Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

EMERGENZA CORONAVIRUS – RINVIO COMUNICAZIONE LAVORI USURANTI

Emergenza Coronavirus – Rinvio comunicazione lavori usuranti La scadenza per la compilazione del modello LAV_US per le attività lavorative usuranti svolte nel 2019 è prorogata al 30 maggio 2020. Vi informiamo che il Ministero del Lavoro, dando seguito alla richiesta di Confartigianato, ha disposto, con Nota Direttoriale n. 1160 del 19 marzo (v. allegato), la proroga al 30 maggio 2020 del termine per l’invio della comunicazione telematica sui lavori usuranti, la cui scadenza è ordinariamente fissata al 31 marzo. Si ricorda che il modello LAV_US è utilizzato per comunicare i lavoratori impegnati nelle seguenti attività: – attività faticose e pesanti, c.d. usuranti; – attività facenti parte di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” ovvero relative all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici. Per consultare la nota direttoriale clicca qui 

EMERGENZA CORONAVIRUS – SAN.ARTI. MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE IL COVID 19

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dell’Artigianato – SAN.ARTI. ha attivato una campagna speciale per sostenere le aziende, i lavoratori e le loro famiglie. Il CDA del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato ha poi approvato un piano con misure straordinarie per sostenere le imprese ed i lavoratori dell’artigianato in questo momento così difficile per il Paese:  Sospensione della contribuzione a San.arti. da parte delle imprese artigiane attualmente aderenti al Fondo con le stesse modalità previste per la contribuzione obbligatoria; Rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 tramite rete convenzionata Unisalute; Riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni per tutti i TITOLARI, anche NON ISCRITTI, di aziende artigiane versanti a San.arti. e che risultassero essere positivi al virus COVID-19 dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno; Distribuzione gratuita di 12.000 flaconi di igienizzante per le mani. Donazione di 1 milione di euro Protezione Civile finalizzato all’acquisto di materiale sanitario e al sostegno delle strutture ospedaliere pubbliche. Il Fondo continua ad erogare regolarmente le proprie prestazioni pur avendo attivato per la totalità dei propri dipendenti la modalità di lavoro in smart working. Per consultare il sito di SAN.ARTI clicca qui   

EBAP EMERGENZA CORONAVIRUS – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER AZIENDE E LAVORATORI

EMERGENZA CORONAVIRUS EBAP – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE E PER LE FAMIGLIE  Confartigianato Imprese unitamente alle  parti sociali regionali costituenti l’EBAP – Ente Bilaterale Artigianato  Piemonte – hanno sottoscritto il 10 marzo un accordo che prevede concreti aiuti economici alle 18.000 imprese ed ai 75.000 lavoratori che costituiscono il sistema artigiano piemontese, oggi in crisi per le conseguenze dirette ed indirette sofferte a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Sono stati messi a disposizione 1 milioni di euro  per sostenere unatantum  le aziende iscritte EBAP, che hanno ridotto o sospeso l' attività: l'’accordo prevede che le imprese aderenti all’Ebap che chiedono la Cassa integrazione propria del settore artigiano (FSBA) per Coronavirus possano ricevere un contributo economico a fondo perduto da 500 a 1.000 euro per settimana di cassa integrazione ammessa, sino ad un massimo di 6 settimane. Stessa cifra messa a disposizione per i lavoratori dell’artigianato che  fruiscano del congedo parentale per accudire figli sino a 12 anni di età nelle forme previste dalle misure governative, potranno chiedere l’integrazione salariale per il periodo di congedo fruito, sino al raggiungimento dell’importo previsto da FSBA – Fondo di Sostegno Bilaterale Artigianato.   PER APPROFFONDIRE CLICCA QUI                   

DECRETO – CURA ITALIA- SOSPESI ADENPIMENTI RIGUARDANTI LE CISTERNETTE GASOLIO

AGENZIA DOGANE: PER EFFETTO DEL DL ‘CURA ITALIA’ SOSPESI FINO AL 30 GIUGNO I NUOVI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI LE CISTERNETTE DI GASOLIO Confartigianato Trasporti esprime soddisfazione per la nota con cui l’Agenzia delle Dogane ha sospeso i termini degli adempimenti per i possessori di cisternette ad uso privato prorogandoli al 30 giugno 2020, in virtù della disposizione contenuta all’art. 62 comma 6 del Decreto cd. ‘Cura Italia’ che ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. L’Agenzia specifica, con la nota prot. 94214/RU del 18 marzo 2020, che tale differimento trova applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc. Pertanto ai sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020. Confartigianato Trasporti accoglie positivamente tale specifica, ma continuerà a portare avanti la battaglia per una proroga più lunga al fine di elaborare una norma che eviti ulteriori costi e oneri per le imprese. Nota Agenzia Dogane Prot. 94214/RU del 18 marzo 2020

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PASTAIO

PASTAIO  ATTIVITÀ / MANSIONI Attività di produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno e di quelle in scatola o surgelate; produzione di gnocchi. Valutazione della qualità nutrizionale e salutare della materia prima in ingresso, riconoscendo le caratteristiche produttive d’origine. Manipolazione dei prodotti alimentari e preparazione dell’impasto. Utilizzo di attrezzature e macchinari per la lavorazione. Trasformazione dell’impasto in tipologie di semilavorati. Stoccaggio e conservazione del prodotto. prodotto. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale. Creatività e senso delle forme. Marcato senso del gusto Figure professionali affini Pasticciere, panettiere, cuoco Nozioni e abilità richieste La conoscenza delle farine e dei prodotti lievitanti. Processi e cicli di lavorazione per la produzione delle paste. Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari per la lavorazione. Tecniche di manipolazione degli impasti. Gestione della filiera del freddo. Regole di stoccaggio e conservazione del prodotto. Competenza sulle reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari. Capacità di realizzare il semilavorato dall’impasto rispettando forma e dimensioni stabilite.Tecnica di assaggio e valutazione sensoriale dei pregi/difetti del prodotto.Conoscenza delle normative d’igiene, del sistema di autocontrollo ( HACCP) e della certificazione di qualità. Nozioni di marketing, amministrazione e gestione d’impresa, tecniche di vendita. PERCORSO FORMATIVO Le Regioni possono istituire appositi corsi di formazione o riconoscere quelli organizzati da associazioni di categoria ed enti privati.Nei programmi di studio degli istituti professionali per i servizi alberghieri e la ristorazione sono inserite materie inerenti la formazione professionale. Apprendistato di 1° livello per la qualifica o il diploma In alcune regioni è previsto l’apprendistato per la qualifica o il diploma con durata dai 3 ai 4 anni a seconda dei cicli scolastici. Apprendistato professionalizzante Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o 17 con qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di mesi 60. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Settore privato Laboratori artigianali, industrie della pasta, ristoranti. Attività in proprio Per poter avviare l’attività non è richiesta obbligatoriamente alcuna attestazione relativa ad una formazione professionale conseguita. L’apertura di un nuovo laboratorio di pasta è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nonché l’iscrizione all’albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa.

COSA FACCIO DOPO LA SCUOLA ? IL PAVIMENTISTA

PAVIMENTISTA   ATTIVITÀ / MANSIONI Trattasi di una professione rientrante nell’ambito dell’edilizia d’interni. Il pavimentista provvede alla posa a regola d’arte di pavimenti vari, secondo gli standard di abitabilità e funzionalità degli ambienti interni. La scelta del colore e della qualità di un pavimento – sia esso in PVC, linoleum, moquette, legno, parquet, ma anche in pietra o piastrelle di ceramica – è determinante ai fini dell’atmosfera di un locale o di una stanza. Prima della posa, il/la pavimentista realizza la soletta di sottofondo ed esegue i necessari controlli per verificare l’assenza di umidità. All’occorrenza esegue anche l’isolamento acustico e termico del pavimento. Alla fine del lavoro provvede al trattamento della superficie (ad es. levigatura e sigillatura delle fughe nei pavimenti). Nel caso di pavimenti di grandi dimensioni (per saloni, palazzetti dello sport ecc.) lavora in squadra con altri artigiani del settore. Il/La pavimentista opera prevalentemente in spazi interni.   spazi interni. ATTITUDINI, CONOSCENZE, FIGURE AFFINI Attitudini Abilità manuale, capacità di visualizzazione degli ambienti finiti, senso della precisione, resistenza alla fatica, costituzione fisica adeguata Figure professionali affini Piastrellista e posatore di pietra PERCORSO FORMATIVO Scuole: Scuole edili Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (dal compimento dei 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226). Durata del contratto di apprendistato professionalizzante: 48 mesi (III Gruppo) Il Piano formativo individuale (PFI), redatto sulla base dei profili formativi forniti dal FORMEDIL Nazionale, definisce il percorso formativo dell’apprendista coerentemente alla qualifica da raggiungere. 80 ore medie annue di formazione. Corsi formativi presso strutture formative accreditate dalla Regione, o all’interno dell’azienda di 120 ore per la durata del triennio. Apprendisti con età superiore ai 26 anni compiuti ore di formazione ridotte del 50% Al termine del percorso, l’apprendista ottiene la qualifica professionale acquisita ai fini contrattuali e la formazione verrà registrata nel Libretto personale di formazione professionale edile. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo Laboratori artigiani, imprese edili, cantieri Attività in proprio L’attività può essere esercitata in forma autonoma attraverso l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.  

DECRETO – CURA ITALIA- REVISIONE AUTO

DECRETO CURA ITALIA  – REVISIONE AUTO Nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – denominato “Cura Italia”- che contiene le misure di sostegno economico per sanità, famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le varie disposizioni, il Decreto, all’articolo 92 “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”, comma 4), stabilisce quanto segue: “in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo” (in allegato testo articolo 92). Con questa disposizione, che interessa i centri di controllo per il richiamo all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), viene previsto uno slittamento dei termini per cui le revisioni in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020 possono essere effettuate entro il 31 ottobre 2020. Questa norma non dispone la sospensione dell’attività dei centri di controllo, ma certamente la conseguenza sarà quella di una notevole riduzione o addirittura del blocco totale dell’attività stessa. Resta inteso che, in caso di svolgimento di attività, occorre comunque attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste dal DPCM 11 marzo 2020, di cui abbiamo dato specifiche indicazioni nelle precedenti informative (prot. n. 289 e 293 del 12-3-2020 e 309 del 16-3-2020). Siamo consapevoli delle enormi difficoltà e danni a cui vanno incontro le imprese associate, ma purtroppo bisogna tenere conto della situazione eccezionale che sta vivendo il Paese e che inevitabilmente si ripercuote su tutte le nostre attività, imponendo sacrifici e modificando i comportamenti di ciascuno di noi. Al momento l’unico segnale che può essere di aiuto è dato dalla possibilità di poter ricorrere ai provvedimenti di sostegno economico alle attività di impresa previsti dal medesimo Decreto. Per consultare il decreto clicca qui

EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 11 MARZO ANTENNISTI ELETTRONICI

A tutti i colleghi antennisti-elettronici figure determinanti per garantire al cittadino servizi essenziali Caro collega, riteniamo doveroso informare che con il DPCM della sera di mercoledì 11 marzo 2020 sono state definite nell’allegato 1 le attività commerciali al dettaglio che possono rimanere aperte previa adozione di adeguate misure di sicurezza sanitaria. Scopo finale del decreto è limitare al massimo la circolazione delle persone per impedire al virus di propagarsi tra la popolazione (il virus non ha gambe pertanto usa le nostre, se ci fermiamo si ferma anche il virus). Nell’elenco dell’allegato 1 sono presenti: ? Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.(codice ATECO 47.19.20) ? Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per telecomunicazione (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4) La ragione della presenza di queste attività commerciali è comprensibilmente motivata dal fatto che le persone obbligate a rimanere in casa hanno necessità di poter acquistare apparati elettronici per le esigenze di: – collegamenti per telelavoro – collegamenti per i figli che devono seguire lezioni – accesso all’informazione via tv (terrestre e satellitare) – intrattenimento per alleggerire la tensione causata dalla segregazione forzata – impianti allarme intrusione – impianti videosorveglianza Queste esigenze sono soddisfatte anche (soprattutto) attraverso gli impianti di comunicazione elettronica come l’impianto d’antenna terrestre e satellitare, la rete domestica LAN (connessioni via cavo) o WLAN (connessioni WiFi). Quando capita che gli impianti non funzionano fioccano le richieste di intervento urgente. La figura deputata alla installazione/manutenzione di tali impianti è il tecnico con i requisiti tecnico professionali definiti nel DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b), cioè per gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere. Da tutto ciò deriva la necessità che le aziende artigiane che si occupano di tali servizi vengano informate dettagliatamente per essere in condizione di poter intervenire senza il rischio di essere oggetto di contagio e/o soggetti che trasmettono il contagio. Serve pertanto una seria presa di coscienza da parte degli artigiani, sia che operino come ditta individuale, sia che operino con la collaborazione di dipendenti. Doveroso sottolineare che la situazione che stiamo vivendo NON HA PRECEDENTI pertanto anche le indicazioni delle autorità sono soggette ad aggiornamenti che siete invitati a consultare.   Suggerimenti per gli artigiani che svolgono attività di installazione e manutenzione impianti di comunicazione elettronica COME COMPORTARSI IN TEMPO DI CORONAVIRUS   Quando non sia possibile interrompere l’attività, sarebbe utile limitare al massimo le uscite per interventi a domicilio ai soli casi in cui sia indispensabile intervenire per ripristinare la funzionali di impianti come l’impianto d’antenna, l’impianto di rete LAN e/o WLAN domestica, l’impianto allarme furto e/o videosorveglianza. Quando si riceve una chiamata si consiglia di chiedere informazioni per stabilire se: 1. sia possibile guidare via telefono l’utente per rimediare al problema (in tal caso procedere impartendo le istruzioni del caso) 2. Se non è possibile risolvere da remoto è importante chiedere: a) descrizione del problema per capire se l’intervento deve avvenire: – all’interno dalla unità immobiliare – all’esterno (solaio, tetto, cantina, esterno edificio) b) ci sono casi di persone contagiate e/o in quarantena? c) ci sono casi di persone apparentemente “solo influenzate”? d) non ci sono casi sospetti? Nei casi in cui siano presenti casi di contagio è raccomandato evitare l’intervento suggerendo di rivolgersi alle autorità che potranno fornire le istruzioni operative per consentire, eventualmente, l’intervento. Nel caso non vi siano né casi di contagio né casi sospetti e si decide di procedere con l’intervento a domicilio perché non ci sono situazioni di rischio, è fondamentale predisporre in ogni caso tutte le azioni finalizzate alla sicurezza anti-contagio considerando le due possibilità: 1. il tecnico che interviene è un dipendente (ricordando che il datore di lavoro si assume la responsabilità del rischio) 2. il tecnico che interviene è il titolare della ditta  Nel primo caso può essere valutata la possibilità che al dipendente venga concessa la forma di “lavoro agile” (lavoro agile: la possibilità quindi per il dipendente, pubblico o privato, di lavorare in un luogo che non sia necessariamente l’azienda ed eventualmente in orari flessibili. Si tratta di un approccio al lavoro dove ad assumere rilievo è il raggiungimento dei risultati prefissati), rispettando in ogni caso gli obblighi per il datore di lavoro di mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale chiedendo il rispetto delle raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute (di seguito allegate). Nel secondo caso, anche il titolare dovrà preoccuparsi di adottare le stesse misure volte a garantire la sicurezza anti-contagio. In ogni caso deve essere evitata ogni leggerezza di comportamento (a volte il titolare tende ad essere meno scrupoloso nel rispetto delle regole di sicurezza) per evitare rischi di contagio per se ma anche per evitare che diventi sorgente di contagio per altri. Ribadiamo la necessità di essere molto prudenti e di seguire attentamente le prescrizioni (vengono aggiornate seguendo le indicazioni degli esperti che stanno procedendo con le ricerche) che si trovano sul portale del Ministero della Salute.