle modifiche di aperture e orari. Inoltre è in vigore un ordine di pagamento delle pensioni a scaglioni. Al seguente link la notizia con tutte le info: https://www.comune.biella.it/web/news/servizio-taxi-over-65-chi-deve-ritirare-pensione-posta-banca                      

EMERGENZA CORONAVIRUS – PUBBLICATI PROROGA VALIDITA’ CARTE CQC, PATENTINO ADR E PERMESSI DI GUIDA

CORONAVIRUS: PUBBLICATI IN GAZZETTA I DECRETI MIT DI PROROGA VALIDITÀ CARTE CQC, PATENTINO ADR E PERMESSI GUIDA Confartigianato Trasporti informa che sono finalmente stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.77 del 23 marzo 2020 i decreti a firma della Ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli inerenti: Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I due decreti di cui abbiamo dato notizia il 13 marzo, sono in vigore da ieri 23 marzo 2020. DECRETO 10 marzo 2020 – Proroga validità carte CQC, patentino ADR DECRETO 11 marzo 2020 – Proroga permessi provvisori di guida    

EMERGENZA CORONAVIRUS CAMBIA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

Ultimo aggiornamento: Cambia di nuovo il modulo per l'autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del coronavirus. Per scaricare il nuovo modello clicca qui 

EMERGENZA-CORONAVIRUS MODELLO FAC SIMILE PER COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ NON INSERITA NELL’ ALLEGATO

DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all’intero territorio nazionale. Trasmissione fac-simile per richiesta alla Prefettura per attività in filiera e servizi di pubblica utilità. Cari Associati faccio seguito alla mia comunicazione di questa mattina relativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 22 marzo 2020, per fornire ulteriori indicazioni. In particolare, come già evidenziato, la specifica contenuta nella lett. d) dell’art. 1, consente la prosecuzione delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritenesse che queste condizioni non sussistano. Per agevolare le attività di assistenza alle imprese sul territorio, alleghiamo un fac- simile di modulo di richiesta alla Prefettura redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture. Il dierttore  Massimo Foscale  PER SCARICARE IL MODELLO CLICCA QUI PER CONSULTARE IL DECRETO CLICCA QUI